Composizione negoziata: novità del DL 24-2-2023, n.13

Baiano Linda 27/02/23
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Indice

1. Inquadramento normativo. Ratio e peculiarità dell’istituto

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d. lgs. n. 14/2019), ad esclusione di alcuni articoli entrati in vigore nel 2019, è divenuto efficace il 15 luglio 2022 ed è stato modificato recentemente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, al fine di recepire i contenuti della Direttiva Insolvency (2019/1023) e del Decreto Legge n. 118/2021. Nello specifico, all’esito del lavoro svolto dalla Commissione Pagni, insediata nel mese di aprile 2021 dal Ministro Cartabia, il 24 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento d’azienda, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.  
La principale novità prevista dal decreto è costituita dall’introduzione del nuovo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (Titolo II, artt. 12 e ss. del CCII), un rimedio per fornire ausilio alle imprese al fine di affrontare tempestivamente la crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19, la cui entrata in vigore è stata prevista il 15 novembre 2021.
Tale novità è espressione della direttiva UE n. 1023/2019, il cui obiettivo principale è garantire “alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovra indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”.
Il legislatore ha sentito, dunque, la necessità di dover offrire agli imprenditori, colpiti dalla crisi, uno strumento veloce per la risoluzione della stessa, adeguando al contempo la normativa nazionale al contesto comunitario.
Il D.L. n. 118/2021 trae, dunque, la ratio dell’intervento dall’emergenza sanitaria e dall’innegabile ricaduta economica sulle imprese, prevedendo un ulteriore slittamento dell’entrata in vigore della riforma[1].
La composizione negoziata, ai sensi del nuovo art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (così come introdotto dal d. lgs. 17 giugno 2022 n. 83), consente all’imprenditore commerciale e agricolo, “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, di richiedere la nomina di un esperto. In particolare, si tratta di una figura professionale indipendente, alla quale viene affidato il compito di coadiuvare l’imprenditore nel dialogo con i creditori e nella negoziazione di accordi volti a pianificare la ripresa.
L’imprenditore continuerà, di fatto, a decidere delle sorti della propria attività, ma avrà al proprio fianco un valido supporto per le scelte più delicate.
La composizione negoziata rappresenta uno strumento del tutto alternativo alla composizione della crisi prevista dal CCII.
Facendo un raffronto con le ipotesi di composizione assistita, come regolamentate dal Codice della Crisi d’Impresa, il nuovo istituto della CNC introduce la figura di un soggetto terzo, l’esperto, che ha il ruolo di facilitatore nelle trattative, per conseguire la possibile sottoscrizione di accordi.
La previsione della specifica figura dell’esperto, rispetto a tre componenti del Collegio così come già previsto nel Codice della Crisi, rappresenta una forte spinta verso la semplificazione e la riduzione dei costi.
Altre peculiarità della composizione negoziata sono:
–        la volontarietà dello strumento;
–        la riservatezza della procedura;
–        gli obblighi informativi nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, come previsto dalla Direttiva Insolvency, nelle ipotesi di organizzazioni o modifiche dei modelli organizzativi, che si aggiunge agli obblighi di informazione sindacale già previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
–        trasparenza della procedura, attraverso la creazione di una piattaforma telematica con pulifunzionalità: dalla nomina dell’esperto, all’inserimento di documentazione utile allo svolgimento delle trattative, alla selezione in caso di cessione d’azienda di potenziali soggetti interessati, all’inserimento di una checklist utile a consentire all’imprenditore una valutazione preliminare sulle opportunità e possibilità di risanamento, all’inserimento di un protocollo sulle modalità di conduzione della composizione negoziata[2].

