Come si ripartiscono i debiti ereditari tra gli eredi?

Redazione 14/02/19
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Il codice civile, nel libro secondo che, come è noto, è dedicato alla disciplina delle successioni, contiene, all’interno del titolo quarto ove sono inserite le regole sulla divisione, un intero capo terzo rubricato “del pagamento dei debiti”. Peraltro la norma disciplina soltanto i rapporti interni tra coeredi e non quelli con i creditori che invece trovano spazio nel disposto di cui all’art. 754 codice civile.

Il pagamento dei debiti

Gli articoli del codice civile contenuti in tale capo sono cinque e vanno dall’articolo 752 all’articolo 756. È evidente che tale capo non può avere avuto, anche nella sua genesi, la presunzione di disciplinare e regolamentare le variegatissime situazioni giuridiche che possono presentarsi durante il delicato e lungo momento successorio che viene certamente complicato dalla esigenza di pagamento dei debiti ma, in ogni caso, sono e restano come faro sia per gli operatori che per gli interpreti che devono misurarsi con il pagamento dei debiti nelle successioni ereditarie. Peraltro la collocazione sistematica di tali regole all’interno del capo della divisione potrebbe far pensare che dei debiti ereditari si possa trattare agevolmente unicamente al momento appunto della divisione tra coeredi. In realtà le situazioni giuridiche soggettive di cui alle posizioni debitorie ereditarie ricevono disciplina anche dalla normativa generale sulle obbligazioni ed altra normativa attinente ed applicabile alla tipologia del debito ed alla relativa garanzia. Ed infatti gli articoli disciplinanti gli articoli in commento contengono svariati rinvii anche recettizi alle regole del codice che dettano le regole generali sulle obbligazioni.

Come si evince chiaramente dalla norma, il criterio della ripartizione proporzionale di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, è derogabile. Peraltro la norma disciplina soltanto i rapporti interni tra coeredi e non quelli con i creditori che invece trovano spazio nel disposto di cui all’art. 754 codice civile. La norma, non cogente, dispone infatti che il testatore possa derogare il criterio della proporzionalità e ripartire, in tutto o in parte i debiti con criteri diversi da quello della proporzionalità tra le quote ereditarie. Nei rapporti interni tra coeredi la disposizione del testatore ha natura di legato a carico degli eredi onerati ed a favore di quelli esonerati in tutto o in parte dal pagamento delle passività. Se l’obbligazione di pagamento originaria aveva carattere di solidarietà, il vincolo non cessa tra i debitori originari, ma subisce una limitazione nei confronti dei singoli eredi. Ogni singolo erede quindi rimane obbligato solidalmente con i condebitori, ma fino alla concorrenza della propria quota ereditaria. Questa norma, quindi, oltre ad enunciare il principio della responsabilità pro quota dei coeredi per i debiti e pesi ereditari, fa salva la facoltà del testatore di disporre altrimenti. Ciò significa che il testatore può, ad esempio, disporre che del debito debbano rispondere solidalmente tutti o solo alcuni dei coeredi, ovvero stabilire che il carico dei debiti gravi sugli eredi in proporzioni diverse dalla misura delle quote a ciascuno di essi assegnate.

La diversa volontà del testatore non può però produrre effetti nei rapporti esterni con i creditori ereditari ma solo nei rapporti interni tra i coeredi. Pertanto, come è stato esattamente precisato, se a tutti gli eredi è stato chiesto il pagamento, coloro i quali avessero pagato, mentre per disposizione testamentaria non ne erano tenuti, avranno diritto di rivalsa nei confronti di quei coeredi a carico dei quali il testatore avesse posto l’onere del debito relativo. Poiché ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in proporzione della quota attiva in cui succede, al fine della determinazione dell’entità di detto obbligo, quando si tratti di institutio ex re certa, è necessario accertare il valore dei beni attribuiti all’erede medesimo, e porlo in relazione al valore dell’intero patrimonio ereditario (Cassazione 2050/1976). La Cassazione ha rilevato che, in presenza di più coeredi, si determina un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è l’unico ed inscindibile e non si determina, nell’ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, il litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (cfr. Cassazione 785/1998). Si è altresì sottolineato che la disciplina giuridica in esame non si applica ai crediti del de cuius. Questi infatti, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (Cassazione 11128/1992). Rientrano tra i debiti ereditari gli interessi passivi di un mutuo intestato al de cuius, o cointestato con un familiare (nel secondo caso il debito ereditario è costituito dalla quota di interessi di pertinenza del defunto); così come le spese condominiali maturate relativamente ad una unità immobiliare di proprietà del de cuius. La norma inoltre riporta il distinguo tra i debiti ed i pesi ereditari specificando che il pagamento di entrambi rispetta il principio della proporzionalità della quota ereditaria. Debiti e pesi ereditari sono quelli già esistenti in capo al defunto ed anche, secondo parte della dottrina, anche quelli imposti dal testatore a titolo di legato.

