Bozza di terzo decreto correttivo al codice dei contratti , consiglio dei ministri del 27 giugno 2008.

Lazzini Sonia 17/07/08
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Nel corso del Consiglio dei Ministri numero 8 del 27 giugno 2008 (entro quindi la scadenza della delega legislativa), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, del lavoro,della salute e delle politiche sociali , dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni è stata licenziata la bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti: SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE
 
Come si ricorderà , il provvedimento si è reso necessario dopo  la lettera (di costituzione in mora) datata 30 gennaio 2008, con la quale la Commissione Europea si rivolgeva al Ministro degli affari esteri di allora (on Massimo d’Alema), esprimendo la propria perplessità su alcune parti del nostro decreto legislativo 163/2006 in quanto non in perfetta sintonia con le direttive “madri” (2004/17/cee e 2004/18/cee)
 
PRIMA DI PASSARE IL DOCUMENTO ALLA PUBBLICAZION IN GAZZETTA UFFICIALE, IL NOSTRO ESECUTIVO DOVRA’:
 
ACQUISIRE il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281
 
UDIRE il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti Normativo
 
ACQUISIRE i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
 
Sembra logico supporre che, subito dopo, avremo modo di leggere anche la bozza di regolamento di attuazione del codice dei contratti, la quale, si può già anticipare, sarà priva di quelle parti che la Corte dei Conti ha voluto appunto, attraverso la bozza del terzo decreto correttivo, far transitare nella norma primaria
 
Sorgono però spontanee alcune “deboli” osservazioni:
 
La prima consiste in una piccola svista (errare…..):
 
al novellato articolo 32 si fa riferimento all’articolo 155 che la stessa bozza abroga (riversandone le disposizioni in un rivoluzionario articolo 153).
 
La seconda invece è più preoccupante.
 
Forse ci si sarebbe aspettati una rivisitazione del codice dei contratti anche e soprattutto alla luce di un impianto di norme, fondamentali, nel frattempo diventate parte del nostro “parco macchine” legislativo
 
Non vi è alcun dubbio che mi riferisco alle norme di cui al decreto legislativo 81/2008 _ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, che, specialmente agli articoli 14 e 26, riveste un ruolo fondamentale per una corretta scelta del miglior contraente possibile, sotto un punto di vista della sensibilità imprenditoriale appunto alla tutela della salute, fisica, morale e sociale, dei lavoratori nonché alla sicurezza dei luoghi di lavori e nei cantieri mobili
 
Solo per dirne una:
all’articolo 38, comma e) del codice dei contratti si prevede che
 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
 
Non può sfuggire, e non soltanto agli “asburgici”, che non si trova, tra i requisiti di ordine morale, alcun riferimento al concetto di salute dei lavoratori.
 
Di comunitaria derivazione lo è invece la definizione di cui appunto al neo decreto legislativo 81/2008 nel quale leggiamo che per:
 
«salute» si intende
 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
 
Ma vi è di più.
 
A volersi occupare in maniera approfondita dell’evoluzione del concetto di responsabilità solidale fra COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE, se non si è forniti di tanto tempo e pazienza, il caos rischia di prendere il sopravvento e quindi di farci perdere la ratio delle diverse e variegate disposizioni.
 
Ma andiamo con ordine.
 
Prima di tutto la Legge Biagi (attenzione NON APPLICABILE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, MA AI SOLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E ALLE SOCIETA’ DI CAPITALE PUBBLICHE OVVERO AGLI ORGANISIMI DI DIRITTO PUBBLICO).
 
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
 
Art. 29 _ (così come da ultimo modificato dalla L 296/2006_ finanziaria 2007)
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti
 
NB. GIUSTO PER CREARE ANCORA UN PO DI CONFUSIONE E’ BENE SAPERE CHE NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2009 (DI CUI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18 GIGUNO 208), TALE NORMA DOVREBBE ESSERE COSI’ MODIFICATA:
 
 
1. L.articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: «In caso di appalto di opere o di servizi di cui all.articolo 1655 cod. civ., entro il limite di un anno dalla cessazione dell.appalto, il committente è obbligato in solido con l.appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti, nonché alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
2. All.articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole«nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori» sono sostituite con le parole: «nonché, in caso di subappalto, l.appaltatore con il subappaltatore».
 
