Cautelare – art.1170 c.c. – 703 c.p.c. – termine annuale per l’esercizio dell’azione di manutenzione – onere della prova – pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo.

sentenza 22/11/07
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Il termine annuale per l’esercizio dell’azione di manutenzione, stabilito dall’art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L’onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria. Nel caso di pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo, il termine annuale per la proponibilità dell’azione di manutenzione decorre dal primo, quando i successivi siano strettamente collegati o connessi, si da configurare mera progressione della stessa azione esecutiva, mentre decorre da ciascuno di detti atti successivi, quando esso presenti connotati autonomi, e quindi costituisca di per sé molestia, ovvero quando solo con il suo insorgere sia ravvisabile per la prima volta una situazione di molestia, sotto il profilo della ripetizione degli atti precedenti.
 
 
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione distaccata di Grumello del Monte, Ordinanza del 26 gennaio 2007
 
 
Il Giudice
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del   25.1.2007, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Parte ricorrente sostiene che i lavori che avrebbero costituito molestia del proprio possesso sarebbero iniziati in data 18 – 20 ottobre 2005 ( cfr. verbale del 30.11.2006). Parte resistente, a sua volta, eccepisce la decadenza del ricorrente dall’azione di manutenzione essendo stata introdotta con ricorso depositato in data 14.10.2006, quando ormai era decorso il termine annuale previsto dall’art.1170 c.c..
Ciò posto rileva il Giudicante che l’esperibilità dell’azione di manutenzione nel possesso (come di quella di reintegra) è soggetta al termine di un anno, decorrente dalla molestia (o dallo spoglio).
In particolare la Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il termine annuale per l’esercizio dell’azione di manutenzione, stabilito dall’art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L’onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria ( v. ex plurimis Cass., Sez. 2, Sentenza n.1146 del 27/01/2003; Cass. n. 855/99, n. 2604/96, n. 1036/95, n. 5162/94 e n. 10968/94).
Tale onere probatorio non è stato assolto.
 Come risulta per tabulas dall’esame dei “buoni consegna” redatti dalla ditta *** Angelo che ha svolto i lavori per cui è causa ( doc 1 di parte resistente e doc. 10 di parte ricorrente), essi sono stati iniziati in data 11.10.2005 e continuati nei giorni successivi.
Parte ricorrente sostiene che tali documenti siano privi di ogni valore probatorio in ordine alla data in cui sono stati svolti i lavori, trattandosi di documenti che non vengono rilasciati necessariamente dopo o durante lo svolgimento dei lavori in quanto, nella prassi commerciale, sono utilizzati anche come preventivi in relazione ai lavori ancora da svolgere. 
La fondatezza di tale tesi è stata decisamente smentita dagli informatori *** Angelo, titolare della ditta che ha svolto i lavori, e dal suo dipendente *** Michele, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto privi di interesse in merito ai fatti per cui è causa e non legati da alcun vincolo di parentela o di dipendenza con le parti del presente giudizio.
La circostanza che l’informatore si sia poi riferito al fatto che un giorno, durante l’esecuzione dei lavori, sia piovuto non è dirimente ai fini del decidere in quanto è pacifico che i lavori siano durati più giorni e, pertanto, ciò non vale certamente ad escludere che i lavori siano iniziati nei giorni riferiti dagli informatori per poi continuare anche nei giorni successivi.
Pertanto, alla luce di tali deposizioni, appare provata la fondatezza della tesi del resistente secondo cui i   lavori sono iniziati in data 11 ottobre 2005 e proseguiti nei giorni successivi.
In primo luogo l’Arch. *** – particolarmente attendibile in quanto privo di ogni interesse in causa – ha soltanto affermato che quando è andato ad effettuare il sopralluogo, il giorno stesso in cui aveva ricevuto la telefonata del ricorrente, i lavori erano in corso di svolgimento mentre nulla è stato in grado di riferire in merito alla data di inizio dei lavori. Anzi ha affermato che quando si è recato sul posto i lavori erano in fase avanzata di esecuzione. In particolare ha precisato: “ sicuramente i lavori erano iniziati o il giorno prima o anche da tre o quattro giorni o più, dipende da quanto ha lavorato l’impresa…..quando ho svolto il sopralluogo erano stati svolti lavori di una certa consistenza”.
