CIRCOLARE 37/2001 del 10/09/2001

Redazione 02/10/01
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NOVITÀ DAL 3 AL 10 SETTEMBRE 2001.

* * * * *

SOMMARIO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – SANZIONI AMMINISTRATIVE – TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO – RIDUZIONE

BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 30 AGOSTO 2001

IVA – FATTURE PERVENUTE IN RITARDO – DETRAIBILITà DELL’IMPOSTA – SUSSISTE

COMMENTO A CASSAZIONE A CURA DI ANTONIO CRESCIONE

AGEVOLAZIONI – “VISCO” – “TREMONTI-BIS” – CONFRONTO – LA TREMONTI PENALIZZA LE NEO IMPRESE

ARTICOLO A CURA DI CLAUDIO PRIVITERA

AGEVOLAZIONI – “VISCO” – “tRENMONTI-BIS” – BENI IN LEASING – OPERE INFRANNUALI – CESSIONE D’AZIENDA – CONFRONTI

ARTICOLO A CURA DI PAOLO MENEGHETTI

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – STOCK OPTION – ATTIVITà DI REPRICING

ARTICOLO A CURA DI UMBERTO MAURO

ACCERTAMENTO – CONDONO EX L. 413/1991 – PROROGA DEI TERMINI – EFFICACIA – SI ATTENDE IL PARERE DELLA CONSULTA

ARTICOLO A CURA DI ENRICO DE MITA

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – SANZIONI AMMINISTRATIVE – TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO – RIDUZIONE
BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 30 AGOSTO 2001
“Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.”

In breve

Il tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca d’Italia e’ ridotto dal 4,50 al 4,25 per cento a decorrere dal 5 settembre 2001.

Correlazioni

di Claudio Carpentieri

Si ricorda che il tasso ufficiale di riferimento è utile per la determinazione della misura delle nuove sanzioni, previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000, per le violazioni in materia di contributi previdenziali (vedi NOVITÀ DEL 29 GENNAIO 2001 e NOVITÀ DEL 20 AGOSTO 2001)

Gazzetta Ufficiale n. 204 del 03-09-2001

IVA – FATTURE PERVENUTE IN RITARDO – DETRAIBILITà DELL’IMPOSTA – SUSSISTE
COMMENTO A CASSAZIONE A CURA DI ANTONIO CRESCIONE
“Cassazione – Secondo la Corte basta la penalità per l’omessa regolarizzazione – Le fatture registrate in ritardo non fanno perdere la detrazione”

In breve

La registrazione della fattura tardivamente ricevuta consente al cessionario di detrarre l’Iva che gli è stata addebitata in rivalsa, anche se non ha provveduto alla regolarizzazione entro i quattro mesi dall’operazione (articolo 41 della legge Iva). Secondo la Corte di cassazione, infatti, (Sezione tributaria della Cassazione: la 8656/2001 e la 10656/2001) al cessionario che non ha provveduto all’autofatturazione ed al versamento dell’Iva corrispondente all’acquisto non fatturato dal cedente, si può applicare solamente la sanzione prevista dall’articolo 41 del D.P.R. n. 633/72. A questa sanzione non può essere aggiunta una seconda penalizzazione determinata dall’indetrabilità dell’Iva esposta nella fattura tardivamente ricevuta dal cedente o prestatore del servizio. Ovviamente la fattura di acquisto deve essere ottenuta e registrata entro due anni dall’effettuazione dell’operazione; limite disposto dall’articolo 19 dello stesso D.P.R. n. 633/72 per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

E’ bene precisare che quanto indicato dalle sentenze della sezione tributaria della Corte di cassazione, sopra commentate dall’autore, rimane attuale anche dopo la riforma del sistema sanzionatorio non penale. Infatti la disposizione sanzionatoria già prevista dall’articolo 41 del D.P.R. n. 633/72 è ora contenuta nell’articolo 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/97.

L’unica distinzione tra la disposizione prevista dall’articolo 41 del decreto sull’Iva e la nuova prevista dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/97 è rappresentata nell’obbligo del versamento dell’imposta in caso contestazione della violazione. Infatti, mentre in vigenza dell’articolo 41 il cessionario era obbligato al versamento dell’imposta, i vigenza dell’attuale articolo 6 il cessionario stesso deve versare solamente le sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di L. 500 mile, sempre che lo stesso non regolarizzi la sua posizione entro 4 mesi dall’operazione nei modi indicati dallo stesso articolo 6 del D.Lgs n. 472/1997.

