Commissione Tributaria Provinciale Cosenza, sez. I, collegio I, sentenza 28.02.2007 (nota a cura di L. Bardaro).

Bardaro Luca 13/09/07
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La sentenza oggetto di commento si rileva di notevole importanza attesa da un lato la delicata questione sottoposta al vaglio del Consesso in epigrafe, dall’altro la novità intrinseca della pronuncia. Il thema decidendum è relativo al rimborso di quanto erroneamente corrisposto a seguito della notifica di un semplice avviso di pagamento non seguito dall’iscrizione a ruolo. I giudici investiti della questione, conformandosi al costante orientamento giurisprudenziale sul punto, in materia però di spontaneo pagamento di somme iscritte a ruolo (ex pluribus Cass 20392/2004, 13211/2004, 7179/2003,19240/2003, 14162/2003), hanno dichiarato inammissibile il ricorso del soggetto fisico. Pertanto, con tale dictum si è acclarata la circostanza che se da un lato non può essere impugnato l’avviso di pagamento, dall’altro, però, lo spontaneo versamento di quanto accertato nello stesso rappresenta acquiescenza debitoria. Per i giudici aditi, infatti, il “contribuente ha, comunque, anche nel caso di comunicazione di un avviso di pagamento, l’immediata possibilità di verificare se la somma richiesta sia dovuta o meno; in questo secondo caso potrà rivolgere i propri rilievi all’ente titolare della presunta pretesa e nella ipotesi in cui quest’ultimo dovesse insistere nella propria richiesta, notificando la cartella di pagamento, impugnare tempestivamente quest’ultima”. Lo stesso organo giudicante, successivamente e sempre nella parte motiva della sentenza, precisa che nel caso, invece, di spontaneo pagamento dell’avviso di pagamento, poi, la pretesa dell’ente si consolida per intervenuta acquiescenza del debitore.
 
Avviso di pagamento: non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili
Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e succ. modificazioni, non rientra nel novero tassativo degli atti impugnabili l’avviso di pagamento. La ratio è da ravvisarsi nel fatto che tale tipo di atto non ha carattere impositivo e, pertanto, non è ammissibile impugnarlo; inoltre l’art. 7 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) prevede expressis verbis solo per gli atti impositivi, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Tale discrimen è confermato da un unanime orientamento giurisprudenziale[1] per il quale il mero avviso di pagamento con cui si informa il contribuente della debenza del tributo non è atto cui è possibile proporre ricorso, in quanto la sfera del privato viene incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo "preannunci" in caso di mancato spontaneo pagamento.
Caso deciso
Tale pronuncia fa seguito alla richiesta avanzata da X il quale, dopo aver ricevuto una istanza di rimborso di somme a seguito comunicazione di un semplice avviso di pagamento, provvedeva a pagare spontaneamente quanto richiesto.
Lo stesso però, dopo essersi reso cosciente di aver pagato quanto non dovuto, si ravvedeva di tanto ed avanzava istanza di rimborso al presunto ente creditore. Tuttavia, accadeva che il termine previsto dalla legge trascorreva senza che l’ufficio competente avesse provveduto al rimborso o risposto all’istanza. Per tale ragione X, tramite ricorso, incardinava il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente, affinché la stessa gli riconoscesse il diritto a ricevere le somme erroneamente corrisposte, oltre agli interessi legali con condanna alle spese di lite dell’Ente.
Quest’ultimo non si costituiva. I giudici sulla base dei rilievi sopra menzionati hanno dichiarato improponibile il ricorso di X per le ragioni ex ante esposte, compensando le spese fra le parti.
 
