Catania Calcio , la sentenza del TAR CATANIA, IV sez. n. 679 del 19.4.07

sentenza 19/04/07
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                                      REPUBBLICA ITALIANA                            N. 0679/07 Reg. Sent.
                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    N. 0729/07 Reg. Gen.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai ******************:
Dott. Biagio         **********             Presidente rel. est.
Dott. *********     **********             Consigliere
Dott. Dauno           TREBASTONI              Referendario                   
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 729/2007, proposto dal sig. ******* ******* + 81,
 
rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. *************** e *************,
 
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Catania, via G.
 
********, n. 7;
contro
-il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – ********, in persona del legale
 
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
 
-la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante
 
pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti *****
 
Medugno e ******************, elettivamente domiciliata in Catania, via
 
Ventimiglia, n. 145, presso lo studio dell’************************;
 
-la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale
 
rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa
 
dall’avv. *******************, elettivamente domiciliata in Catania, via
 
Monsignor Ventimiglia, n. 145, presso lo studio dell’*************
 
Tamburello; 
 
-il Giudice sportivo di primo grado, domiciliato per la carica presso la
 
 ********, non costituito in giudizio;
 
-la Commissione Disciplinare della F.I.G.C.,in persona del
 
legale rappresentante, non costituita in giudizio;
 
-La Commissione di****************e, in persona del legale rappresentante
 
pro tempore, non costituita in giudizio;
 
e nei confronti della
 
-SOCIETA’ MESSINA Calcio s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro
 
 tempore;
 
con l’intervento ad adjuvandum:
-di  ARENA Grazia, ARENA********a, *************, DI MAURO
 
Rosa ed *****************, rappresentate e difese dagli avv.ti prof.
 
*************** e *************, elettivamente domiciliate presso lo studio del
 
primo, in Catania, via G. Leopardi, n. 7;
 
-della PROVINCIA REGIONALE di CATANIA, in persona del Presidente
 
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti *****ò D’********** e
 
***************, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’Ente, in
 
Catania, via Centuripe, n. 8;
 
-del COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, costituito
 
in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. ***************, presso il cui
 
studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via G. Leopardi, n. 7;
 
-della CONFEDERAZIONE NAZIONALE NUOVI CONSUMATORI 
 
EUROPEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
 
difesa dall’avv.**************o, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
 
in Catania, viale XX settembre, n. 28;        
  
