Circolare Inail del 5 febbraio 2008 avente ad oggetto < Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007>

Lazzini Sonia 28/02/08
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Ecco qui un breve riassunto del contenuto della circolare numero7 del 5 febbraio 2008:
 
§      <In tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell’appalto che del subappalto. _ Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC;
 
§      Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all’adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti;
 
§      Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 
§      per tutti gli appalti pubblici, la validità del Durc è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 
§      La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 
• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
• Inesistenza di inadempienze in atto;
• Richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
• Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
 
§      per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e di cessazione della lavorazione.
 
In particolare, dal momento in cui inizia l’esecuzione dell’appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell’appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell’attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazione del rischio si sono verificate.
 
Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” tra somme dovute e somme versate .
 
Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c’è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
 
Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.
 
Per quanto riguarda l’INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
 
§      In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l’azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
 
§      Se l’azienda non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.>
 
Di Sonia LAzzini
 
Organo: INAIL – DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008.
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007.
 
 
 
Quadro Normativo
 
• Legge 22 novembre 2002, n. 266 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;
 
• Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” ;
 
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176;
 
• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 
• Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”;
 
• Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 
• Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5 : “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”.
 
 
 
PREMESSA
 
La Finanziaria 2007 1 ha previsto che i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati, fermo restando gli altri obblighi di legge, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando ad apposito decreto ministeriale, sia la definizione delle modalità di rilascio e i contenuti analitici del certificato, sia le tipologie di irregolarità pregresse non ostative al rilascio di detto documento.
 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato il decreto attuativo in data 24 ottobre 2007 2 e, successivamente, la circolare esplicativa 3, alla quale si fa integrale rinvio.
 
Ciò premesso, si illustrano le principali novità riguardanti il documento unico di regolarità contributiva 4 e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza.
 
LA NUOVA DISCIPLINA
 
Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2007, introduce le seguenti novità:
 
1) Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC;
 
2) Se l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo 5 ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato;
 
3) In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla partecipazione a gare d’appalto, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento di un DURC già rilasciato, l’azienda deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni;
 
4) Nel solo caso di partecipazione a gare d’appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di “scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”;
 
5) Ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste “cause ostative” al rilascio del DURC.
 
AMBITO DI APPLICAZIONE
 
L’ambito di applicazione del DURC riguarda attualmente:
 
• tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
 
• i lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
 
• i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
 
• i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
 
• l’attestazione SOA, l’iscrizione all’Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.
 
A) Soggetti obbligati a richiedere il durc
 
Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi 6.
 
La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro 7 e i loro intermediari.
 
Si ricorda che, in tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell’appalto che del subappalto.
 
Le richieste di DURC possono essere effettuate ( esclusivamente per via telematica 8) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari 9 e dalle SOA.
 
Nel caso in cui l’INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC 10, l’azienda è esonerata dall’obbligo di richiedere il certificato 11. Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità, anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato 12.
 
B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc
 
Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all’adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti.
 
Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 13.
 
A seguito di apposita convenzione con INPS ed INAIL – approvata dal Ministero del Lavoro – il DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti Bilaterali 14.
 
Sul punto, si fa riserva di successive comunicazioni.
 
C) Emissione del durc e sua validita’
 
Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta 15, al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere attivato:
 
• per fini istruttori , in caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell’operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;
 
• per la regolarizzazione della posizione contributiva , esclusi i casi di partecipazione a gare d’appalto.
 
La sospensione di 15 giorni può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.
 
Il previgente termine di 10 giorni per la sospensione istruttoria presente nella procedura www.sportellounicoprevidenziale.it , come concordato con INPS e Casse Edili, sarà quindi portato a 15 giorni.
 
Sono previsti i seguenti periodi di validità del DURC 16:
 
• per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
 
•  per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.
 
Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
 
• per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 
• per l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.
 
Si ricorda che l’utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
 
REQUISITI DI REGOLARITA’
 
Il Decreto Ministeriale, oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi particolari che consentono di certificare
 
comunque la regolarità, nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso 17.
 