I pesi e i debiti ereditari

Per debiti e pesi ereditari devono intendersi quelli già esistenti in capo al de cuius che cadono perciò in successione frazionandosi, oppure quelli imposti dallo stesso de cuius: esempio i legati obbligatori ed i legati ex lege. Vi si comprendono in genere anche le spese funerarie, l’imposta di successione che è però solidale ex art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, le spese di inventario, amministrazione e divisione, tutte le spese che se pure devono gravare sugli eredi pro quota, e pur dovendo essere computate ai fini dell’articolo 556 codice civile. È dubbio che si sottraggano alla regola generale della solidarietà passiva in quanto le relative obbligazioni vengano contratte dagli eredi e gravano sulla massa. Tra i pesi ereditari sono comprese le spese funerarie, le spese di inventario, le spese di amministrazione e divisione. Tra queste assumono rilievo l’imposta di successione ed il vincolo di solidarietà gravante sui coeredi per le obbligazioni tributarie del defunto in materia di imposte dirette. Il debito ereditario di cui all’articolo 752 codice civile è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte – che si trasmette, insieme con il suo patrimonio ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro – e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore.

Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota (Cassazione 562/2000). Le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti tra i debiti ereditari – cioè tra i debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità. Pertanto colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa di quelli. Le pene pecuniarie per violazione di norme tributarie in virtù del disposto dell’art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – applicabile anche alla pena pecuniaria tributaria – non sono trasmissibili agli eredi dei contribuenti ai quali sono state inflitte, senza che possa distinguersi tra pene pecuniarie ancora in via di accertamento e pene pecuniarie definitivamente accertate alla morte del trasgressore, limitando la intrasmissibilità alle prime, atteso che la definitività costituisce l’effetto dell’esaurirsi della procedura di accertamento ma non incide in alcun modo sulla natura della violazione e dell’obbligazione che ne deriva, che rimane, per il suo carattere afflittivo punitivo, strettamente inerente alla persona del trasgressore e per questi connotati intrinseci (non già perché l’accertamento è ancora in fieri) non si trasmette agli eredi (Cassazione 10534/1997).

Le obbligazioni nascenti dall’amministrazione dei beni nella comunione incidentale ereditaria, in quanto assunte nell’interesse comune di tutti gli eredi partecipanti alla comunione, danno luogo ad una presunzione di solidarietà del vincolo tra i coeredi a norma dell’articolo 1294 del codice civile, solidarietà che comporta che ogni questione relativa alla cattiva amministrazione dei beni oggetto della comunione, alla ripartizione degli utili da essi derivanti e dei debiti della gestione riguardano esclusivamente i rapporti interni tra partecipanti alla comunione; né trova applicazione il beneficium excussionis, che è previsto solo in ipotesi eccezionali e che comunque è operante in sede esecutiva, non essendo precluso al creditore di agire, in sede di cognizione, nei confronti del debitore solidale ai fini dell’accertamento del credito e della relativa condanna (Cassazione 5348/1998). Dal punto di vista processuale essendo ciascun erede tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede, l’azione per il pagamento di un debito ereditario non dà vita ad un litisconsorzio necessario tra gli eredi medesimi, non versandosi nell’ipotesi di un rapporto unitario indivisibile. L’articolo 752 del codice civile riguarda i rapporti interni tra coeredi mentre la norma di cui all’articolo 754 riguarda i rapporti esterni con i creditori.

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