Pertanto, considerato che il 18 ottobre 2005 era un martedì e che presumibilmente la ditta non ha lavorato la domenica ed il sabato, è verosimile che i lavori fossero iniziati ben prima di quanto sostenuto dal ricorrente, conformemente a quanto riferito dal titolare della Ditta ***.
***, sorella della ricorrente, è stata in grado di riferire soltanto che il 12 ottobre 2005 non erano ancora svolti lavori sulla proprietà del ricorrente ma ciò non esclude che tali lavori possano essere stati svolti il giorno successivo, circostanza che renderebbe comunque l’azione tardiva. Inoltre l’informatore ha riferito di essersi recata sui luoghi di causa dopo cena, quando ormai era buio e, considerato che come riferito dall’Arch. *** i lavori sono stati svolti in un punto non adibito a passaggio, è verosimile che l’informatore non se ne sia accorto. Peraltro appare scarsamente credibile che l’informatore, ad oltre un anno di distanza, ricordi con precisione il giorno in cui si è recata dalla sorella.
Infine la deposizione di *** , madre del ricorrente, è inattendibile stante il rapporto di parentela e la circostanza scarsamente credibile che l’informatore, ad oltre un anno di distanza dai fatti, sia in grado di ricordarsi con precisione non soltanto i giorni in cui è stata a casa del figlio ma anche le condizioni climatiche.
Inoltre tale deposizione, unitamente a quella di *** –   considerate le deposizioni di tenore contrario rese dagli informatori ***, *** e *** – varrebbe soltanto a rendere contraddittoria la prova in merito all’esperimento dell’azione nei termini di legge e non sarebbe tale, pertanto, da consentire al ricorrente di assolvere pienamente all’onere probatorio sul medesimo gravante.
Pertanto, all’esito dell’istruttoria orale, il ricorrente non è stato in grado di provare di avere introdotto l’azione nel termine annuale dall’inizio dei lavori costituenti turbativa del proprio possesso.
A tal proposito è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo, il termine annuale per la proponibilità dell’azione di manutenzione decorre dal primo, quando i successivi siano strettamente collegati o connessi, si da configurare mera progressione della stessa azione esecutiva, mentre decorre da ciascuno di detti atti successivi, quando esso presenti connotati autonomi, e quindi costituisca di per sé molestia, ovvero quando solo con il suo insorgere sia ravvisabile per la prima volta una situazione di molestia, sotto il profilo della ripetizione degli atti precedenti (Cass. civ., sez. II 25-06-1985, n. 3838).
 Parte ricorrente sostiene che il termine decorrerebbe dai mesi di maggio ed agosto 2005 in quanto il resistente, in tale periodo, avrebbe affermato di essere in possesso di una servitù al di fuori del luogo si cui essa concretamente insiste, realizzando in tal modo una nuova ed autonoma molestia, come risulterebbe comprovato dal doc. 7 ( p. 8 della memoria di replica del 7.12.2006).
Tuttavia in tale missiva con evidenza non vi è alcun elemento da cui desumere che il ricorrente abbia vantato la sussistenza di una servitù di passo al di fuori di quella esistente. In tale missiva il resistente, infatti, ha soltanto precisato che fino al raggiungimento di un’intesa con la controparte il transito sui suoi fondi sarebbe avvenuto “attraverso l’area da sempre usufruita nel corso degli anni”.
Inoltre appare più che evidente che il lamentato interramento dei cavi al di fuori della servitù esistente e l’eventuale vanto di una servitù tale da consentire lo svolgimento di tali attività non costituirebbero certamente azioni autonome bensì atti strettamente collegati tali da costituire, se del caso, un’unica molestia, come peraltro confermato dal tenore del documento 16 prodotto dal ricorrente. Infatti, secondo quanto sostenuto da quest’ultimo nel menzionato documento, egli era stato già costretto in data 9.10.2005 ad intimare al resistente di non svolgere i lavori al di fuori dei quattro metri costituenti la sua servitù.
Pertanto la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Infine parte ricorrente ha chiesto di potere nuovamente sentire l’informatore ***.
Tuttavia tale istanza non può essere accolta in quanto l’informatore è stato già interrogato ed ha reso una dichiarazione pienamente attendibile, peraltro avvalorata anche dalle dichiarazioni rese   dall’informatore *** .
Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
1) dichiara improcedibile la domanda;
– 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
 Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza via fax.
Grumello del Monte, 26 gennaio 2007
 
IL GIUDICE
(Dott.ssa Nadia Garrapa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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