Da lunedì 12 settembre in discussione alla Camera la proposta di legge contro bullismo e cyberbullismo. All’esame l’introduzione di una serie di misure di carattere educativo e formativo ma anche l’entrata in vigore di pene più severe, soprattutto per quanto riguarda il bullismo informatico. Vediamo quali sono nel dettaglio i punti più importanti della proposta e le critiche che a essa sono state mosse.
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Il travagliato iter della proposta di legge
La proposta di legge “volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di bullismo e bullismo informatico”, in discussione in questi giorni alla Camera, era già stata approvata dal Senato un anno fa. Da allora una lunghissima serie di audizioni ed emendamenti, fino alla presentazione attuale di una legge dal carattere molto più ampio e modificata in alcuni dei suoi caratteri principali. Il testo attualmente in discussione, contrariamente alla proposta di legge originaria della senatrice democratica Elena Ferrara, si rivolge sia a minorenni che a maggiorenni.
Le definizioni di bullismo e cyberbullismo
L’articolo 1 della proposta di legge si preoccupa innanzitutto di dare una definizione univoca di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è allora “l’aggressione o la molestia ripetuta” nei confronti di una o più vittime “allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”.
Il cyberbullismo, forma di comportamento diffusasi enormemente negli ultimi anni, è invece un atto di bullismo “che si realizza attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche”. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico, specifica il testo del disegno legge, sono “la realizzazione e la diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima“.
Le sanzioni e le misure previste
Per quanto riguarda le forme tradizionali di bullismo, la proposta di legge prevede l’adozione da parte del Miur di “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto” del fenomeno nelle scuole, “anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale” e l’insediamento in ogni scuola di uno specifico docente-referente. In alcuni casi meno gravi è previsto l’ammonimento del questore, mutuato dal reato di stalking, in luogo della vera e propria sanzione penale.
Il bullismo informatico e il pericolo per la libertà di espressione
I veri problemi sorgono, come esponenti di diverse fazioni politiche fanno notare, negli articoli che si occupano della lotta al cyberbullismo. Il lunghissimo iter legislativo della proposta di legge ha contribuito a trasformare le originarie misure di opposizione al bullismo informatico in uno strumento che potrebbe avere effetti molto deleteri sulla libertà di espressione online.
Come si evince dalla definizione di cyberbullismo adottata dalla proposta di legge e sopra menzionata, il testo oggi in discussione accomuna infatti bullismo e più generiche “offese all’onore, al decoro e alla reputazione” delle vittime. Se così approvata, la legge prevedrebbe che il reclamante (e non solo, più specificamente, la vittima di un eventuale vessazione) possa rivolgersi al gestore del sito internet incriminato, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo l’oscuramento, la rimozione o il blocco delle comunicazioni che lo riguardano –pena pesantissime sanzioni economiche. Difficile non immaginare che una tale misura possa tradursi facilmente in una dura limitazione delle critiche, e del libero pensiero, su internet.
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