A) Requisiti necessari per la regolarità contributiva
 
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 
• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
 
• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
 
• Inesistenza di inadempienze in atto;
 
• Richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
 
• Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
 
• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
 
Si ricorda che per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 18 e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e di cessazione della lavorazione.
 
In particolare, dal momento in cui inizia l’esecuzione dell’appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell’appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell’attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazione del rischio si sono verificate.
 
Il Decreto ha espressamente previsto che, esclusa l’ipotesi di partecipazione a gara d’appalto, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, prima di attestare l’irregolarità o di annullare una regolarità già dichiarata, l’Ente previdenziale inviti sempre l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dall’accertamento dell’irregolarità stessa 19.
 
Si tratta in realtà di un principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni civili.
 
Si ritiene che l’invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata r.r.), tenuto conto dell’esigenza di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.
 
E’ peraltro da sottolineare che tutte le aziende assicurate all’Inail possono in qualunque momento verificare in www.inail.it Punto Cliente la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi informatizzati dell’Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979.
 
B) Cause non ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA
 
1) Scostamento non grave
 
Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” 20 tra somme dovute e somme versate .
 
Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c’è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
 
Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.
 
Per quanto riguarda l’INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
 
In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l’azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
 
Se l’azienda non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.
 
Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell’autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell’azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni).
 
2) Cause non ostative alla regolarità contributiva
 
Comportano il rilascio di un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:
 
• crediti dell’Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
 
• crediti dell’Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza) 21;
 
• aiuti di Stato 22 non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.
 
C) Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi
 
Il Decreto Ministeriale ha disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”.
 
Nella Circolare n. 5/2008, alla quale senz’altro si rimanda per una compiuta disamina della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell’Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi.
 
DURC PER BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
 
Ai fini della corretta applicazione della norma, il Ministero, con la Circolare citata, ha individuato i criteri per stabilire quali benefici rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto.
 
In via generale, per beneficio normativo e contributivo si intende qualsiasi vantaggio economico disposto da norme specifiche, in favore di soggetti predeterminati, le quali operano sempre una deroga rispetto alla disciplina ordinaria.
 
L’estrema varietà dei benefici attualmente previsti ha imposto, però, di operare distinzioni in rapporto alle finalità e al meccanismo operativo dei singoli benefici.
 
Secondo quanto precisato dal Ministero, i benefici contributivi e normativi soggetti all’ambito di applicazione del DURC, “sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore e categoria di lavoratori”.
 
Restringendo l’analisi ai benefici contributivi attualmente applicabili nei confronti dell’INAIL, sulla scorta delle indicazioni ministeriali sono quindi da escludere dall’ambito di applicazione del DURC, sia i benefici consistenti nella sospensione dei termini di versamento disposti a seguito di calamità naturali, ovvero nel pagamento agevolato di quanto dovuto, sia le riduzioni contributive previste in favore di determinati territori (es. Campione d’Italia) o di specifici settori produttivi (es. gli esercenti la piccola pesca, zootecnia nelle zone montane e svantaggiate, autotrasporto conto terzi, artigiani).
 
Rientrano, invece, nella disciplina del DURC, tutti gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione previste dalle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi 23 nonché le riduzioni contributive per le quali è espressamente previsto il requisito della regolarità contributiva, come ad esempio lo sconto per il settore edile, peraltro non applicabile alla regolazione 2007.
 
Per quanto riguarda gli sconti previsti per l’assunzione di disabili sulla base delle convenzioni in vigore tra INAIL e Regioni, fermo restando la nuova disciplina in vigore 24, trattandosi di incentivi di esclusiva competenza delle Regioni, non si ritengono applicabili da parte dell’Istituto le disposizioni in tema di DURC.
 
Si coglie l’occasione per ricordare che i benefici contributivi previsti in tema di assunzione di lavoratori in mobilità 25 e fattispecie analoghe non si applicano ai premi INAIL 26.
 
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, si allega alla presente Circolare l’elenco dei soli benefici contributivi applicabili per l’Istituto.
 
Per fruire di tali riduzioni, è necessario che i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
 
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
 
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”) ;
 
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
 
Ai fini della fruizione di tali benefici, per quanto riguarda il requisito della regolarità, il datore di lavoro è esonerato dalla richiesta del DURC, in quanto è lo stesso Istituto che provvede autonomamente alla verifica della situazione dell’azienda senza emettere formalmente il certificato.
 
