Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto un cambio di paradigma nella gestione del sovraindebitamento, privilegiando, ove possibile, la conservazione del valore tramite la continuità aziendale o professionale. La sentenza del Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, G.D. dott.ssa Loredana Ferrara, del 14 gennaio 2026, rappresenta un caso paradigmatico per comprendere l’applicazione pratica del concordato minore, l’integrazione della finanza esterna e il delicato equilibrio tra controllo giudiziale e autonomia dei creditori. Per approfondire, consigliamo il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e Amazon.
Indice
- 1. Il Case Study: la decisione del Tribunale di Napoli del 14.01.2026
- 2. L’iter procedurale: dal deposito all’omologa
- 3. Il perimetro del controllo del Giudice in sede di omologa
- 4. La disciplina del Cram Down ex art. 80, comma 3, CCII
- 5. Continuità, Plusvalore e Relative Priority Rule (RPR)
- 6. Finanza Esterna: funzione e criticità
- 7. Misure protettive ed effetti dell’omologa
- 8. Criticità e Spunti Difensivi
- 9. Conclusione prospettica
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1. Il Case Study: la decisione del Tribunale di Napoli del 14.01.2026
Il caso riguarda una professionista (titolare di P.IVA per consulenza amministrativa e fiscale) in stato di sovraindebitamento dovuto a un calo di fatturato a partire dal 2018. A fronte di un debito complessivo di € 161.297,06 (di cui € 141.421,41 privilegiati ed € 19.875,65 chirografari), la proposta prevede il pagamento di € 52.844,52 in 60 mesi. La provvista è così stratificata:
• € 30.419,74 da “plusvalore di continuità”, derivante dalla prosecuzione dell’attività professionale;
• € 19.657,77 da finanza esterna del coniuge;
• € 2.767,00 quale apporto una tantum della madre. Il piano assicura il pagamento integrale delle prededuzioni, il 21,51% dei privilegiati e il 15,02% dei chirografari. Per approfondire, consigliamo il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e Amazon.
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2. L’iter procedurale: dal deposito all’omologa
L’iter si è articolato attraverso fasi precise, segnate dal ruolo attivo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC):
1. Deposito e Apertura: La proposta è stata depositata il 21.07.2025; il Tribunale, verificata l’assenza di condizioni ostative ex art. 77 CCII, ha dichiarato l’apertura della procedura ex art. 78 CCII il 28.07.2025.
2. Modifiche della Proposta: A seguito delle precisazioni dei crediti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e della notifica di un decreto ingiuntivo (ALD Automotive Italia srl), la debitrice ha rimodulato la proposta il 16.09.2025.
3. Votazione: L’OCC ha notificato la proposta modificata, assegnando 30 giorni per il voto. L’esito ha visto l’adesione di 9 creditori su 11, raggiungendo una maggioranza dell’82,04%, computando anche i voti espressi per silenzio-assenso.
4. Fase Finale: Dopo la relazione finale dell’OCC (11.11.2025) e l’udienza dell’08.01.2026, il Giudice ha sciolto la riserva emettendo la sentenza di omologa.
3. Il perimetro del controllo del Giudice in sede di omologa
Ai sensi dell’art. 80 CCII, il controllo giudiziale si concentra su tre pilastri: ammissibilità giuridica, fattibilità del piano e raggiungimento delle maggioranze.
- Ammissibilità e Maggioranze: Il Giudice verifica la regolarità formale e il corretto processo di formazione della volontà dei creditori, i quali devono essere posti in condizione di esprimere un giudizio consapevole grazie a una corretta informazione.
- Fattibilità vs. Convenienza: La fattibilità è intesa come l’effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dei creditori nei tempi prospettati. Al Tribunale è invece preclusa la valutazione della convenienza economica, che spetta esclusivamente ai creditori, a meno che non vi siano contestazioni specifiche.