3. Il regime di solidarietà di cui all.articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 trova applicazione, in caso di subappalto, anche nei rapporti tra l.appaltatore e il subappaltatore. L.affidamento dei lavori da parte dei consorzi o di società consortili ai propri consorziati è equiparato al subappalto ai fini della applicazione della disposizioni di cui al presente comma>
 
Successivamente: Legge 4 agosto 2006, n. 248_Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale:
(…)
TITOLO III _Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
 
Art. 35._Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e’ tenuto il subappaltatore
 
Da (pen) ultimo:
 
Decreto Legge 3/6/2008 n. 97 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche’ in materia fiscale e di proroga di termini G.U. 3/6/2008 n. 128
(…)
 
Articolo 3_Disposizioni in materia fiscale
(…)
8. I commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche’ il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
 
E come se non bastasse:
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(…)
 
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(…)
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
 
Forse che tutte queste norme non abbiano attinenza con il complicato mondo degli appalti?_ e ancora trascurando tutta la novellata normativa del decreto legislativo 231/2001, con particolare attenzione all’articolo 30_. Modelli di organizzazione e di gestione [1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231] _sempre del fondamentale decreto legislativo 81/2008.
 
Speriamo che la modifica apportata all’articolo 118 sia sufficiente per fare un po di chiarezza…….
 
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; nell’ipotesi di cui al comma 11 dell’articolo 37, il ribasso massimo consentito è non superiore all’ 8% L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente._ L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva_Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato . Tale congruità, per servizi e forniture, è verificata ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n . 296, per lavori è verificata in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
 
Per fortuna che l’iter del provvedimento è ancora lungo (sic!) e quindi ci auguriamo che qualcuno si accorga di queste pericolose lacune!
 
A cura di Sonia LAzzini                                                            
 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL’ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62.
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che
modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione»;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;
VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo
per l’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’articolo 25, comma 3,
che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n . 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore, salva la proroga
di novanta giorni ai sensi e alle condizioni dell’articolo 1 della medesima legge;
VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n . 6, recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2007, n . 113, recante ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, a norma dell’articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n . 62;
VISTA la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1 febbraio
2008 dalla Commissione delle Comunità Europee alla rappresentanza permanente dell’Italia presso
l’Unione Europea;
VISTA la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del –
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n . 281, reso nella seduta del
1
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’interno, del lavoro,della salute e delle politiche sociali , dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni ;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1
(Disposizioni di adeguamento comunitario)
1 . Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, sono apportate le seguenti correzioni ed
integrazioni:
a) nell’articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole "I «lavori»" sono inserite le parole
"di cui all’allegato 1" ; dopo le parole "Genio civile" sono soppresse le parole "di cui all’Allegato
1 "•
 
b) nell’articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il comma 7-bis : "7-bis . Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le
specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi
periodici indicativi . Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli
operatori economici interessati, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali
documenti."; dopo la rubrica, nell’elenco di riferimenti normativi, le parole "art . 13, direttiva
2004/17" sono sostituite con le parole "artt . 13 e 35, direttiva 2004/17";
 
c) nell’articolo 18 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis: "1-bis . In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell’Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo."; dopo la rubrica, nell’elenco di riferimenti normativi, le parole "art . 22, direttiva 2004/17" sono sostituite con le parole "artt . 12 e 22, direttiva 2004/17";
 
d) nell’articolo 21, comma 1, le parole "all’articolo che precede" sono sostituite con le parole
"all’articolo 20, comma 1";
e) l’articolo 24 è sostituito dal seguente : "1 . Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni .
2 . Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile .";
 
f)l’articolo 32, comma 1, lett. g) è così sostituito : "g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, d.P .R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28,comma 5 della legge 17 agosto 1942, n . 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire presenti all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, uno studio di fattibilità relativo alle opere da eseguire.
L’amministrazione, sulla base dello studio di fattibilità presentato dal titolare del permesso di costruire, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 155 ;";
 
nell’articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera g) : "g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi";
 
h) nell’articolo 37, il comma 11 è così modificato : "11 . Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, essi possono utilizzare il subappalto, alle condizioni di cui all’articolo 118, agli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore all’8% ; il regolamento definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma; in ogni caso il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso in più contratti . La stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto . Si applica l’articolo 118 comma 3, ultimo periodo";
 
i) nell’articolo 45 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis : "1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l’iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell’avvalimento .";
j) nell’articolo 47:
j.1) nella rubrica, le parole "Imprese stabilite" sono sostituite con le parole "Operatori
economici stabiliti" ;
j.2) al comma 1, le parole "alle imprese stabilite" sono sostituite con le parole "agli operatori
economici stabiliti";
j.3) al comma 2, le parole " le imprese" sono sostituite con le parole" gli operatori economici";
la parola "Esse" è sostituita con la parola "Essi" ; le parole "delle imprese italiane" sono
sostituite con le parole "degli operatori economici italiani";
 
