Condanna dell’amministratore unico e direttore tecnico di un’impresa per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: è corretto affermare che la certificazione S.O.A. assolverebbe ad ogni onere di attestazione del possesso dei r

Lazzini Sonia 27/12/07
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L’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria; ma per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, compete alla Stazione appaltante la verifica, in concreto, della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini (cfr. comma 3: “… l’attestazione di qualifica rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”).
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 5470 del 19 ottobre 2007 emessa dal Consiglio di Stato :
 
< Nè può essere condiviso l’assunto secondo cui la certificazione S.O.A. assolverebbe ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti per cui si controverte.
 
Ed invero, come già ritenuto da questo Consesso (cfr., tra le tante, Sez. V, 8 agosto 2003, n. 4599), l’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria; ma per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, compete alla Stazione appaltante la verifica, in concreto, della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini (cfr. comma 3: “… l’attestazione di qualifica rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”).
 
In altri termini, il disposto normativo non ha inteso sottrarre alla Stazione appaltante la concreta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, spettando ad essa ogni apprezzamento in merito alla rilevanza dei fatti riscontrati (in tal senso, condivisibilmente, V Sez., n. 4599/2003 cit.).
 
Nè la risalenza nel tempo dei fatti e della condanna è idonea a precludere la valutazione della Stazione appaltante (e il correlato obbligo di dichiarazione), attesa la ratio della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente.>
 
A cura di *************
 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
D E C I S I O N E
 
sul ricorso in appello n. 11037/2004, proposto da
 
ALFA S.P.A.
 
contro
 
BETA COSTRUZIONI S.R.L. IN PR. E Q.
 
 
e nei confronti di
 
COMMISSARIO GOVERNO EMERGENZA IDROGEOLOGICA REG. CAMPANIA
 
non costituitosi;
 
 
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione I n.15885/2004, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto realizzazione lavori ripristino strada provinciale ;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
 
– BETA COSTRUZIONI S.R.L. IN PR. E Q. CAP. MANDATARIO A.T.I.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
    Alla pubblica udienza del 26 Giugno 2007, relatore il Consigliere Cons. ************* ed uditi, altresì, l’avv. *******, su delega dell’avv. ***********;
 
    Visto il Dispositivo di decisione n. 401 del 27.6.2007;
 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
 
FATTO e DIRITTO
 
La soc. ALFA s.p.a., in proprio e quale mandataria A.T.I., impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’A.T.I. avente come capogruppo la società BETA. Costruzioni s.r.l. avverso l’aggiudicazioni alla medesima ALFA della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di ripristino della S.P.7 Sarno-***********, provincia di Salerno, cod. A/003, indetta dal Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella regione Campania.
Secondo il giudice di primo grado, la società ALFA doveva ritenersi illegittimamente ammessa alla gara in quanto l’amministratore unico e direttore tecnico della stessa (ing. R.) era stato condannato, con sentenza in giudicato, per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e tale circostanza, riconosciuta dalla stessa Amministrazione nel verbale di gara del 28.4.2004, era stata taciuta dall’interessata; ciò, alla stregua delle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara in tema di esclusione dalla procedura.
 
Oppone l’appellante, in primo luogo, la “eccessiva sinteticità” delle conclusioni del primo giudice; sostiene altresì, anche in memoria difensiva, che la valutazione della Stazione appaltante trova limite nella certificazione S.O.A. in possesso della ALFA, essendo l’accertamento dell’organismo di qualificazione esteso anche ai requisiti di ordine generale ex art. 17, comma 1, lett. c) D.P.R. 25.1.2000, n. 34 ed essendo demandato alla Stazione appaltante l’accertamento dei requisiti di cui al titolo III dello stesso decreto solo per gli appalti di importo inferiore ad euro 150.000.
 
Spetterebbe agli organismi di attestazione un controllo di merito preventivo che lascerebbe spazio alle Stazioni appaltanti solo in relazione a circostanze sopraggiunte e posteriori al rilascio dell’attestazione S.O.A.; nel caso di specie, invece, la sentenza sarebbe stata emessa ben dieci anni prima, con conseguente insussistenza di un obbligo di dichiarazione.
 
