Compensi forensi: il Ministro della Giustizia ha firmato il decreto con i nuovi parametri

Redazione 12/03/14
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Anna Costagliola

Il Ministro della Giustizia ha firmato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di avvocato, dando tempestiva attuazione alla nuova legge forense del 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso viva soddisfazione per il varo del nuovo decreto ministeriale che aggiorna i parametri forensi, cioè i valori di riferimento per la liquidazione da parte del giudice dei compensi dei legali o per la loro determinazione in caso di disaccordo tra avvocato e cliente.
Il decreto, in attuazione della legge professionale forense, conferma in massima parte la proposta avanzata ai termini di legge dal Consiglio Nazionale Forense nel maggio 2013. Esso sancisce l’archiviazione per gli avvocati del decreto ministeriale 140/2014, relativo ai compensi di tutti gli altri professionisti, che non solo aveva perpetrato una riduzione consistente dei valori medi, già fermi al 2004, con violazione del principio della dignità dei compensi, ma non garantiva, secondo l’Avvocatura, neanche quella completezza e semplicità di lettura che il mercato richiede.

Il nuovo sistema progettato dal CNF e confermato dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale. Il risultato raggiunto, come sottolinea lo stesso Ministero, è in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi favorisce, il corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese.

Il nuovo decreto si compone di una parte normativa (per il civile-penale-stragiudiziale), e di tabelle parametriche che per il civile corrispondono ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori); una, invece, per il penale.
Gli scaglioni di valore, diversamente dal D.M. 140/2012, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori.

Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale).
All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all’ 80% o ridurre fino al 50% motivando lo scostamento.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta, in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte

vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Questi, in sintesi, i principali contenuti del provvedimento. Si attende ora l’entrata in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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