k) nell’articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il comma 1- bis : "1- bis: "Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445. Non si applica il comma 1 primo periodo.";
f)
g)
3
1) nell’articolo 50, comma 4, la parola "diversi" è soppressa ; dopo la parola "servizi" sono aggiunte
le parole "e forniture";
m) nell’articolo 58:
m.1) il comma 13 è soppresso;
m.2) nel comma 15, le parole "e di quelli fissati ai sensi del comma 13", sono soppresse;
n) nell’articolo 64, comma 4, le parole ", punto 3, " sono soppresse;
o) nell’articolo 65 ,comma 5 le parole ", punto 5, " sono soppresse;
p) nell’articolo 70, comma 12, le parole " e nel dialogo competitivo" sono soppresse;
q) nell’articolo 79, comma 5, è inserita la seguente lettera b-bis : "b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro";
r) nell’articolo 83, comma 4, il terzo periodo "La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ." è soppresso;
s) nell’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:
s.l) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera f- bis) : "f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ;";
s.2) al comma 1, lettera g), le parole "ed f)" sono sostituite con le parole ", f) ed f-bis";
s.3) al comma 6, le parole "f), g)" sono sostituite con le parole "f), f-bis), g)";
t) nell’articolo 91, comma 2, le parole "f), g)" sono sostituite con le parole "f), f-bis), g)";
ti) nell’articolo 101, comma 2, le parole "f), g)" sono sostituite con le parole "f), f-bis), g)";
v) nell’articolo 122, sono apportate le seguenti modifiche:
v.l) al comma 8, dopo le parole "suddetto intervento edilizio" sono soppresse le parole "per le
quali continua ad applicarsi l’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni";
v.2) il comma 9 è soppresso;
w) nell’articolo 124 il comma 8 è soppresso;
 
x) nell’articolo 140, sono apportate le seguenti modifiche :
4
x.1) al comma 1, dopo le parole "che ha formulato la prima migliore offerta," sono inserite le
parole " sino al quinto migliore offerente ";
x.2) il comma 2 è così sostituito : "2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta".
x.3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
 
y) L’articolo 153 è così sostituito:
"1 . Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 143, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, prodromico al bando di cui al comma 1, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente . Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice.
3 . Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Il bando reca l’indicazione dei criteri di valutazione delle offerte secondo i commi che seguono, e specifica che:
a) l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni presentate al promotore e non accettate dallo stesso.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83.
6. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere nel bando di gara il riconoscimento di premi e incentivi nei limiti del quadro economico di riferimento ai migliori tre classificati, in ragione della meritevolezza delle offerte presentate in relazione ai punteggi assegnati alle offerte. Tali somme non potranno in ogni caso essere superiori all’uno per cento del valore dell’investimento come stimato nello studio di fattibilità . Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
9 . Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 38.
10 . Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l ° settembre 1993, n . 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n . 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione . Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economicofinanziario.
11 . L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria di quelle che ritiene di pubblico interesse;
c) nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta ; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
d) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo 97 . In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
e) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
f) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni presentate al promotore e non accettate dallo stesso.
12. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della ultimazione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del concorrente. (???N.D.R.)
13 . Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 10, secondo periodo.
14. L’offerta è garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75 . Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 . Essa è sostituita, dalla data di inizio dell’esercizio del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113 . La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
15. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.
16. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 9, nonché i soggetti di cui al comma 17 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente . In tale caso oggetto della proposta è lo studio di fattibilità dell’intervento. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione . Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse ; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 16 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi . La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
 
z) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
 
aa) nell’articolo 156 comma 1 le parole "all’articolo 155" sono sostituite con le parole "all’articolo
153";
bb) nell’articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis : "1-bis: "Per lo svolgimento
delle competenze di cui al secondo periodo del comma precedente, le società pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice .";
cc) nell’articolo 174, il comma 5 è abrogato;
dd) nell’articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
dd.1) il comma 1 è così sostituito : "1 . Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 164, per le quali i soggetti
aggiudicatori intendono avviare la procedura di cui all’articolo 153 . Nella lista è precisato, per
ciascuna infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili .";
dd.2) nel comma 2, le parole "di cui all’articolo 153, comma 2" sono sostituite con le parole
"all’articolo 153, comma 17";
dd.3) al comma 3, dopo le parole "Il soggetto aggiudicatore" sono soppresse le parole ", ove
valuti le proposte, presentate a seguito dell’avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico
interesse ai sensi dell’articolo 154,";
dd.4) al comma 5 le parole "di cui all’articolo 155" sono sostituite con le parole "di cui
all’articolo 153";
ee) nell’articolo 176, comma 6, dopo le parole "le sole disposizioni di cui" sono inserite le parole
"alla parte I e" ;
7
ff) nell’articolo 179, il comma 7 è sostituito dal seguente : "7. Relativamente alle infrastrutture
strategiche per l’approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207
applicano le disposizioni di cui alla parte III.";
gg) nell’articolo 225, comma 7, le parole "comma 7" sono sostituite con le parole "comma 9";
hh) nell’articolo 232, comma 4, le parole "del comma 4" sono sostituite con le parole "del comma
3 " •
ii) nell’articolo 237, dopo le parole "del capo III" sono aggiunte le parole "con esclusione
dell’articolo 221" .
 