per l’annullamento,
 
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 67 del Giudice
 
sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio
 
2007, e di ogni atto presupposto, derivato, conseguente e/o direttamente od
 
indirettamente connesso ed, in particolare, dei provvedimenti confermativi
 
pronunciati dalla Commissione Disciplinare della F.I.G.C.(Federazione Italiana
 
Gioco Calcio) e dalla C.A.F. (Commissione Appello Federale) e, per quanto
 
occorra, degli artt. 9, 11 e 14 del vigente “codice di giustizia sportiva” della
 
 ********;
nonché
per il rimborso ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
 
subito dai ricorrenti;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di consiglio del 13 aprile 2007 il Presidente ***********************; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per la definizione del giudizio nel merito a norma del successivo art. 26 della legge innanzi citata.
1)Come appena accennato, ritiene, innanzitutto, il Collegio di potere definire
nel merito la controversia in esame procedendo all’emanazione di sentenza
in forma semplificata così come previsto dal combinato disposto dell’art. 21,
10° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034 (introdotto dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205), e dell’art. 26, 4° e 5° comma, della stessa legge n. 1034/1971 (introdotti dall’art. 9, 1° comma, della predetta legge n. 205/2000).
In base alle predette norme processuali, infatti, “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26” (art. 21, 10° comma, legge T.A.R., aggiunto dall’art. 3, 1° comma, legge n. 205/2000) in tutti i casi in cui ravvisi “la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso” (art. 26, 4° comma, legge T.A.R., aggiunto dall’art. 3, 1° comma, legge n. 205/2000), e ciò, appunto, “nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare” (art. 26, 5° comma, legge T.A.R., aggiunto con la ripetuta “novella” della legge 205 del 2000), al fine di rendere possibile quella c.d. “osmosi” fra la fase cautelare e la fase di merito del processo amministrativo che può consentire di realizzare, in molte controversie, l’obiettivo della “ragionevole durata del processo codificato dall’art. 111, 2° comma, della Costituzione.
Per effetto di tale “osmosi”, inoltre, resta ovviamente superata la necessità, per il Collegio, di procedere “nella prima camera di consiglio utile” (art. 21, 7° comma, legge T.A.R.) all’esame della domanda cautelare ai fini della conferma, modifica o revoca degli effetti del decreto cautelare presidenziale, in quanto viene meno ontologicamente, a seguito della sentenza definitiva, ogni esigenza cautelare per mancanza del presupposto essenziale del “periculum in mora” in attesa della definizione della controversia nel merito.
2)Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.
3)Nell’ordine logico-giuridico, precede ovviamente l’esame dell’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata, in sintesi, sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell’autodichia disciplinare delle Federazioni sportive e riguarderebbero materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo a norma dell’art. 1 del D.L. n. 220/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003.
Tale eccezione è palesemente infondata.
Innanzi tutto, come affermato, con motivazioni condivisibili, dalla stessa ordinanza n. 1664 del 12.4.2007 del T.A.R. Lazio-Roma-Sezione terza ter (con la quale, previo accoglimento dell’istanza di riassunzione della F.I.G.C., è stato revocato il D.P. cautelare n. 401/2007 del Presidente di questa IV^ Sezione ed è stata altresì respinta l’istanza cautelare dei ricorrenti), “ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio-3^ Sezione, 22 agosto 2006, n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616)”.
Inoltre –prosegue la predetta ordinanza del T.A.R. Lazio- “una diversa interpretazione del citato art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale”.
La stessa ordinanza conclude, sul punto, rilevando che, nella vicenda in esame, è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio, con l’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico le gare casalinghe; sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la società Catania calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni giudiziarie da parte dei titolari di abbonamenti.
Per sua natura, quindi, tale sanzione assume indubbia rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, ed è quindi impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo.
Ma, ciò posto in termini generali, il Collegio non può sottrarsi all’obbligo di delineare con maggior precisione quale sia la posizione giuridica soggettiva azionata col ricorso in esame, e ciò al fine precipuo di eliminare in radice ogni dubbio residuo in ordine alla possibilità giuridica di configurare, in materia, il difetto assoluto di giurisdizione.
In proposito, deve ritenersi che, come precisato dai difensori dei ricorrenti nella memoria depositata nel corso dell’udienza camerale, l’azione proposta col ricorso in esame tende congiuntamente alla rimozione della lesione, asseritamene subita per fatto e colpa del terzo (la F.I.G.C.), del diritto di credito
(c.d. tutela aquiliana del credito) vantato dagli abbonati nei confronti della società sportiva Catania calcio s.p.a., nonché alla tutela dei connessi o correlati diritti personalissimi ed inviolabili (art. 2 della Costituzione) all’immagine, all’onore ed al decoro degli stessi abbonati, attraverso l’emanazione di pronunce (prima cautelari e, poi, di merito) idonee anche alla “reintegrazione in forma specifica” dei diritti lesi (così come previsto, nell’ambito della giurisdizione elusiva, dall’art. 35, 1° comma, del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7, 1° comma, lettera c, della ripetuta legge n. 205/2000, nonché, per quanto concerne anche la giurisdizione generale di legittimità, dall’art. 7, 3° comma, della legge TAR, nel testo sostituito dall’art. 7, 4° comma, della stessa legge n. 205/2000, oltre che, con estensione analogica in entrambi tali ambiti, dall’art. 2058 del codice civile).
Da diversi anni la giurisprudenza riconosce la c.d. tutela aquiliana del credito.
Originariamente, la tutela accordata dall’ordinamento giuridico per reagire contro il danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. era circoscritta ai diritti reali ed ai diritti personali (libertà, onorabilità, etc.); in un secondo momento, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha esteso tale tutela ai c.d. diritti relativi, ossia valevoli o esercitabili soltanto nei confronti di pertinenza di soggetti determinati o determinabili, quali il diritto di credito.
 Per quanto concerne, in particolare, tali diritti di credito, aventi ad oggetto prestazioni personali ed infungibili, è stata riconosciuta la legittimazione del creditore danneggiato a rivolgersi direttamente al terzo autore del fatto illecito, che ha reso impossibile la prestazione, e non al debitore impossibilitato ad adempiere a causa, appunto, di tale fatto illecito.
Comunque, per quanto riguarda i ricorrenti, il credito, che trova il suo momento genetico nel rapporto contrattuale intercorrente con la società in esito
alla stipula del contratto di abbonamento, non è rappresentato soltanto dal diritto di assistere alle gare casalinghe, ma anche da tutto quell’insieme di condizioni psicologiche, sociali, ambientali e ludiche la cui violazione costituisce danno morale ed esistenziale.
L’impossibilità per i ricorrenti di assistere a tali incontri non deriva ovviamente da inadempimento colpevole imputabile alla società, ma dall’adozione degli atti impugnati, adottati dalla resistente F.I.G.C.
La suprema Corte ha, in proposito, affermato: “La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione. Trova, in tal modo, protezione non solo l’interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l’interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. L’area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull’interesse oggetto del diritto” (cfr., Cassazione civile-Sez. 3^, n. 7337 del 27 luglio 1998).
Conclusivamente, non si può in alcun modo dubitare che sussista, nella materia
de qua la giurisdizione del G.A., che deve considerarsi esclusiva alla stregua della espressa qualificazione in tal senso contenuta nel predetto art. 3, 1° comma, della legge n. 280/2003.
4)Conseguentemente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve essere disattesa l’ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Anche tale eccezione, del resto, è stata rigettata con la menzionata ordinanza n. 1664/2007 della Sezione terza ter del T.A.R. Lazio-Roma, in base ai seguenti testuali rilievi:
“Ritenuto di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indubbia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate nello stadio della società Catania, rivestono nell’ordinamento;
“Considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto sicuramente dell’interesse a vedere le partite casalinghe di calcio della soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando e premessa la giurisdizione di questo giudice, una tale situazione giuridica soggettiva non potrebbe trovare altra forma di tutela;
“Ritenuto a tal proposito inconferente il richiamo, effettuato dalla F.I.G.C. ai precedenti di questa stessa Sezione (1 settembre 2006 n. 7909, ecc.), che attengono alla diversa ipotesi in cui i ricorrenti erano soci di società sportive, ai quali era stata negata la legittimazione attiva sul rilievo –non estensibile alla fattispecie in esame- che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli”.
Deve ancora rilevarsi, in proposito, che la legittimazione attiva dei ricorrenti – così come il loro interesse processuale ex art. 100 c.p.c.- si configura, al di là di ogni dubbio, sulla base di ulteriori argomentazioni che possono riassumersi nei termini che seguono:
Non possono essere posti in dubbio l’interesse sostanziale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tutti in possesso di  
 “abbonamento” per assistere allo svolgimento delle partite “casalinghe” della  squadra di calcio del Catania, relativamente al campionato di Serie A, anno 2006/2007, per cui tale interesse sostanziale si appalesa come personale, diretto e concreto;
 
Non può correre alcun dubbio sulla circostanza che ogni abbonato sia titolare tanto di un diritto soggettivo (quello al rimborso della quota parte di abbonamento pagata e non goduta), quanto di un preciso interesse legittimo a che la Federazione non adotti provvedimenti sanzionatori a carico della società calcistica che direttamente risultino lesivi della propria situazione giuridica soggettiva.  
 
