Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2008 n. 46509: “Interferenze illecite nella vita privata e diritto di cronaca”

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Integra il reato di interferenza illecita nella vita privata, ex art. 615 bis c.p., l’illecita captazione non soltanto di vicende che si verificano in una abitazione privata, ma anche della cornice in cui si svolge l’esistenza della persona, che costituisce lo spazio di esclusiva disponibilità in cui è garantita un’area di intimità e di riservatezza della stessa.
Assume rilievo penale, quindi, anche la sola ripresa di fotografie di un domicilio privato, pur privo di persone, in cui si svolge o si sia svolta la vita di una o più persone.
La vicenda presa in esame dalla Corte di Cassazione riguarda un ufficiale di polizia giudiziaria, incaricato di arrestare un uomo accusato di abusi sessuali su minori, che aveva ottenuto il via libera del suo superiore a consentire a fotografi e giornalisti di riprendere l’interno della scuola in cui lavorava l’indagato e, dall’esterno, la casa in cui viveva. Di fatto, però, l’ufficiale non si era limitato ad accompagnare i cronisti presso l’abitazione dell’inquisito, ma consentì loro di introdursi all’interno premettendogli di scattare fotografie di luoghi e cose che vi erano contenute. La Corte di Appello condannava l’ufficiale di PG per abuso di ufficio e interferenza illecita nella vita privata, assolvendolo dal reato di violazione di domicilio, riconoscendo, invece, ai giornalisti e ai fotografi l’esimente del diritto di cronaca.
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello, reclamando l’erronea applicazione dell’art. 615 bis e sostenendo che “la norma tutela la vita familiare e non già l’area in cui la vita si svolge”.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’ufficiale di PG agli effetti civili, attribuendo rilievo penale anche alla mera ripresa fotograficadi undomicilio privato in cui si svolge o si sia svolta la vita di una o più persone. Nel caso in esame, inoltre, la Cassazione dà risalto al fatto che le fotografie ritraevano non solo il “contenitore”, ma anche gli oggetti delle persone che vi dimoravano e “la visita incriminata consentì ai giornalisti di esprimere giudizi sulle modalità di tenuta dell’ordine domestico dell’abitazione, riferendo conseguentemente ragguagli (non del tutto lusinghieri) sulle abitudini di vita dei suoi abitanti”.
La parte civile presentata ricorso ai soli effetti civili, rilevando l’erronea applicazione dell’esimente del diritto di cronaca nei confronti dei fotografi e giornalisti che avevano acceduto all’abitazione.
Nella sentenza in esame, la Cassazione sostiene che non è consentito riconoscere e legittimare l’esercizio del diritto di cronacaquando esso si esplichi con modalità non permesse dall’ordinamento o, ancor più, quando utilizzi notizie e immagini ottenute in spregio alla norma di legge.
In tema di esercizio del diritto di cronaca e reato di interferenza illecita nella vita privata, si segnala, inoltre, la sentenza della Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2008 n. 17408, che ha stabilito il seguente principio: “Nonpossono farsi rientrare tra gli stampatie le copie di quotidiani o di giornali periodici, le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero e non trasmettono idee. Poiché tali fotografie non rientrano nel concetto di stampa o di stampato, per esse nonvige il divieto di sequestro”. La sentenza suddetta richiama, altresì, al Codice deontologico sulla protezione dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 3 Allegato 1 d.lgs. 196/2003) che impone l’uso corretto delle tecniche invasive, a tutela del domicilio riconosciuto a livello costituzionale ed europeo.
Nel caso in esame, tuttavia, i cronisti erano stati erroneamente convinti che l’ufficiale di PG avesse ricevuto l’incarico di consentire loro di introdursi nello stabile, configurandosi, pertanto, un errore sulle premesse di fatto che portarono al loro comportamento.
 
Testo integrale della sentenza
 
 
Falcone Valeria

Falcone Valeria

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