L’operato della Commissione Medica Locale che impone nuove prescrizioni alla patente di guida senza fornire alcuna motivazione o giustificazione può essere qualificato come legittimo esercizio di discrezionalità tecnica? A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.
Indice
1. Il ricorrente e le limitazioni imposte alla patente dalla Commissione
Il ricorrente, affetto da alcuni disturbi anche visivi, adiva il Giudice Amministrativo al fine di ottenere l’annullamento del parere espresso dalla Commissione Sanitaria competente in ragione del quale la Motorizzazione Civile aveva rilasciato una patente di guida A e B speciale con molteplici prescrizioni notevolmente limitanti alla libertà di circolazione. In particolare, il ricorrente, essendo stato comunque ritenuto idoneo alla guida in quanto i propri deficit non risultavano al di sotto di quelli prescritti dalla norma di riferimento (Allegato III D.Lgs. 59/2011), aveva già ottenuto, qualche anno prima, avanti al medesimo Giudice Amministrativo una ordinanza cautelare che sospendeva il provvedimento della medesima Commissione Sanitaria. In tale occasione la Commissione Sanitaria aveva imposto limitazioni simili a quelle del giudizio in esame ma, a dire del Giudice Amministrativo, senza un’adeguata motivazione o comunque alcuna indicazione delle ragioni per cui tali prescrizioni si dovessero ritenere necessarie. Di fatto, nel tempo trascorso tra i due giudizi sopra richiamati le condizioni fisiche del ricorrente sono rimaste stabili. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.
Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada
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2. Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo
Al giudice amministrativo della Lombardia è stato chiesto di pronunciarsi sulla legittimità del parere reso dalla Commissione Sanitaria, che aveva previsto il rilascio della patente con notevoli restrizioni. La questione investe il sindacato spettante al giudice nei confronti di organi titolari di discrezionalità tecnica, i quali esercitano le proprie prerogative amministrative sulla base delle cognizioni offerte dalle scienze tecniche e specialistiche. Com’è noto, la valutazione tecnico discrezionale non può essere censurata nel merito della scelta tecnica, se non nei casi di manifesta inattendibilità, irragionevolezza o illogicità. Il punto centrale della controversia ha riguardato, pertanto, la sufficienza e adeguatezza della motivazione espressa dalla Commissione, anche alla luce dei fatti già acquisiti e, in parte, accertati in un precedente giudizio davanti al medesimo TAR.
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3. Il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti
L’adito Giudice prende preliminarmente atto che il precedente giudizio amministrativo si è concluso con una sentenza di cessata materia del contendere in quanto l’Amministrazione, a fronte dell’ordinanza cautelare ottenuta dal ricorrente, aveva rilasciato una patente di guida senza le limitazioni che erano state oggetto di impugnazione e, pertanto, aveva annullato in autotutela il proprio provvedimento.
Lo stesso Giudice ne desume che il nuovo parere della Commissione Sanitaria è stato emesso senza considerare tanto quanto stabilito dal giudicante in sede cautelare quanto il rilascio di una patente di guida priva delle prescrizioni contestante.
Pertanto, l’adozione di una decisione della Commissione Sanitaria sulla medesima questione, in assenza di alterazioni sostanziali dello stato di salute dell’esaminato, costituisce eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nella misura in cui è emerso che essa si è di fatto basata su valutazioni tecniche già annullate, che – per costante giurisprudenza – devono ritenersi inesistenti.
Ne consegue che la Commissione Sanitaria è tenuta a procedere a una nuova e integrale valutazione del caso concreto, con l’obbligo di motivare in modo adeguato l’eventuale imposizione di limitazioni, come se si trattasse di un primo esercizio del potere.
Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il parere impugnato ordinando all’Amministrazione di adeguarsi e, pertanto, rilasciare al ricorrente una patente di guida speciale senza le limitazioni prescritte.
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