5)Per quanto concerne la competenza territoriale, con il menzionato decreto presidenziale n. 401 del 4 aprile 2007, è stato affermato che “non si applica -per il caso di specie- il disposto di cui al D.L. 19.8.2003, n. 220, convertito  nella legge 7.10.2003, n. 280 che, all’art. 3, comma 2, devolve la competenza di primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, atteso che tale competenza esclusiva appare dettata unicamente per i soggetti interni al mondo sportivo, nei cui confronti si pone la necessità della previa formazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”, ossia l’esaurimento dei gradi della Giustizia Sportiva come condizione d’ammissibilità della successiva azione avanti al Giudice Amministrativo, nell’ottica di garantire la omogeneità del complessivo sistema”.
Una tale interpretazione va confermata, alla luce di un ulteriore approfondimento della questione da parte del Collegio:
 
Orbene, il decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003, convertito nella legge n.
 
280 del 17 ottobre 2003, così recita, all’art. 3 (“norme sulla giurisdizione e
 
disciplina transitoria”):
 
“1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la
 
giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società,
 
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
 
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non
 
riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi
 
dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
 
amministrativo….”;
 
“ 2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per
 
l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale
 
con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma
 
sono rilevabili d’ufficio”;
 
“3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza
 
succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
 
1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge”;
 
“4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in
 
corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale
 
amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro
 
conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo
 
regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso
 
e l’istanza cautelare….”.
 
Dal mero dato letterale delle disposizioni surriportate emerge un elemento
 
assolutamente incontrovertibile: l’adizione del T.AR. del Lazio, sede di Roma,
 
quale viene prevista e disciplinata dal quasi integralmente trascritto art. 3, ha un
 
suo preciso presupposto nella circostanza che siano stati aditi, preventivamente,
 
gli Organi di giustizia sportiva, e che ne siano stati esauriti tutti i gradi.
 
Ma dal momento che gli unici soggetti abilitati ad adire la giustizia sportiva
 
sono quelli (persone fisiche o società) che operano all’interno del mondo
 
sportivo, in quanto tesserati, ne consegue che tale disciplina non può applicarsi
 
nei confronti degli altri soggetti dell’ordinamento.
 
Oltre al dato testuale, le disposizioni in esame vanno interpretate alla luce della
 
ratio ad esse sottesa.
 
Va sottolineato, in proposito, che la normativa medesima è stata introdotta
 
in un periodo molto travagliato dell’attività sportiva svolta in Italia (estate
 
dell’anno 2003), allorché diverse società calcistiche, rivolgendo i loro ricorsi
 
a diversi Tribunali amministrativi sparsi sul territorio nazionale, hanno
 
provocato l’adozione di decisioni non di rado inaspettate e contrastanti, con
 
conseguente disorientamento degli Enti preposti al coordinamento ed al
 
controllo dell’attività sportiva medesima, specie in relazione alla possibilità di 
 
stilare in tempo i vari calendari sportivi.
 
Sotto altro profilo, vale un ragionamento per absurdum.
 
Orbene, se si dovesse ritenere che anche il quisque de populo sia soggetto alla
 
su delineata competenza territoriale, si perverrebbe ad una conclusione
 
logicamente assurda e giuridicamente aberrante.
 
Un comune cittadino, non essendo legittimato ad agire, allo scopo di
 
precostituirsi la “pregiudiziale sportiva”, i relativi Organi, non potrebbe mai
 
autodeterminarsi, ricorrendo alla tutela del Giudice amministrativo, sia pure in
 
presenza della lesione di un proprio interesse giuridicamente tutelato;la
 
tutelabilità del suo interesse avanti al G.A. sarebbe totalmente rimessa
 
all’arbitrio del soggetto sportivo, unico legittimato a soddisfare quella
 
condizione di ammissibilità.
 
Tale interpretazione sarebbe in evidente contrasto con gli artt 24, 111 e 113
 
della Carta Costituzionale.
 
Da quanto esposto emerge con sufficiente chiarezza come l’unico criterio
 
determinativo della competenza territoriale non può non essere quello generale   
 
che, in via principale, presiede al riparto della competenza per territorio tra i
 
diversi TT.AA.RR., ossia il criterio che indica il T.A.R. del luogo ove il
 
provvedimento da impugnare ha prodotto l’effetto lesivo.
 
Ma c’è di più: occorre tener conto della “transitorietà” di tale norma.
 
Sotto la rubrica “norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, l’art. 3
 
della legge n. 280/2003 citata, dopo aver individuato il T.A.R. del Lazio come
 
unico territorialmente competente per le “questioni” indicate all’art. 1, al
 
successivo comma 4, dispone l’applicabilità della disciplina di cui ai
 
precedenti commi “anche ai processi in corso”.
 
E’ pacifico che i caratteri essenziali di ogni disposizione transitoria sono:
 
1)la temporaneità: sussiste ed è efficace sino all’esaurimento dei rapporti da
 
essa contemplati;
 
2)non è suscettibile di applicazione analogica;
 
 Tale norma temporanea prevede espressamente non solo il dies a quo per
 
 per attivare il congegno procedurale da essa previsto, ma anche il dies ad
 
quem.
 
