Competenza per territorio per l’opposizione alla contestazione della violazione dell’art. 180 – 8° comma del Codice della Strada (omissione della indicazione del nome del conducente)

Amoroso Renato 14/09/06
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CLASSIFICAZIONE DELL’ILLECITO
Trattasi di illecito omissivo. L’istituto è noto al diritto penale, all’art. 40 – 2° comma C.P., ove si specifica che non impedire un evento che si ha l’obbligo di prevenire, equivale a cagionarlo. In realtà, nel caso de quo, si tratta più semplicemente di un inadempimento ad un obbligo di legge, che costituisce comunque una violazione. L’interesse pubblico tutelato, tuttavia, è quello della individuazione del reale trasgressore, al quale applicare la sanzione del tutto personale della decurtazione dei punti della patente. In tal senso l’obbligo de quo è stato anche classificato quale obbligo di collaborazione del cittadino con la Pubblica Amministrazione. La condotta illecita, in ogni caso, è essenzialmente un “non fare” in presenza di un obbligo di “fare”.
 
MOMENTO DI CONSUMAZIONE DELL’ILLECITO
L’illecito omissivo, allorchè la condotta dovuta debba essere adempiuta entro un termine di tempo prestabilito, si consuma allo spirare del termine utile, senza possibilità di recupero.
“In tema di fatti omissivi connessi alla mancata attuazione di una determinata condotta entro un termine prefissato, al fine di verificare se si tratti di reato istantaneo o di reato permanente è necessario considerare se, decorso inutilmente il termine penalmente sanzionato, la condotta prescritta non possa essere più tenuta utilmente, perché l’inosservanza del dovere ha cagionato in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse protetto dalla legge; ovvero se l’azione prescritta possa essere ancora utilmente tenuta, stante la persistenza dell’interesse giuridico sotteso alla norma penale incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. IV, 3 giugno 1995)
“Per aversi reato omissivo istantaneo non basta che sia prefissato un termine per l’adempimento del dovere sanzionato penalmente ma è necessario che si tratti di termine oltre il quale l’azione prescritta non può essere utilmente compiuta, dato che la inosservanza del dovere ha prodotto in modo definitivo la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. III, 20 maggio 1985).
La individuazione del momento di consumazione dell’illecito istantaneo e non permanente determina la competenza.
Il tempo della consumazione: è lo spirare del termine previsto per la comunicazione
Il luogo della consumazione: l’ultimo luogo, prima dello spirare del termine, nel quale avrebbe potuto essere adempiuto l’obbligo.
 
TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA DOVUTA
Si tratta di una comunicazione scritta, da inoltrare ad un destinatario precisato. Si deve quindi presumere che il mezzo della comunicazione tramite servizio postale sia la modalità più comune (anche se non l’unica).
Il principio generale (ormai codificato dalle nuove norme del Codice di procedura civile a seguito della sentenza della Corte Cost. 26.11.2002 n. 477 e successive conferme) sancisce l’adempimento agli obblighi di notifica o comunicazione nel momento della consegna all’ufficiale postale o ufficio delle notifiche. Gli effetti per il notificante maturano dal momento dell’inoltro, restando estranei al mittente gli eventuali effetti negativi delle operazioni materiali di trasporto e consegna della comunicazione
La comunicazione può essere inviata da qualunque luogo sul territorio nazionale ma tale riflessione non porta a conclusioni significative. Poiché si discute della possibilità astratta della comunicazione, e quindi, dello spirare della possibilità concreta di inviare la stessa, si deve presumere che l’ultimo momento utile a tale invio si consumi nel luogo principale degli affari e degli interessi dell’obbligato, cioè la sua residenza.
 
PRIMA CONCLUSIONE
L’illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui il trasgressore perde l’ultima possibilità in ordine di tempo di spedire la comunicazione; quindi allo spirare del termine di trenta giorni e presso la sua residenza.
 
VERIFICA DELLE NORME DI ORDINE PROCESSUALE
NORME DEL CPC
L’eventuale opposizione avverso la contestazione ha quale convenuto la Pubblica Amministrazione.
L’art. 25 cpc indica il Giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. In relazione all’art. 180 – 8° ed all’art. 126 bis CdS, l’obbligo sorge al momento e nel luogo ove viene ricevuto l’invito, cioè la residenza dell’obbligato.
Il luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione con la comunicazione, per quanto sopra già esposto, coincide con l’ultimo momento utile ad eseguire l’atto che comporta l’estinzione dell’obbligo: la residenza dell’obbligato resta il luogo più probabile.
 
LEGGE 689/81
L’art. 22 determina la competenza per territorio del Giudice ove è commessa la violazione.
Senza ripetersi, la violazione dell’invito di cui all’art. 126 bis CdS e quindi la violazione dell’art. 180-8°, sono commesse nel luogo di residenza del trasgressore (restando irrilevante la violazione della norma di comportamento che ha dato origine all’invito a comunicare i dati del conducente).
La Cassazione ha affermato più volte che, per tutto quanto non previsto dalla legge 689/81, devono applicarsi le norme processuali del giudizio ordinario civile.
 
NORME DEL CPP
La legge 689/81 deriva dalla depenalizzazione di illeciti penali; l’impostazione sistematica di tale normativa è di natura penale e l’illecito omissivo è tipico del diritto penale. E’ d’obbligo, tuttavia, prendere atto che la detta legge non disciplina reati ma illeciti amministrativi. Non è quindi conferente il richiamo alle norme che regolano il processo penale. In via residuale, peraltro, anche l’esame delle norme che regolano la competenza per territorio in materia penale, di cui agli artt. 8 e 9 cpp, non portano a concludere per luoghi diversi dalla residenza dell’imputato.
 
Renato Amoroso
(Giudice di Pace in Monza)
 

Amoroso Renato

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