Commento a Cass. 06.10.2005 N. 19497

Scorza Paola 29/12/05
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La sentenza affronta di nuovo la problematica della riconciliazione dei coniugi dopo la separazione che il Codice Civile? disciplina all?art. 157,? laddove ? previsto che ?i coniugi possono, di comune accordo, far venire meno gli effetti della separazione, senza che sia necessario l?intervento del Giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione?.

Il tema, infatti,? malgrado l?apparente semplicit? della norma richiamata ? da sempre fonte di gravi incertezze applicative e l?argomento, sembra destinato a mantenere alto?? l ?interesse dell?interprete,? soprattutto? perch?, attesa la peculiarit? della fattispecie, non di rado la discrezionalit? della valutazione delle prove,? consente decisioni? che non sembrano rispondenti? effettivamente ai criteri, ormai da tempo,? affermati dalla Corte di Cassazione? e non consente una uniformit? della giurisprudenza di merito che, invece, sarebbe quanto mai opportuna, soprattutto,? per le conseguenze di vario genere che discendono dalla riconciliazione.

La questione, infatti, non risulta mai sollevata come fine a se stessa, ma la stessa si ripropone? o nelle ipotesi in cui, deducendo l?intervenuta riconciliazione si tenta di modificare le condizioni a suo tempo stabilite (non volendo far ricorso al? procedimento di cui all?art. 708 c.p.c.) o, ancora,? laddove si vuole ottenere? la declaratoria di addebito del fallimento dell?unione matrimoniale, alla quale si era in precedenza rinunciato, ovvero, infine,? per impedire il divorzio, eccependo un diverso termine di decorrenza del triennio? previsto per la? proposizione del giudizio.

A queste che appaiono come finalit? che, nella maggior parte dei casi,? spingono ad? una richiesta di accertamento della riconciliazione, debbono poi aggiungersi quelle ipotesi, peraltro,? ancor pi? delicate e complicate,? con le quali, invece, si ricorre a detta domanda al fine di chiarire lo status di un figlio, ovvero per porre in discussione l?apparente???? propriet? di beni immobili, acquistati dopo la separazione, o, infine,? allo scopo di affermare? o negare la sussistenza?? di responsabilit? per le obbligazioni? assunte dinnanzi a terzi da uno solo dei coniugi.

Tali riflessioni sono senz?altro sufficienti per comprendere l?attualit? della pronuncia che, in effetti,? sembra giungere a conclusioni? non del tutto in linea? con la precedente giurisprudenza.

In questa sentenza,? infatti, la Corte di Cassazione, escludendo l?esistenza di vizi logici e giuridici nell?apprezzamento dei Giudici di merito, ha? rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte di appello di Milano confermativa di? quanto statuito dal Tribunale,? secondo la quale, nella fattispecie sottoposta al suo esame?? non era???? stata raggiunta la prova di? una effettiva ripresa della convivenza, ma soltanto di ?un tentativo di riconciliazione?.

Se, invero, tale decisione? non riveste alcun interesse per l?ovviet? del principio affermato, tuttavia, laddove si scenda ad esaminare il merito non?? pu? non??? rilevarsi che, nel caso de quo? non mancavano deposizioni dalle quali emergeva una? ripresa della convivenza protrattasi per un certo periodo e caratterizzata da comportamenti di entrambi i coniugi? da? cui poteva desumersi una ricomposizione della comunione familiare.

Come esposto, per?, il Tribunale? prima e?? la Corte d?Appello dopo, avevano creduto di dover rigettare la domanda? dando rilievo prevalente? ad? altre?? risultanze processuali che? avevano evidenziato, come,? nello stesso arco temporale in cui l?attrice affermava essersi ripristinata una completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita comune, la stessa aveva in atto una relazione extraconiugale ?probabilmente mai interrotta?? nei mesi di convivenza con il marito?.

I Giudici di merito, dunque, sembrano aver ritenuto decisive ai fini del giudizio, non? le? risultanze di fatto,? dalle quali, come detto, emergevano atteggiamenti di entrambi i coniugi suscettibili di essere interpretati come una vera e propria ripresa dalle convivenza anche da parte di coloro che avevano avuto modo di osservarli con continuit? e nei vari momenti della loro giornata,? ma? la? condotta della moglie che? aveva? intrattenuto nello stesso periodo una relazione con altro uomo, evidentemente all?insaputa di tutti.

Se ci? esatto, appaiono consentiti alcuni rilievi.

