Brevi note sul rapporto tra decreto ingiuntivo, decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e opponibilità al fallimento

Redazione 22/02/19
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All’interno del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) si nasconde più di un’insidia. Una di queste è relativa al rapporto tra decreto ingiuntivo e fallimento del debitore.

In breve: secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo che non sia munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.emesso prima dell’apertura del fallimento, non è opponibile alla “massa” dei creditori concorsuali; medesima sorte subiscono eventuali atti conservativi compiuti sul patrimonio del debitore sulla base di un decreto provvisoriamente esecutivo, quali l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale. Si comprende fin d’ora la delicatezza della questione, non solo (e non tanto) perché il decreto non opponibile richiede al creditore di dare in altro modo la prova del proprio credito, ma perché partecipare al concorso quale creditore munito di prelazione su un immobile o quale semplice chirografario, può rappresentare la differenza tra recuperare qualcosa o non recuperare alcunché.

Per un approfondimento sull’argomento, si veda il contributo su:” L’Aula civile

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