Il primo decorre, come recita il comma 4 citato “dalla data di entrata in vigore
 
del presente decreto; il secondo “spira” -essendo ridotto della metà rispetto a
 
quello ordinario- 15 giorni dopo da quella data (ossia, circa tre anni e mezzo
 
fa).
 
Quindi, tale normativa “transitoria” non solo disciplina le controversie “in
 
corso” alla data della sua entrata in vigore, ma condiziona, altresì, la sua
 
concreta operatività all’assolvimento di un preciso onere, a pena di
 
improcedibilità: la riassunzione entro un termine decadenziale.
 
In tale ottica, è stato adottato, in data 4 aprile 2007, il decreto presidenziale n.
 
401 con il quale, ritenuti sussistenti il  fumus boni juris ed il periculum in
 
mora, è stata disposta la sospensione cautelare, con efficacia erga omnes, dei
 
provvedimenti impugnati.
 
Sennonché, in data 7 aprile 2007, la F.I.G.C. ha presentato “atto di
 
riproposizione in riassunzione” avanti la Sezione Terza Ter del T.A.R. del
 
Lazio-sede di Roma, la quale, con ordinanza n. 1664 del 12 aprile 2007, ha
 
accolto tale istanza di riassunzione ed ha revocato, per l’effetto, ai sensi
 
dell’art. 3, 4° comma, del D.L. n. 220, il decreto presidenziale n. 401/2007,
 
respingendo, al contempo l’istanza cautelare.
 
Il Collegio non condivide tale decisione che, ovviamente, non lo può
 
vincolare, attesa la posizione di equiordinazione di tutte le Sedi della Giustizia
 
Amministrativa di primo grado.
 
Orbene, tale diverso orientamento di questa 4^ Sezione discende, oltre che
 
dalla convinzione che, per il caso di specie, non si applichi il principio della
 
competenza “esclusiva” del T.A.R. di Roma (come estesamente esposto), dalla
 
circostanza che, per il caso di specie, sia stata seguita, da parte della F.I.G.C.
 
intimata, una procedura abnorme.
 
Ed invero, il trascritto 4° comma dell’art. 3 della legge 280/03 prevede (o
 
meglio, prevedeva), per il caso in cui tale inderogabile competenza funzionale
 
non venga rispettata, che la“parte interessata può riproporre il ricorso e
 
l’istanza cautelare…”.
 
Orbene, anche se può ritenersi possibile che il legislatore, con il termine
 
parte interessata”, si sia potuto riferire non alla parte ricorrente, ma alle
 
Amministrazioni intimate ed ai controinteressati, non si comprende tuttavia
 
come questi siano facultati a “riproporre” il ricorso e l’istanza cautelare.
 
Apparendo pressocchè impossibile che il legislatore sia incorso in un così
 
grave errore materiale, il Collegio ritiene che l’art. 4, perché ad esso possa
 
essere attribuito un senso logico e giuridico, deve essere letto, mutatis
 
mutandis, in connessione con le disposizioni che regolano l’istituto del
 
“regolamento di competenza”.
 
La menzionata “riassunzione” presuppone, naturalmente, che sia stato adito un
 
T.A.R. diverso da quello di Roma e che quest’altro T.A.R. si sia dichiarato
 
incompetente; diversamente, non ci sarebbe alcun interesse alla riassunzione
 
del giudizio avanti al Tribunale laziale.
 
Così opinando, oltre a darsi un senso logico e un concreto significato a tale
 
“eventuale riassunzione”, ne consegue che il T.A.R. romano agisca non come
 
Giudice di appello (e ciò sconvolgerebbe l’assetto della giurisdizione
 
Amministrativa), bensì, grazie all’atto di riassunzione, come Giudice di
 
primo grado, non potendosi peraltro sottrarre al Consiglio di Stato le funzioni
 
di Organo regolatore della competenza.
 
In sostanza, spetta al T.A.R. adito, anche nel caso in cui non coincida con
 
quello del Lazio, delibare sull’appartenenza della competenza nel caso
 
sottoposto al suo esame; anche se si ritiene che un tale tipo di
 
competenza territoriale sia inderogabile. Tuttavia, nessuna disposizione impone
 
che una tale cognizione venga effettuato dal T.A.R. del Lazio medesimo;
 
quello che appare necessario è soltanto che, nel caso in cui il diverso T.A.R.
 
adito accerta che si versa nelle ipotesi di cui all’art. 2 del D.L. n. 220/2003
 
(corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, l’ammissione e
 
l’affiliazione alle federazioni di società…,etc.), tale T.A.R. deve dichiararsi
 
incompetente. Ma non può non restare fermo il principio basilare secondo cui
 
l’unico strumento previsto nel processo amministrativo per contestare la
 
competenza del T.A.R. periferico adito è esclusivamente costituito dalla
 
proposizione, da parte dei resistenti, del regolamento di competenza dinanzi al
 
Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti di cui al ricordato art. 31 della legge
 
T.A.R. (che, nella specie, non è stato proposto).
 
***** ancora sottolineare che le regole ed i principi generali del riparto
 
di competenza territoriale dei T.A.R. sono derogabili (art. 2, 3 e 31 legge
 
T.A.R.), salvo i casi assolutamente eccezionali di competenza territoriale
 
funzionale, non ricorrente nel caso di specie.
 
D’altra parte, la necessità cha tale esame avvenga presso il Giudice adito
 
risponde alla necessità che tutti le parti si confrontino attraverso un’ordinata
 
dialettica processuale.
 