Per quanto riguarda gli altri requisiti, il datore di lavoro deve presentare la prescritta autocertificazione da presentare alla Sede INAIL competente.
 
ISTRUZIONI OPERATIVE
 
A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai fini della fruizione dei benefici contributivi di cui all’allegato elenco, i datori di lavoro dovranno presentare l’autocertificazione prevista all’art. 9 del Decreto Ministeriale 27, utilizzando il fac-simile di modulo predisposto dall’Istituto.
 
Tale obbligo vale naturalmente anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio dovuto per il 2007 entro il termine fissato per l’Autoliquidazione 2007/2008.
 
Per l’anno in corso, tenuto conto dei tempi di emanazione della circolare ministeriale che ha tra l’altro determinato i singoli benefici contributivi per i quali deve essere prodotta apposita autocertificazione, l’Istituto procederà in una fase successiva a richiedere tale dichiarazione ai datori di lavoro che non avessero nel frattempo provveduto. Al riguardo saranno emanate apposite istruzioni.
 
L’INAIL effettuerà d’ufficio sia i controlli sulle autocertificazioni del datore di lavoro sia le verifiche sul possesso dei requisiti di regolarità contributiva, con le modalità previste dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa 28.
 
Come specificato dalla circolare ministeriale, la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali può essere effettuata con cadenza periodica diversificata. Pertanto, l’INAIL procederà prioritariamente all’accertamento della sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri confronti e, successivamente, ad analoga verifica presso gli altri Enti.
 
Resta fermo che, nel caso in cui venisse riscontrata la irregolarità contributiva, le Unità territoriali prima di procedere alla revoca del beneficio, inviteranno l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
 
In attesa delle necessarie implementazioni alla procedura DURC, le strutture dell’Istituto che agiscono in qualità di stazioni appaltanti continueranno a richiedere il DURC con le attuali modalità, acquisendo il certificato agli atti dell’appalto. Parimenti, le Unità territoriali competenti al rilascio emetteranno il DURC con le modalità attuali, senza tuttavia spedire il DURC all’impresa.
 
Si precisa, infine, che per quanto riguarda la regolarità contributiva rilasciata in presenza di “scostamento non grave”, non si ritiene necessario che tale circostanza sia riportata sul certificato, pertanto, nessuna modifica verrà apportata all’applicativo informatico.
 
Allegati:
 
– Allegato 1 Elenco benefici contributivi INAIL;
 
– D.M. 24 ottobre 2007;
 
– Circolare ministeriale n. 5/2008;
 
– Modello di Autocertificazione per benefici INAIL
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 
 
 
_____________________________
1.Articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2.Pubblicato sulla GU n. 279 del 30 novembre 2007.
3.Circolare 30 gennaio 2008 n. 5.
4.Le precedenti disposizioni sono contenute nella Circolare n. 38 del 25 luglio 2005 e nella Circolare n. 52 del 22 dicembre 2005.
5.L’elenco dei benefici INAIL per la cui fruizione è necessaria la verifica della regolarità contributiva è allegato alla presente Circolare.
6.Articolo 1 D.M. 24 ottobre 2007.
7.Per il dettaglio, si fa rinvio alla voce “ambito di applicazione” delle precedenti Circolari INAIL.
8.Articolo 3 comma 2 D.M. 24 ottobre 2007.
9.Indicati all’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche.
10.Ciò si verifica nel caso in cui l’INAIL sia Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi.
11. Articolo 3, comma 4, D.M. 24 ottobre 2007.
12.Nel caso in cui l’INAIL sia l’Ente che ammette il richiedente alla fruizione di un beneficio, cfr. il successivo paragrafo “Durc per benefici normativi e contributivi”.
13.Articolo 2, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007.
14.Enti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
15.Articolo 6 D.M. 24 ottobre 2007.
16.Articolo 7, commi 1 e 2 D.M. 24 ottobre 2007.
17.Articoli 5, 8 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
18.Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 – Suppl. ord. e successive modifiche ed integrazioni.
19.Articolo 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.
20.Articolo 8, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.
21.Salvo l’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia già adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
22.Aiuti specificati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 1 comma 1223 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
23.Articoli 19, 20 e 24 MAT approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
24.Articolo 1, comma 37 della Legge n. 247/2007.
25.Articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
26.Come stabilito dall’art. 68, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; v. note della Direzione Centrale Rischi, Ufficio Tariffe del 5 settembre 2003 prot. 637 e del30 giugno 2004 prot. 1351.
27.Articolo 9 comma 3 D.M. 24 ottobre 2007;
28.Cfr. artt. 46-47 e 71-72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (testo vigente).
 