Dott. ************
Commissione Tributaria Provinciale
Cosenza
Sezione I, Collegio I
Sentenza 28 febbraio 2007
Con ricorso notificato il 18.05.2005 al Consorzio di Bonifica***, e depositato presso la Segreteria di questa Commissione Tributaria Provinciale il 26.05.2 la sig.ra G****, rappresentata e difesa dall’avv. ******, presso il cui studio, sito alla via ***** eleggeva anche domicilio, impugnava il silenzio-rifiuto del predetto consorzio di bonifica avverso l’istanza di rimborso presentata il 22.04.2004 .
Allegava parte ricorrente:
1.      che, nell’anno 2002, il consorzio di bonifica del **** le aveva notificato un avviso di pagamento di quote consortili riguardanti gli anni 2000,2001 e 2002;
2.      che, per quegli anni, la stessa risultava comproprietaria, per ¼, di alcuni immobili ad uso abitativo siti nel comune di Dipingano, identificati in catasto al ******
3.      che dette quote consortili, ammontanti ad €.29,07, erano state pagate in sei rate, la prima di €.4,92 e le altre di €.4,83 ;
4.      che queste somme non erano dovute:
1.      perché, parlando la legge sulla bonifica (rd 215/33) di fondi, si doveva ritenere che non potessero essere assoggettati a contributo le unità abitative;
2.      perchè, comunque, gli immobili assoggettati a contributo non avevano mai ricevuto alcun beneficio da opere di bonifica realizzate dal consorzio;
3.      che il consorzio di bonifica del F**** risultava sprovvisto di potere impositivo, ricadendo gli immobili gravati nel comprensorio del consorzio di bonifica S****;
5.      che , in data 22.04.2004, aveva avanzato regolare istanza di rimborso delle somme pagate;
6.      che era trascorso il termine previsto dalla legge senza che l’ufficio competente avesse provveduto al rimborso o risposto all’istanza.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme erroneamente pagate, con gli interessi legali e la condanna alle spese di lite del Consorzio del F****.
Quest’ultimo non si costituiva.
All’esito della pubblica udienza del 28.02.2007, sentito il relatore e il difensore della ricorrente, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l’istanza di rimborso di tributi non dovuti non può essere proposta nel caso di pagamenti effettuati a seguito di notificazioni di iscrizioni a ruolo ( ex pluribus Cass 20392/2004, 13211/2004, 7179/2003,19240/2003, 14162/2003). E’ pur vero che tutte le decisioni appena riportate si riferiscono ad iscrizioni a ruolo comunicate attraverso atti soggetti a termini di impugnazione perentori, decorsi i quali la pretesa tributaria si consolida, divenendo, così, inoppugnabile, e che nel caso in esame,invece, la contribuente aveva ricevuto degli avvisi di pagamento ( non impugnabili autonomamente).Questa circostanza non cambia, però, le conclusioni sopra tratte . Gli avvisi di pagamento, pur non essendo autonomamente impugnabili, svolgono, al pari delle cartelle di pagamento, la funzione di comunicazione del ruolo al debitore; l’unica differenza con le cartelle di pagamento o gli avvisi di accertamento consiste nel fatto che, nel caso di mancato pagamento, all’avviso di pagamento seguirà la cartella di pagamento, soggetta a termine di impugnazione perentorio. Il contribuente ha, comunque, anche nel caso di comunicazione di un avviso di pagamento, l’immediata possibilità di verificare se la somma richiesta sia dovuta o meno; in questo secondo caso potrà rivolgere i propri rilievi all’ente titolare della presunta pretesa e nella ipotesi in cui quest’ultimo dovesse insistere nella propria richiesta, notificando la cartella di pagamento, impugnare tempestivamente quest’ultima. Nel caso, invece, di spontaneo pagamento dell’avviso di pagamento, poi, la pretesa dell’ente si consolida per intervenuta acquiescenza del debitore. Questo istituto ( diversamente da quello dell’inoppugnabilità – riferibile alla mancata impugnazione della cartella di pagamento- il quale opera solo sul piano giustiziale e consiste nell’inattaccabilità, in sede amministrativa e giurisdizionale, dell’atto da parte degli interessati ad impugnarlo, quando siano decorsi i termini di impugnativa) opera sia sul piano sostanziale che su quello giustiziale e consiste in manifestazioni espresse o tacite che rivelano la volontà di accettazione spontanea delle conseguenze di un atto da parte di chi potrebbe essere interessato alla sua caducazione. Da quanto appena detto ne discende che, in materia di istanza di rimborso, le conclusioni tratte dalla giurisprudenza per la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento possono essere estese allo spontaneo pagamento dell’avviso di pagamento. Con l’ulteriore conseguenza della declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, non essendo autonomamente impugnabile il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso meramente confermativo del provvedimento inoppugnabile per intervenuta acquiescenza.
Infine le spese; ritiene, al riguardo, questo Giudice che le stesse vadano interamente compensate tra le parti, attesa anche la complessità delle questioni trattate.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, prima sezione, primo Collegio, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 28.02. 2007
Il Relatore/Estensore Il Presidente
(dott. *********************) (Avv. **************
 


[1] Cass. civ., sez. trib., sentenza del 04 febbraio 2005, n. 2302; Commissione Tributaria Provinciale Cosenza, sez. I, collegio I, sentenza 28.02.2007; Comm. trib. reg. Perugia, sez. V, sentenza 28 ottobre 2005, n. 68 inammissibile il ricorso proposto avvero l’avviso di pagamento – seppure nella specie sia redatto secondo modalità, anche grafiche, tali da indurre a ritenerlo un atto impositivo quale la cartella esattoriale -, poiché tale atto altro non è che un bonario invito al pagamento, onde non rientra in alcuna delle categorie di atti suscettibili di impugnazione. ove si statuisce che è
 
 

Bardaro Luca

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