Condanna penale e sospensione dalla carica a consigliere regionale: legittimità costituzionale (Corte cost. n. 118/2013)

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Massima

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, e 3 (limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge Regione Campania dell’11 ottobre 2011 n. 16, che all’articolo 1 prevede che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna – anche non definitiva – ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva.

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 5 giugno 2013 n. 118 i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, il quale art. 1 succitato preveda che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale (1) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva; inoltre, i successivi artt. 2 e 3 inseriscono il riferimento a tale previsione normativa, rispettivamente, nell’art. 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e nell’art. 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (2), stabilendo conseguentemente la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione dell’indennità inerente alla carica.

 

1.1. La fattispecie

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 15 dicembre 2011 e depositato il successivo 20 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata «la non spettanza alla Regione del potere di legiferare nella materia» oggetto della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16 (3) trattandosi di materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e, conseguentemente, che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della predetta legge regionale.

Nella decisione in oggetto si legge testualmente che “Il ricorrente rileva come l’art. 1 della legge regionale censurata, modificando l’art. 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), preveda che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva. I successivi artt. 2 e 3 inseriscono il riferimento a tale previsione normativa, rispettivamente, nell’art. 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e nell’art. 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), stabilendo conseguentemente la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione dell’indennità inerente alla carica” .

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte hanno  dichiarato, inammissibile l’intervento spiegato dal consigliere regionale; e l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante «Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)».

L’art. 1 della legge censurata dispone che i consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis del codice penale restino sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva.

I successivi artt. 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione della relativa indennità.

Secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lett.h), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Per converso, la Regione resistente sostiene che la legge in esame ricadrebbe nell’ambito della competenza legislativa regionale concorrente in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali (art. 122, c. 1, Cost.).

La Corte Costituzionale chiarisce che la normativa censurata, volta a prevenire e a contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessuto regionale, deve essere ascritta, alla luce del criterio di prevalenza, nella materia “ordine pubblico e sicurezza” di competenza esclusiva statale (4).

 


Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

________ 

(1)  Associazione di tipo mafioso.

(2)  Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania

(3)  Recante «Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

(4)     Per approfondire l’argomento cfr. http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/annotazionig/annotaz_107.pdf 

Sentenza collegata

39723-1.pdf 114kB

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