 
 
 
 
 
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Organo: DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI – DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Documento: Circolare n. 38 del 25 luglio 2005.
Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.
 
 
Quadro Normativo
 
p            Decreto Legislativo n.276/2003;
 
p            Legge n.266/2002;
 
p            Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p            Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p             Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p            Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p            Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p            Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
p            Decreto Legislativo n.196/2003.
 
1. PREMESSA
 
La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
 
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
 
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
 
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia. 
 
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.
 
A) Oggetto
 
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
 
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto[1], ma anche gli appalti di servizi e forniture[2]. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
 
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
 
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all’edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.
 
 
 
B) Richiedenti il DURC
 
Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
 
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA[3].
 
 
 
C) Rilascio del DURC
 
Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:
 
 
 
I)    Appalti pubblici:
 
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi[4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
 
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
 
·     per la verifica della dichiarazione;
 
·     per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
 
·     per la stipula del contratto;
 
·     per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 
·     per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
 
L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
 
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.
 
 
 
II) Lavori privati in edilizia:
 
·        prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.
 
 
 
III) Attestazione SOA:
 
·        prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
 
3. REQUISITI REGOLARITA’
 
 
 
A) Requisiti generali
 
L’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
 
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
 
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti solo alle imprese “qualificate”.
 
         In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:
 
 
 
I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 
·        che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
 
·        che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
 
·        che non esistano inadempienze in atto;
 
·        che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
 
L’impresa è altresì regolare quando:
 
·        vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
 
·        vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
 
·        sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
 
·        via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
 
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
 
·        in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
 
·        in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
 
Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi,dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.
 
II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
 
·        risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
 
·        ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
 
·        ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
 
L’impresa è altresì da intendersi regolare quando
 
·        il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
 
·        vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
 
·        vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
 
·        siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
 
·        vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
 
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
 
·        in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
 
·        in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
 
 
 
III) Ai fini della Cassa Edile:
 
·        la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’apposita banca dati nazionale di settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
 
·        l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
 
·        condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
 
·        per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
 
·        il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.
 
 
 
B) Subappalto
 
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e special qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti[5].
 
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.
 
 
 
4. PROCEDIMENTO DURC
 
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta. 
 
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l’inoltro in via telematica[6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali. 
 
 
 
A)   Modalità di richiesta
 
 
 
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
 
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
 
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
 
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
 
·        Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
 
·        Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
 
·        Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
 
·        Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
 
 
 
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l’utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
 
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
 
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
 
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.
 
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all’utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
 
L’operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all’utente l’attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell’avvenuto inoltro della richiesta.
 
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).
 
 
 
b)   Modalità di rilascio
 
 
 
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
 
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
 
Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.  
 
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l’Ente che ha richiesto l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
 
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
 
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
 
 
 
C)   Tempi di rilascio
 
 
 
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
 
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell’eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
 
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
 
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
 
Pertanto, allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
 
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
 
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[7]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
 
D)   Periodo di validità
 
Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.
 
 
 
5. PRECISAZIONI
 
Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all’emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
 
L’utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
 
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
 
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
 
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l’efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
 
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
 
 
 
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell’impresa.
 
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
 
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
 
 
 
 
 
 
 
 
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[1] Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
 
[2] Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.
 
[3] Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).
 
[4] Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge n.3/2003.
 
[5] Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.
 
[6] In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".
 
[7] Nel caso in cui richiedente sia l’impresa, l’indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall’impresa stessa al momento della richiesta.
 