2. La composizione negoziata: i presupposti per l’accesso e la procedura

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale, attiva dal 15 novembre 2021, accessibile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di Commercio ove l’impresa ha la propria sede legale.
Il legislatore individua quattro presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, requisiti che devono congiuntamente coesistere.
Per quanto attiene i presupposti soggettivi, può accedere alla composizione negoziata della crisi l’imprenditore, sia esso agricolo che commerciale (art. 12 CCII). Non è previsto alcun limite all’accesso basato sulla dimensione dell’impresa o di qualsivoglia valore di bilancio.
Il secondo requisito è rappresentato dall’iscrizione nel registro delle imprese.
In merito ai requisiti di carattere oggettivo, l’art. 12 richiede, quale presupposto per l’accesso alla procedura, il ricorrere di una condizione di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario in cui versa l’impresa, nonché la ragionevole perseguibilità del risanamento. La ragionevolezza del risanamento dovrà, pena il naufragio della procedura, essere condivisa dall’esperto.
L’allegato 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 ha definito il contenuto dell’istanza online.
L’imprenditore, prima di accedere alla nomina dell’esperto (art. 13, comma 6, CCII), deve predisporre tutta la documentazione necessaria che deve accompagnare l’istanza (art. 17, comma 3, CCII): si tratta di un corposo elenco di informazioni che – sebbene siano già disponibili – devono essere oggetto di espressa collaborazione preventiva da parte dell’impresa. La documentazione richiesta è la seguente:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, del Codice della Crisi e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate- Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
In aggiunta, dovranno essere allegati tutti gli altri documenti utili a giustificare le concrete possibilità di risanamento dell’impresa, si pensi al caso in cui l’ipotesi di risanamento sia perseguibile con la cessione di un ramo d’azienda, in tal caso sarà opportuno che l’imprenditore alleghi già le manifestazioni di interesse.
In fase applicativa, è stato notato che la necessità di produzione di tale copiosa documentazione ha reso la procedura piuttosto farraginosa, sebbene la volontà legislativa fosse quella di aiutare l’imprenditore a predisporre un info-package adeguato all’espletamento della successiva fase di negoziazione.
Al termine della fase di predisposizione dei documenti, l’imprenditore utilizzerà la piattaforma telematica per depositare l’istanza di nomina dell’esperto.
Possono iscriversi all’elenco degli esperti, tenuto dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione, gli avvocati e i commercialisti che, oltre all’anzianità di iscrizione all’albo (almeno cinque anni), dimostrino di avere conseguito un’adeguata esperienza in materia di ristrutturazione aziendale. Requisiti più stringenti sono previsti per i consulenti del lavoro, i quali devono dimostrare, tra l’altro, di avere partecipato con successo alla conclusione positiva di procedure concorsuali.
Una volta ricevuta l’istanza di nomina dell’esperto, il segretario generale della CCIAA del capoluogo di provincia ove ha sede l’impresa la comunica alla commissione che procederà a nominare l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti all’apposito elenco (art. 13, commi 6, 7, e 8 CCII).
L’esperto dovrà essere nominato entro cinque giorni successivi alla presentazione dell’istanza da parte dell’imprenditore.
Accettata la nomina, inizia l’attività dell’esperto, il cui primo step consiste nella convocazione dell’imprenditore, eventualmente assistito oltre che dal proprio consulente anche dall’organo di controllo.
L’esperto dovrà verificare le concrete prospettive di risanamento dell’impresa, esaminando la documentazione predisposta dall’imprenditore, e dovrà interloquire con quest’ultimo ed i suoi advisors.
Successivamente inizia la fase delle trattative, che rappresenta il momento centrale e più delicato della procedura, durante il quale vengono alla luce le abilità e le competenze dell’esperto, che dovrà mediare tra l’imprenditore e i creditori, al fine di trovare una soluzione concordata.
Le banche rappresentano l’interlocutore più frequentemente coinvolto nei tentativi di accordo – anche stragiudiziale – promossi dall’imprenditore.
Il legislatore, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Codice della Crisi, ha previsto per le banche un vero e proprio obbligo di partecipazione attiva alle trattative. In tal modo, la composizione negoziata, imponendo alle banche una partecipazione attiva al tavolo delle trattative, pone un certo rimedio al disinteresse degli istituti di credito, che spesso rende difficile un dialogo con l’imprenditore.
Inoltre, l’obbligo imposto a tali creditori di partecipazione alle trattative consente di perseguire istanze di celerità considerato che, salvo proroghe, la procedura di composizione negoziata deve concludersi entro 180 giorni, decorrenti dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto.
L’art. 18 del C.C.I.I. (così come previsto dal d. lgs. n. 83/2022) ha, inoltre, introdotto delle misure c.d. protettive del patrimonio dell’imprenditore di cui lo stesso può beneficiare in esito all’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.
L’imprenditore può chiederne l’applicazione sia in sede di avvio della procedura, unitamente all’istanza di nomina dell’esperto, che in un secondo momento, tramite istanza ad hoc in modalità telematica.
Le misure protettive sono, in realtà, delle limitazioni poste nei confronti dei creditori dell’impresa in crisi. Infatti, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese i creditori non potranno:
1.     acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
2.     iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
3.     rifiutare, unilateralmente, l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione;
4.     anticipare la scadenza dei contratti pendenti o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
L’imprenditore, lo stesso giorno della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, con ricorso, potrà chiedere al Tribunale del luogo dove ha l’impresa ha la sede principale: la conferma o la modifica delle misure protettive; e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari, necessari per condurre a termine le trattative, ai sensi dell’art. 19 C.C.I.I.
È fondamentale che l’imprenditore depositi il ricorso nei termini e che, entro i successivi 30 giorni, chieda anche la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di R.G. del procedimento instaurato, pena l’inefficacia delle misure protettive e la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza, con conseguente aggredibilità del proprio patrimonio da parte dei creditori.
Le trattative – e con esse la procedura di composizione negoziata – possono concludersi con esito negativo ovvero positivo.
L’esito è negativo se, decorsi i 180 giorni, – eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, qualora l’esperto vi acconsenta – nessuna soluzione è stata individuata, anche a seguito di proposta dell’esperto. Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione, l’imprenditore può, ai sensi del comma 2 dell’art. 23 C.C.I.I., in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
b) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4.
Se, invece, è stata individuata una soluzione idonea al superamento della crisi (art. 23, comma 1 C.C.I.I.), le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
L’art. 25-bis del Codice della Crisi (così come novellato dal d. lgs. n. 83/2022) prevede, infine, delle misure premiali per l’imprenditore che accede alla procedura della CNC.
In particolare:
–         dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione della procedura ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi maturati sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale (art. 25-bis, comma 1);
–        Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di CNC (art. 25-bis, comma 2);
–                  Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2 (art. 25-bis, comma 3);
–                  In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori (art. 25-bis, comma 4).
Proprio quest’ultima misura premiale è stata, di recente, oggetto di modifiche ad opera del Decreto “PNNR3”, approvato il 16 febbraio dal Consiglio dei Ministri e del quale è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tali modifiche mirano a rendere lo strumento della CNC più “appetibile” per gli imprenditori che hanno mostrato diffidenza nei confronti dell’istituto.

