L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha inserito una modifica negli iter di imbarco per i voli nazionali italiani e quelli diretti verso i Paesi dell’area Schengen: dal 10 luglio 2025, al momento dell’imbarco, è sufficiente esibire la sola carta d’imbarco, senza l’obbligo di mostrare la carta d’identità o il passaporto. La novità rappresenta uno step ulteriore in direzione semplificazione dei viaggi aerei in Italia e in Europa, limitando gli oneri burocratici senza sacrificare la sicurezza. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento
Indice
1. Strutturazione dopo la sperimentazione della carta d’imbarco
L’innovazione, già testata con successo su alcune rotte pilota, quale il volo Ryanair Bergamo-Minorca del 6 luglio 2025, è stata ufficialmente ampliata all’intero territorio nazionale dopo l’ok del Viminale. L’ENAC ha definito la misura come una “modifica del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile” che punta a semplificare e accelerare gli iter di imbarco, limitando i tempi di attesa e la burocrazia, ma senza pregiudicare la sicurezza dei voli. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento
Il danno da vacanza rovinata
Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Di Napoli Roberto | Maggioli Editore 2024
49.40 €
2. Aspetti giuridici e sicurezza
Fino al 9 luglio il vettore aereo risultava responsabile di verificare la “concordanza” tra il nominativo riportato sulla carta d’imbarco e quello sul documento d’identità del passeggero, con un riscontro de visu dell’identità del viaggiatore al gate. Tramite la nuova procedura la verifica non è più obbligatoria per i voli nazionali e Schengen. ENAC rassicura che la sicurezza non verrà compromessa, in quanto risulta assicurata dalle misure di screening previste dalla disciplina europea vigente, che includono check capillari prima dell’accesso al gate. Il presidente ENAC ha rimarcato che la sicurezza degli scali e dei voli si basa su “filtri visibili e invisibili” e che la rimozione di questo controllo specifico al momento dell’imbarco non riduce il livello di sicurezza globale, al contempo consentendo una maggiore efficienza e rapidità nelle procedure.
3. Limiti e casi particolari
Nonostante al gate non risulta più necessario esporre il documento d’identità, i passeggeri devono in ogni modo portarlo con sé per eventuali controlli a campione, per il check-in in aeroporto, come anche per i voli verso destinazioni extra-Schengen, dove le regole possono variare in base alle normative degli altri Paesi. A ciò si aggiunga che non tutti gli Stati dell’area Schengen hanno adottato questa medesima disposizione. Pertanto, lato passeggero è prudente riscontrare le specifiche regole dello Stato di destinazione.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento