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Indice
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, parzialmente riformava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’indagato la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata in uno dei capi di imputazione, e segnatamente quello in cui si accusava il ristretto di avere commesso il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l’azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multis Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021).
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3. Conclusioni: concorso esterno nel reato associativo: risponde chi, pur estraneo al sodalizio, fornisce un contributo determinante alla sua sopravvivenza
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si risponde di concorso esterno nel delitto associativo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che risponde di concorso esterno chi, pur non facendo parte dell’associazione, fornisce un apporto decisivo alla sua esistenza e operatività, soprattutto nei momenti di maggiore criticità.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se sia configurabile questa forma di concorso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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