Il sole 24 ore di martedì 4 settembre 2001, pag. 15

AGEVOLAZIONI – “VISCO” – “TREMONTI-BIS” – CONFRONTO – LA TREMONTI PENALIZZA LE NEO IMPRESE
ARTICOLO A CURA DI CLAUDIO PRIVITERA
“E le neo-imprese restano penalizzate – Niente bonus senza esercizio <precedente>”

In breve

Secondo l’autore la norma di agevolazione nota come Treminti-bis che il Governo intende riproporre (vedi articolo 4 dell’atto camera 1456) nell’ambito della manovra dei 100 giorni, non si applica alle imprese neo costituite per assenza di esercizi precedenti. Il breve scritto indica che, nella stesura attuale della norma, risulta necessario il confronto con il volume di investimenti effettuati negli esercizi precedenti.

Considerazioni

di Claudio Carpentieri

Si fa notare che ove la norma (nella formulazione attuale) fosse interpretata nei modi sopra indicati sembrerebbe contraria agli intenti del Governo. Infatti, se è vero che gli obbiettivi del Governo, connessi con la c.d. manovra dei 100 giorni, è quello di incrementare la produzione e per tale via aumentare le entrate, al fine di liberare spazio per una riduzione la pressione fiscale, non si capisce come mai, nell’ambito dell’agevolazione, dovrebbero essere punite proprio le imprese di nuova costituzione.

Si fa notare che la nuova costituzione di una attività comporta l’effettuazione di molti investimenti che, sicuramente, non potranno essere incrementati l’anno dopo, secondo ed ultimo anno di applicazione dell’agevolazione nota come Tremonti-bis. Pertanto non riconoscere nell’ambito di applicazione gli investimenti di costituzione significa non riconoscere l’agevolazione alle neo imprese.

Il sole 24 ore di mercoledì 5 settembre 2001, pag. 20

AGEVOLAZIONI – “VISCO” – “tRENMONTI-BIS” – BENI IN LEASING – OPERE INFRANNUALI – CESSIONE D’AZIENDA – CONFRONTI
ARTICOLO A CURA DI PAOLO MENEGHETTI
“Dalla legge Visco alla nuova Tremonti percorso ancora al buio – Sul costo dei beni in leasing detassazione senza <bussola>”

In breve

L’autore mete in evidenza che nell’ambito delle agevolazione nota come “Visco” (articolo 2, commi 8 e seguenti della legge n. 133/1999) e nell’ambito dell’agevolazione c.d. Tremonti-bis (vedi articolo 4 dell’atto camera 1456), applicabili alternativamente per il 2001, sussistono degli orientamenti dissimili avuto riguardo alla determinazione della base di commisurazione nei casi di:

– cessioni di beni con Iva indetraibile;

– lavori in appalto o in economia;

– applicazione della norma antielusiva nell’ambito delle cessioni d’azienda.

Secondo l’autore da tali distinzioni, non giustificate dal momento che, per il calcolo della base aditale, l’impianto delle due agevolazioni non è dissimile, potrebbe portare alla scelta della “Visco” piuttosto che della “Tremonti-bis”.

CESSIONI CON IVA INDETRABILE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI IN LEASING

Nell’ambito della “TREMONTI” a suo tempo si èra indicato che nell’ambito del computo dell’agevolazione doveva essere compreso il costo del bene sostenuto dal concedente al netto dell’Iva indetraibile (Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996 (mod. 740-97)

Nell’ambito della “VISCO”, al contrario, quale base di calcolo dell’agevolazione si doveva assumere sempre il costo di acquisto del bene in leasing sostenuto dal concedente però al lordo dell’Iva sempre indetraibile (C.M. n. 51/E del 2000, § 5.6, in NOVITÀ DEL 27 MARZO 2000)..