 
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Organo: INAIL – DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Documento: Circolare n. 52 del 22 dicembre 2005.
Oggetto:Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL.
 
 
 
 
QUADRO NORMATIVO
 
• Legge n.266/2002;
• Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
• Legge n.289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo n.196/2003;
 
 
1. PREMESSA
 
Con Circolare a testo congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr del 12 luglio 20051 sono state emanate istruzioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento agli appalti pubblici e privati in edilizia.
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.
L’art. 2 della Legge n.266/2002 ha esteso l’obbligo del DURC anche per le altre tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL.
In questo senso i due Istituti hanno provveduto con apposita Convenzione stipulata in data 3 dicembre 2003.
Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari 2.
Con la presente Circolare, quindi, si forniscono disposizioni in merito alle modalità di richiesta e rilascio del DURC per le specifiche tipologie sopra indicate.
 
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC
 
A) Oggetto
 
La presente Circolare disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del DURC per gli appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori, nonché per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di settore.
 
B) Richiedenti il DURC
 
Richiedente principale del DURC è l’impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.
 
C) Rilascio del DURC
 
Al momento della partecipazione alla gara e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere richiesto il DURC sulla base dei requisiti elencati nel successivo punto 3.
Il DURC dovrà inoltre essere richiesto:
 
Appalti pubblici di forniture
• per l’aggiudicazione dell’appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• per l’emissione del certificato di pagamento
• all’atto del pagamento finale
 
Appalti pubblici di servizi
• per l’aggiudicazione dell’appalto (ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• all’atto della regolare esecuzione
• alla liquidazione di ogni fattura 3
 
Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione 4
• per l’aggiudicazione del servizio o dell’attività (ove pretesa)
• per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)
 
Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
• prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
 
 
3. REQUISITI REGOLARITA’
 
Ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l’osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all’intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall’impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l’impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correntezza previsti per l’impresa appaltatrice e dunque,
anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati:
 
A) Requisiti INPS
 
L’impresa è da considerarsi regolare quando:
• sussiste la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• si accerta che i versamenti effettuati corrispondono all’importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
• non esistono inadempienze in atto;
• non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
• vi è richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente ha espresso parere favorevole motivato;
• vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
• è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito;
• vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario;
Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art.26 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
 
Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.
 
B) Requisiti INAIL
 
L’impresa è da considerarsi regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all’attività esercitata ed alla dimensione aziendale;
• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all’attività effettivamente esercitata;
• vi è richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
• vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124/1965);
• sono state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifica che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
• vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art.24 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria
 
consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
 
 
4. PROCEDIMENTO DURC
 
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l’inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso
ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
 
A) Modalità di richiesta
 
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti canali delle Strutture Territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
•Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
•Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
L’utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell’autorizzazione ad accedere, è esteso anche all’altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). L’utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.
 
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni Struttura Territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall’Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all’utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all’utente l’attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell’avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).
 
B) Modalità e tempi di rilascio
 
Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l’Ente che ha richiesto l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L’Ente che rilascia il DURC provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto verificato dall’altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:
• l’utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
• l’utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l’INPS come ente deputato al rilascio;
• l’utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell’INPS.
Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
• l’utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
• l’utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l’INAIL come ente deputato al rilascio;
• l’utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell’INAIL.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell’eventuale sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo degli Enti certifichi l’irregolarità dell’impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)5 . Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
 
C) Precisazioni
 
Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all’emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni che confermano o non confermano la regolarità dell’impresa.
 
 
 
______________________________
1.Circolare a testo congiunto pubblicata da INAIL con Circolare n.38/2005, da INPS con Circolare n.92/2005 e dalle Casse Edili con nota della Commissione Nazionale Paritetica n.272/2005.
2.Art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3.Nel solo caso dei servizi di pulizia (art.5 Legge n.82/1994).
4.Non associate ad appalti di lavoro; in caso contrario devono essere seguite le disposizioni previste per gli appalti di lavori edili di cui alla Circolare a testo congiunto citata nella nota n.1;
5.Nel caso in cui richiedente sia l’impresa, l’indirizzo sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate in fase di richiesta.
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
 

Lazzini Sonia

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