Cause previdenziali verso il giudice di pace e quello tributario

Papa Osvaldo 09/07/09
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Controversie per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali dal 4 luglio scorso  passate alla competenza per materia del giudice di pace in luogo del giudice del lavoro.
E’ una delle novità introdotte dalla recente riforma del codice processualcivile nell’ottica dell’accelerazione dei tempi di giustizia.
Ciò, però, induce a fare  queste brevi ma utili  riflessioni .
Anzitutto occorre dire che se la  novella voleva conseguire l’effetto deflattivo dell’intero carico del processo del lavoro   esso  non si realizza per l’esiguo numero delle suddette cause previdenziali a fronte dal numero assai rilevante rappresentato dalle altre cause per prestazioni  previdenziali, che ingolfano  il processo del lavoro per il 50% della consistente entità .
Se invece lo spostamento è stato concepito  come iniziale passo per la  globale devoluzione delle cause per prestazioni previdenziali /assistenziali al GdP in luogo dell’attuale giudice  del lavoro allora la novella risulta avere posto il primo importante tassello nella prospettiva della  riforma globale in direzione,però,  di due nuovi giudici a seconda che le cause previdenziali riguardano i contributi e le prestazioni .
Sotto quest’ultimo aspetto  non c’è che da devolvere coerentemente e rapidamente   tutte le cause relative alle prestazioni previdenziali/assistenziali alla competenza per materia del GdP,  il quale appare deputato al nuovo ruolo in considerazione dell’attuale reclutamento dei giudici di pace  nella  categoria degli avvocati .
Ciò del resto è coerente con la semplificazione della funzione difensiva che in 1° grado può essere svolta  dai funzionari dell’Ente previdenziale analogamente a quanto previsto in ogni grado di merito del contenzioso tributario, come a seguire .
Sul versante contributivo però  c’è da spostare la competenza verso il  giudice dei tributi, che ha una competenza generale in ordine  ai tributi di ogni genere e specie e comunque denominati precisandosi che serve una legge per sottrarre un tributo alla detta  competenza e non per l’attribuzione che è automatica .
I contributi obbligatori  , al di là del nome , sono sostanzialmente tributi secondo la dottrina dominante per la carenza della corrispettività rispetto alle prestazioni .
Tale concezione è  condivisa sostanzialmente  dalla  giurisprudenza di legittimità  e da quella di merito che però si arrestano di fronte ai vigenti dati normativi speciali ,  esistendo  una situazione ibrida nel senso che per un verso c’è la risalente norma processualcivile del r.d.1443/1940 che sottrae  al giudice dei tributi le cause contributive  e per altro verso c’è la recente novella 248/2006 che ha devoluto al giudice dei tributi le controversie per fermo d’auto e per l’iscrizione ipotecaria nel caso di impagamento di cartelle esattoriali portatrici di crediti tributari  , comprensivi per quanto detto  dei contributi .
Stante questa  ibrida situazione che contraddice il principio dell’unità della disciplina giuridica  apparirebbe coerente e razionale   realizzare il completo spostamento della competenza delle  cause per contributi e per prestazioni previdenziali verso i due suddetti giudici , realizzandosi <ipso facto> l’importante effetto deflattivo  del processo del lavoro per il dimezzamento del carico complessivo e per il conseguente venire meno degli attuali lunghi tempi di attesa con il duplice ulteriore  risultato di appagare rapidamente la domanda di giustizia dei cittadini e di evitare allo  Stato di risarcire loro  i danni connessi all’irragionevole lunga durata del processo  , che è la negazione deplorevole   del principio costituzionale del c.d. giusto processo.
 
 
Osvaldo Papa
Presidente Sezione Toscana  Associazione Magistrati Tributari

Papa Osvaldo

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