Inoltre, il reato sarebbe prescritto da oltre 5 anni e per esso sarebbero quindi maturati i termini per la riabilitazione ex art. 178 C.P.; in ogni caso, l’amministratore unico (ing. R.) “non rammentava più l’ammenda inflittagli dall’AGO 10 anni prima” e l’ALFA “ignorava del tutto tale precedente”; comunque, a seguito dell’iscrizione dell’Osservatorio (30 marzo 2004) l’ALFA “revocava l’incarico di amministratore unico e direttore tecnico … dissociandosi in toto dalla sua condotta” (e ciò anteriormente alla comunicazione del Commissario di Governo 14.4.2004 inerente la richiesta di delucidazioni in ordine alle sentenze di condanna emesse nei confronti degli organi societari).
 
Resistono all’appello, con diffuse e articolate memorie difensive, la BETA Costruzioni, in proprio e nella qualità, nonchè, in proprio, le imprese associate.
 
2.- La prospettazione dell’appellante appare assolutamente priva di pregio.
 
2.1.- Va in primo luogo disattesa la censura di “eccessiva sinteticità” della pronuncia di primo grado.
 
 Deve essere invero osservato che, nonostante la sinteticità espositiva, propria delle decisioni emesse in forma semplificata, la sentenza del T.A.R. enuncia puntualmente i motivi di accoglimento del ricorso della BETA Costruzioni, richiamati al punto 1 della odierna decisione.
 
2.2.- La società appellante omette di assegnare il dovuto rilievo alla circostanza che il bando e il disciplinare di gara – non specificamente impugnati con ricorso incidentale in prime cure – stabiliscono, rispettivamente, al punto 11, lett. a), che “non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali … sussistono … le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettera a),b),c),d),e),f);g) e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.” e, ai punti 1 e 3, lett. a), che i concorrenti devono “a pena di esclusione dalla gara” rendere le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, e, specificatamente, le dichiarazioni ex art. 75, comma 1, lettere citate.
 
A tali tassative prescrizioni non si è attenuta la ALFA: il che assume portata dirimente. Ne consegue la legittimità dell’esclusione.
 
2.3.- Nè può essere condiviso l’assunto secondo cui la certificazione S.O.A. assolverebbe ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti per cui si controverte.
 
Ed invero, come già ritenuto da questo Consesso (cfr., tra le tante, Sez. V, 8 agosto 2003, n. 4599), l’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria; ma per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, compete alla Stazione appaltante la verifica, in concreto, della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini (cfr. comma 3: “… l’attestazione di qualifica rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”).
 
In altri termini, il disposto normativo non ha inteso sottrarre alla Stazione appaltante la concreta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, spettando ad essa ogni apprezzamento in merito alla rilevanza dei fatti riscontrati (in tal senso, condivisibilmente, V Sez., n. 4599/2003 cit.).
 
Nè la risalenza nel tempo dei fatti e della condanna è idonea a precludere la valutazione della Stazione appaltante (e il correlato obbligo di dichiarazione), attesa la ratio della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente.
 
2.4.- Privi di pregio si palesano anche gli ulteriori rilievi dell’appellante.
 
 Si osserva in sintesi che:
 
la avvenuta maturazione dei termini di riabilitazione è priva di rilevanza in assenza della relativa pronuncia giudiziale ai sensi dell’art. 178 C.P.;
le pretese dimenticanza – ignoranza dei fatti non presentano alcuna valenza sul piano giuridico, ai fini per cui è causa;
la successiva revoca dell’incarico dell’amministratore unico e la dissociazione dalla condotta del medesimo non incidono sulla circostanza che, alla data della dichiarazione e della partecipazione alla gara, l’attività dell’interessato era riferibile alla società e che, quindi, la società ha omesso di rendere una dichiarazione veritiera;
singolare appare, infine, il tentativo della Commissione di gara di configurare, in spregio al principio della riferibilità dell’attività dell’amministratore alla società per azioni, un agire “uti singulus” dello stesso in un quadro organizzativo in cui “l’elemento personale degrada a circostanza di secondario rilievo”.
3.- Il ricorso in appello della ALFA s.p.a. va in conclusione respinto.
 
 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.
 
     Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6000,00 (seimila/00), oltre IVA e CPA, in favore, in pari misura, delle parti appellate costituite in giudizio.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2007 con l’intervento dei signori:
 
     ********************   Presidente, f.f.
 
     **************     Consigliere
 
     ***************     Consigliere
 
     *************     Consigliere, est.
 
     *************     Consigliere
 
     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE, f.f.
 
     *************   ********************
 
 
IL SEGRETARIO
 
Rosario *****************
 
    Depositata in Segreteria
           Il 19/10/2007
 
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
 
           Il Dirigente
 
    ********************
 
– – 
 
N.R.G. 11037/2004
 
RL

Lazzini Sonia

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