Con la circolare n. 6/E dell’ 11 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate, torna a fornire chiarimenti sulla nuova procedura di accertamento sintetico da redditometro, disciplinato dall’art. 38, comma 4 e ss. del DPR 600/73.
L’obiettivo sotteso alla divulgazione della circolare è palesemente svelato già dalle prime righe; si tratterebbe di coordinare la disciplina del istituto del redditometro – secondo la formulazione contenuta nel D.M. 24 dicembre 2012 – con la recente nota del 21 novembre 2013, formulata dal Garante della privacy.
In premessa, la circolare specifica, che “al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati, viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto.”.
Richiamando la circolare del 31 luglio 2013, n. 24/E – nella quale è specificato l’iter accertativo, il documento prende in esame 3 passaggi, ovvero:
– l’individuazione del lifestage;
– le spese medie ISTAT;
– il “fitto figurativo”.
Sulla base di quanto riferito dal Garante, ovvero le informazioni al contribuente, l’individuazione della reale situazione familiare, la conservazione e la qualità dei dati, resta confermato che la ricostruzione sintetica del reddito può essere effettuata – oltre che sulla base delle quote di incremento patrimoniale relative al periodo d’imposta e alle quote di risparmio formatesi nell’anno – sulla base delle “spese certe” (mutuo, canone di locazione ecc.), “spese per elementi certi” (spese relative all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili), del “fitto figurativo”.
Un importante chiarimento, è espresso in relazione all’individuazione del cosiddetto “lifestage”; ovvero, sulla base della categorizzazione della “famiglia fiscale” (quella determinata in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, quindi formata dal coniuge e dai figli fiscalmente a carico) e della “famiglia anagrafica” (che comprende anche soggetti conviventi non fiscalmente a carico), sarà effettuato un controllo preliminare attraverso i dati dei comuni, al fine di riscontrare la reale situazione familiare del contribuente sottoposto a controllo.
Situazione che ben potrà essere rappresentata, in sede di contraddittorio preventivo, dal contribuente.
Con riferimento alle spese ISTAT, in accordo con quanto stabilito dal Garante, la circolare precisa che “le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati; se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle spese certe, alle spese per elementi certi, agli investimenti e alla quota di risparmio, l’attività di controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.”.
Inoltre, con riferimento al “fitto figurativo” e a quanto statuito dal garante, tale elemento sarà attribuito come componente di reddito soltanto dopo aver effettuato la selezione del contribuente da sottoporre a controllo, non rilevando tale spesa ai fini della selezione.
In buona sostanza, con l’obiettivo di adattamento ai richiami formulati dal Garante, vi sarà un’accurata attenzione sia nella fase di selezione dei contribuenti, che nella fase del contraddittorio preventivo; non è molto chiaro, tuttavia, quali siano questi accorgimenti che gli uffici attueranno nella fase preliminare; ovvero se i dati contenuti nell’anagrafe tributaria saranno davvero integrati dalle dichiarazioni formulate dai contribuenti chiamati a rispondere di evidenti incongruenze.
E se, effettivamente, tali chiarimenti saranno presi in considerazione dall’ufficio; a chi spetterà la valutazione sul carattere “esaustivo” o no dei chiarimenti formulati.
Problemi antichi, speriamo con nuove soluzioni.
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