Nel caso di specie, invece, il T.A.R. del Lazio, in data 12 aprile 2007, si è
 
dichiarato competente, pur in assenza della necessaria documentazione,
 
giacente presso questa Sezione, documentazione che è stata poi richiesta alla
 
Segreteria con la medesima ordinanza n. 1664/07, ossia dopo che era stata
 
adottata una decisione propria del Giudice non della “riassunzione”, ma
 
d’appello.
 
Quindi, va ribadito ancora che l’itinerario logico argomentativo seguito dalla
 
Sezione terza ter del T.A.R. del Lazio non può essere condiviso, proprio in
 
base al criterio della “lettura costituzionalmente orientata” impropriamente
 
invocato dalla F.I.G.C. (pag. 6 dell’atto di riproposizione in riassunzione)
 
al fine di pervenire al risultato interpretativo della operatività anche “a regime”
 
(e non soltanto in via transitoria) di tale anomalo ed ibrido istituto della
 
riassunzione e della configurabilità della competenza funzionale del T.A.R.
 
Lazio-Roma anche per le controversie in materia di sanzioni disciplinari
 
instaurate, nei confronti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, da soggetti
 
non tesserati, e quindi da comuni cittadini estranei a tali ordinamenti settoriali.
 
Una interpretazione adeguatrice o conforme a Costituzione, infatti, conduce ad
 
un risultato diametralmente opposto a quello sostenuto dalla F.I.G.C. e dal
 
T.A.R. Lazio-Roma con la menzionata ordinanza, posto che proprio la
 
spregiudicata operazione ermeneutica finalizzata a “trasformare” una
 
disposizione espressamente dichiarata transitoria, e disciplinata come tale dal
 
legislatore del 2003, in norma con efficacia permanente, o, come suol dirsi,
 
“a regime”, verrebbe a vulnerare gravemente non solo e non tanto il divieto di
 
estensione analogica delle “leggi …che fanno eccezione a regole generali e ad
 
altre leggi” (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile), ma
 
soprattutto i principi costituzionali del giudice naturale precostituito per legge
 
(art. 25, 1° comma, della Costituzione), e del doppio grado della giustizia
 
amministrativa consacrato dall’art. 125 della Costituzione, che costituiscono
 
indubbiamente un sistema di valori costituzionali all’interno del quale
 
il giudice deve operare interpretando ed applicando le norme dell’ordinamento
 
giuridico.
 
Viene, infatti, ad essere introdotto, per le controversie sportive di cui trattasi,
 
un anomalo percorso che stravolge l’ordinario iter giudiziario.
 
La regola generale, invero, è che ad un giudizio di primo grado segua, ove
 
la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti
 
di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è
 
prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi
 
giudici di primo grado, uno dei quali abilitato, come se fosse giudice
 
d’appello o un T.A.R. non equiordinato agli altri, ma dotato di poteri
 
speciali, a riformare la decisione del primo giudice.
 
Orbene, ad avviso del Collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione
 
del principio del “giusto processo”, di cui all’art. 111, comma primo, della
 
medesima Carta (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
 
regolato dalla legge”).
 
Sempre con riferimento ai processi pendenti, dinanzi a tutti i TT.AA.RR.
 
diversi da quelli del Lazio, infatti, la parte soccombente nel giudizio
 
cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale
 
anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in
 
modo conforme ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una
 
pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero
 
giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del
 
giudizio di primo grado, affidato al TAR centrale, in quanto ritenuto
 
preminente rispetto a quelli periferici: il che costituisce, evidentemente, un
 
palese  disvalore  costituzionale.
 
Ciò comporterebbe, altresì, una evidente violazione del principio del ne bis
 
in idem, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta
 
costituzionale,deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del
 
“giusto processo” testè richiamato.
 
Equesto il sistema di valori costituzionali all’interno del (e in conformità
 
al )quale il giudice deve muoversi, e non già l’affermata necessità di
 
accentramento di tutte le questioni relative alla materia sportiva dinanzi
 
ad uno stesso giudice (il TAR del Lazio-Roma, come sostenuto nella
 
ripetuta ordinanza n. 1664/2007 di tale Tribunale), ovvio essendo –ed è
 
appena il caso di rilevarlo- che tale esigenza non è in alcun modo
 
contemplata e consacrata nella nostra Costituzione.
 
7)Gli interventi ad adjuvandum della Provincia Regionale di Catania, del
 
Comune di Catania e della Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori
 
Europei sono ammissibili.
 
 In particolare, l’interesse ad intervenire del Comune di Catania, Ente
 
esponenziale cui compete la cura e la tutela degli interessi della collettività
 
locale, trova la sua fonte nell’art. 13 T.U. Autonomie Locali, il quale
 
stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e
 
dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
 
Dunque è evidente che il Comune di Catania abbia un sostanziale interesse ad
 
intervenire, proprio perché il provvedimento del Giudice sportivo, fortemente
 
lesivo della dignità e del decoro dell’intera popolazione catanese, ha causato
 
un gravissimo danno all’immagine della città, dal momento che ha accomunato
 
persone per bene a delinquenti, ed ha causato un grave danno all’economia
 
della città.
 
Analogo discorso può essere svolto in relazione alla costituzione in giudizio
 
della Provincia regionale di Catania, Ente esponenziale di un comprensorio
 
ancora più esteso del Comune Capoluogo.
 
Anche la costituzione in giudizio dell’Associazione dei consumatori è
 
ammissibile.
 
In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, ha stabilito, con la
 
recente sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2007, che “le associazioni dei
 
consumatori possono sempre esperire azioni per l’annullamento di atti
 
amministrativi ritenuti pregiudizievoli nel termine decadenziale decorrente, di
 
norma, dalla pubblicazione – ai sensi dell’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907, n.
 
642- non essendo detti organismi i diretti destinatari degli atti stessi…in vista
 
della salvaguardia dell’interesse collettivo perseguito”.
 