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4. La disciplina del Cram Down ex art. 80, comma 3, CCII
Il cosiddetto “cram down” (ristrutturazione forzata) permette di superare il dissenso o l’inerzia dei creditori.
• Primo periodo (Convenienza): In presenza di contestazioni sulla convenienza da parte di un creditore dissenziente (o di qualunque interessato), il Giudice può comunque omologare se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
• Secondo periodo (Cram down fiscale/previdenziale): Sebbene non esplicitamente dettagliato nel testo della sentenza di Napoli (dove le maggioranze sono state raggiunte), il CCII prevede che l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali possa essere “forzata” dal Giudice quando il loro voto è decisivo per il raggiungimento della maggioranza e la proposta risulta più conveniente rispetto alla liquidazione. In questo contesto, la relazione particolareggiata dell’OCC assume un ruolo probatorio fondamentale per attestare tale convenienza.
5. Continuità, Plusvalore e Relative Priority Rule (RPR)
Il concordato minore in continuità professionale si fonda sulla distinzione tra:
• Valore di liquidazione: Ciò che i creditori otterrebbero dalla vendita atomistica dei beni del debitore.
• Plusvalore da continuità: Il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività professionale (nel caso di specie € 30.419,74). La sentenza richiama correttamente la regola della priorità relativa (RPR). A differenza della regola della priorità assoluta (che impone il pagamento integrale dei creditori di grado superiore prima di destinare alcunché ai gradi inferiori), la RPR — mutuata dalla disciplina del concordato preventivo — consente di distribuire il “valore della continuità” anche a classi inferiori, purché i creditori di grado superiore ricevano un trattamento comunque migliore rispetto alle classi inferiori.
6. Finanza Esterna: funzione e criticità
La finanza esterna (coniuge e madre) gioca un ruolo cruciale nella sostenibilità del piano. Essa non fa parte del patrimonio del debitore e, pertanto, non sarebbe disponibile per i creditori in caso di liquidazione controllata. Il suo apporto incrementa la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, facilitando il giudizio positivo del Giudice e dei creditori. Tuttavia, richiede rigorosa prova della sua effettiva disponibilità (impegni sottoscritti, capacità reddituale dei terzi).
7. Misure protettive ed effetti dell’omologa
La sentenza conferma che, fino alla definitività dell’omologa, vige il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per crediti anteriori. Questo “ombrello protettivo” è vitale per consentire al professionista di avviare l’esecuzione del piano senza subire aggressioni patrimoniali paralizzanti.
8. Criticità e Spunti Difensivi
• Per il Debitore/OCC: Fondamentale è la tempestiva rimodulazione del piano in caso di sopravvenienze (come il decreto ingiuntivo nel caso di Napoli) per evitare vizi di ammissibilità per infedeltà della proposta.
• Per il Creditore Opponente: L’unico spazio di manovra reale è la contestazione della convenienza, dimostrando — tramite perizia contraria — che la liquidazione dei beni (inclusi eventuali atti ripristinatori) offrirebbe un dividendo superiore a quello proposto in continuità.
Checklist di documenti e verifiche
• [ ] Relazione particolareggiata OCC ex art. 76 CCII (aggiornata e motivata).
• [ ] Attestazione della fattibilità e dell’attendibilità dei flussi della continuità.
• [ ] Dichiarazioni di impegno dei terzi finanziatori (es. coniuge/madre).
• [ ] Prospetto comparativo tra scenario di Concordato e scenario di Liquidazione Controllata.
• [ ] Calcolo analitico delle maggioranze includendo il silenzio-assenso.
9. Conclusione prospettica
L’orientamento espresso dal Tribunale di Napoli conferma il favor legislativo per le soluzioni negoziali della crisi. La stabilità del piano e la protezione del reddito professionale tramite la RPR incentivano il debitore meritevole a rientrare nel circuito economico legale, garantendo ai creditori un soddisfacimento che, per quanto falcidiato, risulta superiore all’inevitabile dispersione di valore propria delle procedure meramente liquidatorie.
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