OPERE IN CORSO INFRANNUALI ED ULTRANNUALI

Nell’ambito della “TREMONTI” è stato indicato che nel caso di beni strumentali costruiti in economia o in appalto, di durata infrannuale, ma a cavallo dei due esercizi, l’agevolazione era riconosciuta solamente nell’esercizio in cui la costruzione dei beni era stata ultimata (Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996). Nell’ambito della legge “VISCO” è stato indicato che, anche qui in senso diametralmente opposto a quanto sopra che, anche per le opere in economia o in appalto di durata complessiva inferiore ai 12 mesi, ai fini agevolativi, rilevava lo stato di avanzamento dei lavori alla fine dell’esercizio (C.M. n. 101/E del 2000 (risposta 2.3) vedi NOVITÀ DEL 22 MAGGIO 2000)

CESSIONE D’AZIENDA E NORMA ANTIELUSIVA

Entrambe le agevolazioni comprendono una norma antielusiva che fa “perdere” i vantaggi conseguiti dall’applicazioine dell’agevolazione nelle ipotesi in cui si cede il bene agevolato nei due anni successivi a quello per il quale si è ottenuta la riduzione della pressione fiscale.

Mentre nell’abito dell’agevolazione nota come “TREMONTI” era stato indicato che la norma antielusiva si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui nei sue anni seguenti si cedeva l’azienda complessivamente (C.M. n. 108/E/96 (risposta 6.1.16)), nell’ambito della legge “VISCO” si è indicato che la cessione di azienda non comporta il verificarsi dell’intento elusivo con riferimento al singolo bene, non rendendo, pertanto, necessario il ricalcalo dell’agevolazione (C.M. 207/E/2000).

Il sole 24 ore di venerdì 7 settembre 2001, pag. 21

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – STOCK OPTION – ATTIVITà DI REPRICING
ARTICOLO A CURA DI UMBERTO MAURO
“<Repricing> delle assegnazioni e benefici fiscali – Stock option, ribassi con un nuovo piano – Nella legge italiana meno ostacoli”

In breve

L’autore mette in evidenza che i recenti ridimensionamenti delle quotazioni dei titoli azionari potrebbe condurre ad un repricing dei prezzi dei titoli sottostanti i contratti di stock option fino ad ora sottoscritti. Si tratta, nella sostanza, della modifica del prezzo al quale i sottoscrittori del piano si stock option possono acquistare le azioni della società al termine del periodo d’esercizio.

Dal momento che un base all’articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre a formare il reddito <la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta>, la rideterminazione del prezzo. di esercizio, adesso inferiore al valore delle azioni alla data dell’offerta, potrebbe fare perdere l’agevolazione.

La soluzione suggerita dall’autore potrebbe essere quella di vedere il nuovo piano di stock option quale sostitutivo del primo ormai eliminato. Così facendo, infatti, si determinerebbe una nuova offerta alla data di variazione del prezzo di esercizio riallineando per tale via il prezzo di esercizio al valore dei titoli alla data di offerta.

Il sole 24 ore di sabato 8 settembre 2001, pag. 15

ACCERTAMENTO – CONDONO EX L. 413/1991 – PROROGA DEI TERMINI – EFFICACIA – SI ATTENDE IL PARERE DELLA CONSULTA
ARTICOLO A CURA DI ENRICO DE MITA
“Parla la Cassazione e la proroga ai controlli finisce alla Consulta – La legge 413 <legava> lo slittamento al condono”

In breve

La Commissione tributaria regionale di Milano (25 gennaio 2001) ha portato davanti al cospetto della Corte costituzionale l’articolo 57, comma 2, della legge n. 413/1991 così come interpretato dalla Cassazione (sentenza 12869/1999).

Nella sentenza la Corte di cassazione sosteneva che la sospensione dei termini per effettuare accertamenti nell’ambito delle imposte dirette fosse limitata solamente ai periodi per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa mentre, al contrario, nell’ambito delle imposte indirette non vi sarebbe alcun limite. Secondo la CPT di Milano l’interpretazione della Corte di cassazione appare quantomeno “frettolosa perché non tiene conto che di “periodo di imposta” si può parlare solo per le imposte periodiche, mentre per le indirette non era necessario un tale riferimento, posto che la struttura di esse è quella di imposte istantanee.”

Il sole 24 ore di domenica 9 settembre 2001, pag. 11

Redazione

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