Per quanto concerne, invece, le intervenienti *******************, Arena
 
********, *************, ************* ed *****************, il
 
Collegio non può fare a meno di pronunciare l’inammissibilità di tale
 
intervento, atteso che tali cinque persone sono abbonate per assistere alle
 
partite interne del Catania Calcio e vantano, quindi, un interesse personale e
 
diretto ad impugnare i provvedimenti in epigrafe.
 
Tuttavia, atteso che tale intervento è tempestivo (con riferimento al termine
 
di scadenza dei provvedimenti in questione), è stato ritualmente notificato e
 
contiene tutti gli elementi propri di un normale ricorso, l’atto di intervento in
 
questione va convertito in ordinario ricorso (giurisprudenza pacifica).  
 
Conseguentemente, le predette cinque intervenienti acquistano lo status di
 
ricorrenti principali, limitatamente alla domanda di annullamento, non avendo
 
proposto domanda risarcitoria.
 
8) Come già affermato con il decreto presidenziale n. 401 del 4 aprile 2007, il
 
ricorso si basa su una serie di motivi di censura che vanno condivisi.
 
 a)Con un primo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 1, comma
 
 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva, atteso che
 
 i tragici fatti del 2 febbraio 2007, nonostante si siano svolti in un momento
 
successivo allo svolgimento della gara Catania-Palermo e, soprattutto,
 
all’esterno dell’impianto sportivo, hanno dato luogo sostanzialmente ad una
 
sorta di responsabilità automatica per la società calcistica etnea (ipotesi prevista
 
soltanto per l’ipotesi in cui i disordini si verifichino all’interno dell’impianto),
 
con conseguente violazione del succitato art. 10 il quale, in relazione ad
 
eventuali incidenti ricadenti al di fuori dell’impianto, impone che la relativa
 
responsabilità venga pronunciata quantomeno attraverso la prova che la società
 
interessata abbia contribuito al loro accadimento “con interventi finanziari o
 
con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e
 
non, di propri sostenitori”.
 
b)Anche il secondo collegato motivo di censura va condiviso; con esso si
 
deduce la violazione dell’art. 11, comma 1°, ultimo inciso, che così recita: “la
 
responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla
 
gara”, atteso che i gravi incidenti in questione non appaiono conseguenti ad
 
alcun episodio relativo allo svolgimento della gara (di solito, l’aggressione alle
 
Forze dell’ordine rappresenta l’estensione di una protesta indirizzata, in primo
 
luogo, ai protagonisti dell’evento calcistico; soprattutto, il direttore di gara).
 
Nel comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007 si evidenzia
 
che i disordini erano già cominciati durante lo svolgimento dell’incontro;
 
ciò risponde a verità; ma non sussiste alcun nesso di causalità tra gli
 
i comportamenti, prettamente “vandalici”, verificatisi all’interno
 
dello stadio “*********” e quelli, assolutamente criminali, chiaramente
 
finalizzati all’aggressione delle Forze dell’Ordine, probabilmente
 
pianificati da tempo, verificatisi successivamente nelle adiacenze dello
 
stadio.
 
c) Condivisibile si appalesa anche il terzo motivo di censura,
 
con i quali si deduce che i provvedimenti sanzionatori impugnati omettono
 
completamente di valutare l’effettiva collaborazione prestata dalla ******à
 
Catania Calcio nell’identificazione dei responsabili dei tragici episodi, come
 
imposto, invece, dall’art. 11, comma 6, del più volte menzionato codice di
 
giustizia sportiva;
 
d) Fondato è anche il quarto motivo, con cui si sottolinea la carenza e la
 
contraddittorietà della motivazione, atteso che, mentre da un lato si riconosce
 
l’estraneità dei tragici fatti alle vicende di gioco, subito dopo si ritiene
 
inequivoca la responsabilità della ******à;
 
e)Giustamente si sottolinea, poi, l’evidente contrasto tra i
 
provvedimenti impugnati e gli inderogabili principi dell’ordinamento,
 
consacrati in apposite norme di rango costituzionale (art. 2 e 27, comma 1,
 
della Costituzione) o di legge ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma,
 
T.U.L.P.S. ), palesandosi, in particolare, il principio della responsabilità
 
oggettiva, specie alla luce della rigida applicazione che ne viene praticata,
 
come contrario ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.
 
Qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti
 
giuridici, resta fermo che l’ordinamento sportivo, per funzionare
 
normalmente, deve godere di un notevole grado di autonomia.
 
Tuttavia quest’ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare
 
determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall’ordinamento
 
giuridico dello Stato.
 
E tali fondamentali principi valgono non solo per l’ordinamento sportivo,
 
ma anche per l’autonomia di ogni formazione sociale, pur se riconosciuta dalla
 
Costituzione:confessioni religiose, università, accademie, istituzioni di cultura,
 
sindacati…
 
Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi che la F.I.G.C., in quanto
 
assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organismo che opera
 
in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed acriticamente
 
tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque considerata
 
un “soggetto di diritto internazionale” e che, in ogni caso, ogni recepimento
 
normativo o regolamentare va comunque inquadrato all’interno delle norme
 
di legge e dei principi costituzionali vigenti
 
Tali principi si stanno affermando anche all’estero: il Tribunale
 
Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del ***********
 
*******, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della
 
squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti
 
gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che
 
la responsabilità oggettiva di cui all’art. 129, c. 1, del regolamento
 
Federale viola il principio costituzionale della personalità della
 
pena”.    
 
Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel caso di specie, mancano alcuni
 
requisiti integranti l’ipotesi della responsabilità oggettiva, quale delineata
 
da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e l’evento dannoso deve
 
essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben individuato e, inoltre,
 
l’agente deve avere volontariamente tenuto un condotta che di per sé
 
costituisce illecito, in ossequio al noto principio “qui in re illecita versatur
 
tenetur etiam pro casu”.
 
Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di causalità
 
tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti.
 
In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano
 
fatto o non abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una
 
categoria generale ed astratta.
 
Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono applicate
 
delle pesanti sanzioni per una caso di responsabilità oggettiva, bensì per una
 
forma di responsabilità “per fatto altrui”.
 
Pertanto, si appalesano illegittimi non soltanto gli impugnati provvedimenti
 
sanzionatori per i “vizi” evidenziati, ma anche le stesse norme
 
del regolamento “Codice di giustizia sportiva” della F.I.G.C., nella
 
misura in cui, introducendo una tale forma di “responsabilità oggettiva”
 
si pongono, fra l’altro, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione.
 
Conseguentemente, vanno annullati sia l’art. 9, commi 1 e 2 (che
 
sostanzialmente pongono a carico delle società sportive un onere di
 
vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l’art. 11 di tale regolamento.    
 
9)Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti
 
contestualmente all’azione di annullamento dei provvedimenti impugnati.
 
Anche tale ulteriore domanda si appalesa fondata, tenuto conto che, oltre
 
al presupposto della c.d. pregiudizialità amministrativa, e cioè alla necessità
 
del previo annullamento dei provvedimenti lesivi della sfera soggettiva
 
(richiesto dalla prevalente e consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr.,
 
per tutte, A.P. del Consiglio di stato, n. 4 del 26.3.2003), sussistono nella
 
specie tutti gli ulteriori presupposti per accordare la chiesta tutela risarcitoria,
 
vale a dire tutti gli elementi contemplati e richiesti dall’art. 2043 ai fini della
 
risarcibilità del danno (evento dannoso, ingiustizia del danno, sussistenza
 
dell’elemento soggettivo della colpa della P.A. quale criterio d’imputabilità
 
alla stessa dell’evento).
 
Quanto al primo di tali elementi (evento dannoso), è appena il caso di ribadire 
 
che esso va individuato negli impugnati provvedimenti sanzionatori irrogati
 
sulla base di un’illegittima normativa regolamentare ispirata alla responsabilità
 
oggettiva, che rilevano quale fatto illecito produttivo dei danni lamentati.
   
Come già esposto al punto 2) circa la c.d. tutela aquiliana del credito,
 
l’impossibilità di assistere alla gare interne, per i ricorrenti, non deriva di certo
 
da inadempimento colpevole imputabile alla società calcistica, ma dalla
 
persistenza e dalla reiterazione di atti illegittimi adottati dalla F.I.GC., i
 
quali hanno inciso dall’esterno sul rapporto già instaurato tra i ricorrenti e la
 
società medesima.
 
Pertanto, l’ingiustizia del danno è evidente in quanto, come più volte
 
sottolineato, tali provvedimenti illegittimi hanno inciso, ledendoli, su diritti
 
soggettivi perfetti dei ricorrenti (diritto di credito e diritti personali inviolabili
 
precedentemente indicati).
 
Quanto, poi, all’elemento soggettivo della colpa della P.A. (nella specie, gli
 
Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.), è sufficiente ricordare che, alla
 
stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’imputazione
 
della responsabilità alla P.A. per illecito extracontrattuale può e deve essere
 
effettuata non già sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del
 
provvedimento, bensì ancorandola alla valutazione della colpa non dei
 
singoli funzionari agenti (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia)
 
ma della P.A. intesa come apparato, colpa che è configurabile allorché
 
l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo (lesivo dell’interesse del
 
danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di correttezza,
 
imparzialità di buona amministrazione, alle quali l’esercizio della
 
funzione amministrativa deve ispirarsi, e che il giudice deve valutare (cfr., fra
 
le tante, Consiglio di Stato, n. 500/1999, e Consiglio di Stato-Sezione 5^, n.
 
1307 del 19.3.2007, paragrafi da 87 a 111).
 
E’ appena il caso, inoltre, di ricordare che l’onere del soggetto danneggiato
 
di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento
 
(danno, nesso di casualità, colpa), ai sensi dell’art. 2697 c.c., può essere
 
adempiuto anche attraverso prove indirette quali le presunzioni di cui agli
 
artt. 2727 e 2729 c.c., di guisa che l’accertata illegittimità del provvedimento
 
ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi del danneggiato ricorrente può
 
rappresentare, nella normalità dei casi, l’indice (grave, preciso, concordante)
 
della colpa dell’Amministrazione (cfr., fra altre, Consiglio di Stato-Sezione 5^,
 
n. 1307/2007, citato, paragrafi 100 e 101).
 
Nella specie, l’onere della prova ex art. 2697 c.c., relativamente agli elementi
 
costitutivi della domanda risarcitoria, può ritenersi adempiuto sia con
 
riferimento all’”an” ed al “quantum” del danno patrimoniale che all”an” di
 
quello non patrimoniale (del quale viene chiesta la liquidazione in via
 
equitativa, non essendo, ovviamente, determinabile).
 
A)In ordine alla prima componente del danno, quello patrimoniale, i ricorrenti
 
deducono la loro impossibilità di continuare ad utilizzare l’abbonamento
 
alle partite casalinghe del torneo, e ciò in relazione a tutte le partite (ben otto)
 
ancora da disputarsi dopo il 2 febbraio 2007.
 
Si ricorda, in proposito, che i ricorrenti medesimi, fino al 30 giugno c.a.,
 
non possono accedere a qualunque stadio d’Italia ove si svolgono le partite
 
casalinghe del Catania; i ricorrenti hanno allegato al ricorso copia del relativo
 
“tesserino”.
 
