Condominio: illecito il sollecito di pagamento inviato dall’amministratore al datore di lavoro del condomino moroso

Redazione 18/07/14
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 Biancamaria Consales

È illecito il trattamento di dati personali effettuato da un amministratore di condominio che invia un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un condomino in ritardo con il saldo di alcune rate: il sollecito, infatti, deve essere inviato personalmente al condomino moroso e non a terzi.

Questo è quanto stabilito dal Garante per la privacy, con riferimento ad una fattispecie in cui il sollecito, inviato su richiesta del proprietario dell’appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito ad un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava anche l’ammontare del debito.

Il Garante, intervenuto su reclamo dell’interessato, ha riscontrato che l’amministratore è incorso in  un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione.

Il Garante, inoltre, ha prescritto all’amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.

La circostanza che l’amministratore non fosse presente nello studio di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di “titolare del trattamento” e quindi la sua responsabilità per l’illecita comunicazione.

Infine, con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un’eventuale sanzione amministrativa per l’illecito commesso.

 

 

 

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