Ed invero, occorre rilevare che, secondo quanto pi? volte ? stato affermato, la sussistenza di una riconciliazione tra le parti deve risultare non da ritenuti e presunti stati di animo atteso che normalmente sfuggono al giudizio umano? e sono, per loro natura,suscettibili di diverse valutazioni, ma? da precisi ed inequivocabili? atteggiamenti? ed iniziative dei soggetti coinvolti di cui ? dato trovare prova in elementi concreti ed obiettivi acquisiti nel giudizio.

In? altri termini, come efficacemente affermato dalla Corte di Cassazione l?accertamento dell?avvenuta riconciliazione deve? ?ancorarsi ad elementi esteriori? oggettivamente ed inequivocabilmente diretti a dimostrare la seria e comune volont? di ripristinare la comunione di vita, a prescindere da irrilevanti riserve mentali?.? ( Cass. n. 2264/78, Cass. n.11523/90).

Alla stregua? di tale criterio? che? merita? di essere? condiviso,ove? si voglia evitare il rischio??????? di consentire? motivazioni che? per essere fondate su argomenti indimostrabili e soggettivi, renderebbero assolutamente impossibile un controllo sull?esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito, appare dubbia la possibilit? di condividere la decisione? che si annota insieme a quella dei Giudici di merito.

Sembrerebbe, infatti, doversi affermare che una volta?? accertati comportamenti???????? inequivoci? idonei? a far ritenere l?intervenuta riconciliazione dei coniugi, la accertata relazione extraconiugale della moglie non poteva essere assunta???? a motivo per escludere la piena ripresa della convivenza coniugale, poich? non sembra corretto? interpretare la condotta? e la volont?? manifestata dagli interessati, alla luce di una valutazione puramente soggettiva del Giudice, chiamato a pronunciarsi su fatti e non su atteggiamenti? nascosti o riserve mentali delle parti.

E la riprova dell?esattezza di quanto sopra pu? facilmente rinvenirsi non solo nel richiamato principio della Corte di Cassazione circa la necessit? che la decisione sia sorretta da elementi obbiettivi, ma?? anche dalla semplice considerazione che nulla esclude che la ripresa della convivenza? familiare sia accompagnata da una condotta? contraria all?obbligo della fedelt?, che, del resto, in linea di principio, non ? , sic et simpliciter, motivo di separazione, occorrendo, non solo??? che l?altro coniuge lo faccia valere, ma anche ?che in esso siano ravvisabili ??quegli aspetti che, secondo la giurisprudenza costante, lo rendano motivo valido della domanda di separazione.??

In tal senso del resto si ? pronunciata la Corte Suprema che, in una analoga fattispecie, ha riconosciuto che ?la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge, avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non impedisce -di per s?- di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata argomentata e desunta da elementi univocamente significativi dell?intervenuta restaurazione del rapporto coniugale ( Cass. ?n.4748/99).

Del resto, pur nella variet? delle motivazioni che ? dato rinvenire, la giurisprudenza di merito in presenza di una situazione in cui materialmente appariva ricostituita la convivenza,? per escludere gli effetti della riconciliazione ha sempre richiesto una? prova? rigorosa della contemporanea sussistenza di altre circostanze che giustificassero e dessero spiegazione a quella condotta obiettivamente idonea a? ricostituire la comunione familiare, anche se, di volta in volta, si ? dato rilievo a? molteplici e svariate ?condizioni in cui versava l?uno o l?altro dei coniugi.

Si ? sempre trattato, tuttavia, di fatti esteriori ed obiettivi di cui? ? stato possibile fornire una prova con gli ordinari mezzi istruttori, e, comunque, che sono risultati accertati nel contraddittorio delle parti.

Fatti, dunque, giammai stati d?animo o comportamenti noti solo al coniuge che li ha posto in essere di nascosto dall?altro, il quale fidava nella ricostituzione della convivenza familiare.

Ove quanto si ? venuto dicendo venisse condiviso, sar?? consentito concludere affermando che l?annotata sentenza? non solo? appare non del tutto in armonia????? con i principi in precedenza affermati dalla stessa Corte di Cassazione, ma, sembra? altres?, poco convincente? allorch? ritiene immune da censura l?apprezzamento di un Giudice di merito che, interpretando le risultanze processuali, abbia finito per far prevalere un? suo convincimento personale,? giungendo ad affermare che? quella situazione che alla luce delle risultanze processuali appariva? come una vera ed effettiva ripresa della convivenza non poteva integrare l?ipotesi prevista dall?art. 157 c.c.? perch? anche ?se un desiderio di riconciliarsi con il marito c?era stato, ?non poteva che essere rimasto nei termini di un tentativo ben presto dimostratosi irrealizzabile?.

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Scorza Paola

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