Orbene, agli 82 ricorrenti (e soltanto ad essi) va rimborsato dalla F.I.G.C.
 
una quota parte del costo dell’abbonamento, in relazione agli incontri cui
 
essi non hanno pututo assistere a causa del divieto derivante dagli atti
 
impugnati.
 
B)In ordine, poi, al danno non patrimoniale (o danno morale) subito, i
 
ricorrenti lo configurano, chiedendone il risarcimento per equivalente,
 
sotto il profilo del danno esistenziale e del danno all’immagine, all’onore
 
ed al decoro.
 
B1)Quanto al primo di tali profili, occorre in estrema sintesi ricordare, sul filo
 
dei principi generali, che esso viene configurato dalla dottrina e dalla
 
giurisprudenza quale danno derivante da qualsiasi illecito o torto che
 
leda interessi rilevanti per la sfera personale dell’individuo, compromettendo
 
od ostacolando le attività realizzatrici della persona umana, e quindi quale
 
categoria nella quale confluiscono, in ultima analisi, tutti gli impedimenti
 
che l vittima è destinata a subire con riguardo ad attività che contribuiscono
 
alla propria realizzazione individuale (cfr., per l’affermazione di tali principi,
 
fra le tante, Cassazione civile, 7.6.2000, n. 7713; Corte Costituzionale,
 
14.7.1986, n. 184; Tribunale di Torino, 8.8.1995).
 
B2)Quanto al lamentato danno all’immagine, all’onore e al decoro, deve
 
preliminarmente osservarsi che tale figura, in realtà, alla stregua delle categorie
 
concettuali enucleate ed elaborate in base ai vigenti referenti normativi ed
 
alle più recenti acquisizioni del dibattito giuridico in continua evoluzione,
 
come danno all’onore ed alla reputazione (o, se si vuole, all’immagine
 
sociale), più che all’immagine in senso proprio.
 
In estrema sintesi, e quindi negli stretti limiti in cui tale nozione rileva nella
 
presente controversia, si può affermare che il diritto all’onore è uno dei
 
diritti fondamentali della persona, come emerge dal richiamo alla dignità
 
personale contenuto negli artt. 3, 32 e 41 della Costituzione, e
 
conseguentemente nel catalogo “aperto” di cui all’art. 2 della Costituzione.
 
La lesione di tale diritto inviolabile provoca ovviamente multiformi
 
conseguenze dannose di carattere morale (e, a volte, anche di carattere
 
psico-fisico) legate all’insorgere del sentimento di vergogna che nasce
 
dalla perdita pubblica della propria immagine personale.
 
Nel caso di specie, anche se in maniera necessariamente larvata, i
 
mezzi televisivi ed i giornali, sportivi e non, lanciano dei “messaggi” che
 
non depongono di certo per l’immagine non solo degli sportivi catanesi,
 
ma di tutta la collettività.
 
C)Circa il problema della quantificazione del danno esistenziale e del
 
danno all’onore ed alla reputazione, i ricorrenti chiedono una valutazione
 
equitativa. Procedendo, qundi, a tale valutazione, ai sensi dell’art. 2056, 1°
 
comma, e dell’art. 1226 c.c., ilCollegio ritiene equa una liquidazione, in favore
 
di ciascuno dei ricorrenti,della somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo
 
di risarcimento del danno esistenziale, e di € 500,00 (cinquecento/00) a
 
titolo di risarcimento del danno all’onore e alla reputazione, da porre a
 
carico dell’****************  
  
10)In definitiva, vanno annullati, nei limiti dell’interesse, tutti gli atti
 
impugnati.
 
Appare opportuno sottolineare che, atteso il carattere collettivo di tali
 
provvedimenti, un tale annullamento ha efficacia erga omnes; pertanto, la
 
cancellazione della squalifica del campo di gioco del Catania Calcio avrà effetti
 
non soltanto per i ricorrenti, ma anche per gli altri abbonati e per chi chiederà
 
di assistere legittimamente alle competizioni “casalinghe” della squadra.
 
11)Con memoria depositata alla Camera di consiglio del 13 aprile 2007, è stata
 
avanzata, all’uopo, contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta,
 
non residuando il tempo utile per espletare un eventuale giudizio di
 
ottemperanza, essendo peraltro notorio che in passato gli Organi federali
 
della F.I.G.C. si sono ripetutamente e sistematicamente rifiutati di dare
 
spontanea esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria (ed
 
anche di questo T.A.R.).
 
L’istanza non può essere ritenuta ammissibile, atteso che essa avrebbe dovuto
 
essere proposta con atto notificata alle controparti. 
 
11)Per quanto concerne le spese giudiziali, infine, sussistono giusti motivi per
 
disporne la compensazione.
     
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 4^ ACCOGLIE il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, gli atti sanzionatori impugnati e gli artt. 9, commi 1 e 2, e 11 del regolamento “Codice di giustizia sportiva” , egualmente impugnati, con gli effetti esposti in motivazione.
Condanna l’intimata F.I.G.C. al parziale rimborso del costo dell’abbonamento in favore degli originari ricorrenti, nonché al risarcimento del danno morale, che viene liquidato in Euro 1.000 (mille) per le causali indicate in motivazione in favore degli stessi 82 ricorrenti.
Spese Compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Si autorizza la notifica anche soltanto a mezzo fax e, se del caso, per via
telematica (art. 12 legge n. 205/00) della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2007.
                                                       Il Presidente estensore
                                                   **** *********************
          
Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania
oggi 19/04/2007 alle ore 11,24

sentenza

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