Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019: le novità penali

Redazione 19/03/19
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E’ stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si è affermato che “il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”.

Il testo del Codice pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha introdotto le seguenti novità in ambito penale.

Vedi anche:”Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Le novità penali introdotte dal Codice

Ecco l’elenco delle novità:

la disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari è stata spostata Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle “Disposizioni penali” (artt. 322-347). Sul punto, è bene segnalare che la legge fallimentare (r.d n. 267 del 1942) – comprese le disposizioni penali sulla bancarotta – non è stata abrogata, restando disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande), come anche le procedure pendenti alla medesima data.

– il concetto di “fallimento” e l’accezione di fallito vengono eliminati e sostituiti con quello di “liquidazione giudiziale” (la procedura mantiene le medesime caratteristiche essenziali di quella fallimentare)

In ragione di ciò, tutte le fattispecie penali sono state modificati, in ragione dell’intervento lessicale imposto dal venir meno di concetti come “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito”.

La disposizione transitoria  di  cui all’art. 389  prevede che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restino disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali; nella sostanza, per i fatti ad esse relativi continueranno cioè ad applicarsi le disposizioni penali della legge fallimentare.

L’intervento normativo non vi è spazio per sostenere che la mutata disciplina della legge extrapenale (la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale) comporti una abolitio criminis ex art. 2 co. 2 c.p.

Nel dossier del Servizio Studi del Senato a pag. 119/120 si legge: “tra le limitatissime modifiche, si segnalano: al capo I (reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale), l’abrogazione espressa dell’art. 221 legge fallimentare, che prevede che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti sono ridotte di un terzo; l’art. 373 del provvedimento abroga espressamente tale disposizione che fa riferimento al non più attuale rito sommario; al capo II (reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale) l’abrogazione espressa dell’art. 235 da parte del sopra citato art. 373 della disciplina penale per l’omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore (art. 235 L. fall.); al capo IV (reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi), nel nuovo art. 344: viene omesso, tra i reati di falso del debitore, il riferimento al reato di omissione di beni dell’inventario(nella domanda di liquidazione di cui all’art. 14 della vigente legge n. 3 del 2012, sul sovraindebitamento); il nuovo comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria. E’, infine, sanzionato dal nuovo art. 345 le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (crf art. 19, co. 3). Nonostante costituisca autonoma disposizione del decreto, la relazione illustrativa precisa, tuttavia, che questa non ha carattere di novità risultando modellata su quella dell’art. 342 (falsità in attestazioni per l’accesso al concordato) che, a sua volta, riproduce il contenuto dell’art. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) della legge fallimentare”.

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