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3. I primi dati a un anno dall’introduzione dello strumento

Ad un anno dall’entrata in vigore dello strumento della Composizione negoziata della crisi, Unioncamere ha raccolto ed analizzato i primi dati relativi all’utilizzo della procedura: dai dati raccolti, pare che lo strumento sia stato scarsamente utilizzato.
Le istanze di composizione negoziata in circa un anno sono state meno di 600 e la loro ripartizione a livello geografico esclude totalmente il sud Italia, concentrandosi al centro-nord del Paese.
La ricerca indica alcune cause di questa partenza “a rilento”, fra le quali degne di nota sono: un timore generalizzato che la procedura sia in qualche modo considerata “anticamera del fallimento”; una sorta di diffidenza per questo strumento; in particolare, la difficoltà a predisporre la documentazione necessaria. Queste considerazioni derivano anche dalla osservazione del dato relativo alla dimensione delle aziende che hanno fatto ricorso allo strumento, che sono per oltre i due terzi delle società a responsabilità limitata, hanno per la gran parte dimensione di fatturato entro i 5 milioni annui e, per circa il 60%, meno di 9 addetti[3].
Ad oggi, sono pervenute sulla piattaforma telematica circa 585 proposte di composizione negoziata della crisi. La procedura si è conclusa in 188 casi (le altre sono ancora in corso) e solo in poco più del 5% dei casi (circa 10) si è potuto registrare un esito positivo di conclusione della procedura, mentre 178 procedure di composizione negoziata hanno dato esito negativo[4].
La maggior parte degli esiti negativi (circa il 50%) è causa di mancate prospettive di risanamento, nel 34% dei casi si è avuto un esito negativo delle trattative e in alcuni casi è stato lo stesso imprenditore a decidere di non voler proseguire nella procedura.
Sono rari i casi in cui la procedura sia sfociata in una domanda di concordato semplificato (solo 4 casi su 178), a tale proposito occorre ricordare che – ai sensi dell’art. 25 sexies del CCII – è obbligatorio transitare per una procedura di composizione negoziata della crisi conclusa con esito negativo prima di accedere all’istituto.
Per quanto concerne i 10 casi nei quali si è registrata una conclusione positiva della procedura, circa il 50% di questi sono stati conclusi con la stipulazione di un contratto di diritto privato con uno o più creditori con il quale si assicura continuità aziendale per un periodo minimo di 2 anni (art. 23, comma 1, lett. a) CCII).
In un caso si è pervenuti ad un accordo di moratoria fra debitore e creditori (art. 23, comma 1, lett. b) CCII) diretto a regolamentare provvisoriamente gli effetti della crisi.
Solo in due casi si è pervenuti ad un vero e proprio piano di risanamento senza attestazione (art. 23, comma 1, lett. c) CCII). È questo il migliore esito della procedura di composizione negoziata, cioè un accordo idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria dell’impresa e ad assicurarne il riequilibrio della situazione finanziaria[5]

4. Novità introdotte dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13

Il decreto legge “PNRR 3”, approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2023 (d.l. n. 13/2023), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, all’art. 38 introduce alcune modifiche al Codice della Crisi d’Impresa.
In particolare, l’art. 38 del decreto legge introduce nuove misure volte a favorire il successo della Composizione negoziata della crisi, tenuto conto che i dati riportati nel paragrafo precedente mettono in luce lo scarso successo avuto dallo strumento dalla sua entrata in vigore, insuccesso dovuto principalmente alla difficoltà riscontrata dall’imprenditore nel produrre la copiosa documentazione necessaria per la formulazione dell’istanza. Con le nuove modifiche, il Governo cerca di arginare le problematiche che rendono eccessivamente complesso l’applicazione dello strumento, il quale nell’ottica del legislatore – al contrario – doveva fungere da rapido rimedio per le imprese messe in crisi dalla pandemia di Covid-19.
L’art. 38 è costituito da quattro commi che introducono nuove agevolazioni per incentivare l’utilizzo della CNC.
La prima novità riguarda, come già accennato, le c.d. “misure premiali” di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. 14/2019 con l’estensione del piano di rateazione in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.
Originariamente, infatti, il legislatore prevedeva che l’Agenzia delle Entrate concedesse, su istanza dell’imprenditore – sottoscritta anche dall’esperto – un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.
Il nuovo decreto, estendendo il piano di rateazione, prevede che l’Agenzia delle Entrate conceda all’imprenditore fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ex art. 25-bis comma 4 e sottoscritta dall’esperto.
Il secondo comma dell’art. 38 del nuovo decreto legge prevede che – in caso di conclusione della procedura di composizione negoziata nei modi previsti dall’art. 23, comma 1, lettera a) e c) e comma 2, lettera b) del CCII – si applichi l’art. 26 comma 3-bis del DPR n. 633/1972 per quanto concerne la disciplina delle rettifiche degli imponibili, il quale prevede che l’imprenditore emetta la nota di variazione IVA per mancato pagamento con le stesse ipotesi previste per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, cioè obbligando il debitore ad annotare in aumento le note e a riversare il debito.
Il terzo comma dell’art. 38, allo scopo di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, consente all’imprenditore – in fase di presentazione dell’istanza – il deposito, in luogo del certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364 comma1 del D. Lgs. 14/2019, del certificato relativo alla situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 comma 1, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. art. 46 del DPR 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima dell’istanza di nomina dell’esperto, le suddette certificazioni. Tale disciplina troverebbe applicazione alle istanze presentate alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
Questa modalità di accesso “semplificata” alla CNC rappresenta sicuramente la novità più importante, agevolando notevolmente l’accesso alla procedura, in quanto in tal modo l’assenza di certificati tributari e previdenziali richiesti dall’art. 17, comma 3, lettere e), f) e g) del CCII, non comporta ritardi o impossibilità di presentazione della domanda.
Il quarto comma dell’art. 38 prevede, infine, il rinvio di 18 mesi dell’obbligo per le cancellerie dei Tribunali di assegnare il nuovo domicilio digitale previsto dall’art. 199, comma 1, del CCII.
Come si evince dalla relazione illustrativa, con questo nuovo decreto legge, il CDM ha preso atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di applicazione dell’istituto, principalmente legate alla presentazione della documentazione necessaria per proporre l’istanza di CNC, ed ha introdotto nella procedura ulteriori vantaggi al fine di rendere lo strumento più “appetibile” per gli imprenditori in difficoltà, così favorendo l’effettivo recupero delle imprese in un ottica stragiudiziale.

  1. [1]

    C. CECCHELLA, La riforma del diritto della crisi dell’impresa al tempo dell’epidemia Covid, in Tratt. Codice della Crisi e dell’insolvenza dell’impresa, Nuova Editrice Universitaria 2021, p. 209

  2. [2]

    I. Pagni e M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Diritto della crisi, www.ilcaso.it, 2 novembre 2021

  3. [3]

    L. Dorini, La composizione negoziata della crisi: primi dati ad un anno dall’introduzione, su econopoly.Ilsole24ore.com il 5 dicembre 2022

  4. [4]

    Dati emergenti da uno studio di Unioncamere aggiornato al 3 febbraio 2023.

  5. [5]

    L. De Angelis, Composizione negoziata della crisi: un flop, www.italiaoggi.it dell’8 febbraio 2023

Baiano Linda

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