ARTICOLO 2
(Disposizioni di coordinamento)
1 . Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) nell’articolo 3, dopo il comma 15 è inserito il seguente "15-bis . Oggetto del contratto di «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è la prestazione di servizi
finanziari e l’esecuzione di lavori";
b) nell’articolo 5, comma 6, dopo le parole "sulla cooperazione allo sviluppo", sono inserite le
seguenti : "nonché per lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero
degli affari esteri";
c) nell’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
c.1) nel comma 3, primo periodo le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "sette
anni";
c.2) nel comma 9, lettera a), dopo le parole "agli operatori economici esecutori dei contratti"
sono inserite le parole "alle SOA";
d) nell’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
d.1) nel comma 4, lettera d) la parola "semestralmente" è sostituita con le parole "per estremi";
d.2) nel comma 10, dopo le parole : "di cui all’articolo 5 disciplina", sono inserite le seguenti : "il
casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio,
nonché";
e) nell’articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis) : "c-bis) in
relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione
definitiva.";
8
f) nell’articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:
f.l) nel comma 1, lettera h), dopo le parole "procedure di gara" sono inserite le parole "e per
l’affidamento dei subappalti";
f.2) nel comma 1, lettera m-bis) la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza";
g) nell’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
g.l) nel comma 3 sono soppresse le parole ", sentita un’apposita commissione consultiva
istituita presso l’Autorità medesima . Alle spese di finanziamento della commissione consultiva
si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili";
g.2) nel comma 4, la lettera a) è soppressa;
g.3) nel comma 4, lettere b) e g), la parola : "revoca" è sostituita dalla parola seguente:
"decadenza";
g.4) al comma 4, dopo la lettera g) è inserita la seguente : "g-bis) la previsione delle sanzioni
pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza
dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri";
g.5) al comma 9-bis , la parola : "revoca" è sostituita dalla parola seguente : "decadenza";
g.6) al comma 9-ter, dopo le parole "Le SOA" sono inserite le parole ", previa comunicazione
dell’avvio del procedimento all’Autorità," ; le parole "di revocare" sono sostituite dalle seguenti
parole: "di dichiarare la decadenza" ; le parole "a revocare" sono sostituite dalle seguenti : "a
dichiarare la decadenza";
 
h) nell’articolo 41, comma 4, dopo le parole "Il requisito di cui al comma 1, lettera a)", le parole "è comprovato con" sono sostituite con le parole " è provato mediante la presentazione già in sede di offerta di";
i) nell’articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
i.1) al comma 4 le parole "con le modalità da stabilirsi nel regolamento " sono abrogate;
i.2) dopo il comma 4 sono inseriti il comma 4-bis e il comma 4-ter:
"4-bis : 1 . I contratti di appalto di cui al comma 2, lettera a), sono stipulati a corpo ovvero a
corpo e misura . I contratti di appalto di cui al comma 2, lettere b) e c), sono stipulati a corpo,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4-ter.
4-ter : E’ in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura:
– in deroga a quanto disposto dal precedente comma 4-bis, primo periodo, i contratti di appalto
di sola esecuzione di importo inferiore a 500 .000 euro;
– tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli
relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni ."
i) nell’articolo 74, comma 3, primo periodo, è anteposto il seguente : "Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari" ;
9
k) nell’articolo 75, comma 7, dopo le parole : "UNI CEI ISO 9000" le parole ", ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema ." sono soppresse;
 
1) nell’articolo 88, comma 7:
1.1) il comma 6 è soppresso;
1.2) le parole «, se la esclude,» sono sostituite con le parole «, se la ritiene anomala,»;
1.3) alla fine è inserito il seguente ultimo periodo : "All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala";
m) nell’articolo 91, sono apportate le seguenti modifiche:
m.1) nel comma 1, dopo le parole "di direzione dei lavori" le parole "e di coordinamento" sono
sostituite dalle parole seguenti ", di coordinamento" e prima delle parole "di importo pari o
superiore a 100 .000 euro" sono inserite le parole "e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 141, comma 4, ";
m.2) nel comma 2 dopo le parole "di direzione dei lavori" le parole "e di coordinamento" sono
sostituite dalle parole seguenti ", di coordinamento" e prima delle parole "di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1" sono inserite le parole "e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 141, comma 4, ";
n) nell’articolo 92, sono apportate le seguenti modifiche:
n.1) la rubrica è così modificata "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti";
n.2) nel comma 2, è inserito il seguente ultimo periodo : "I corrispettivi di cui al successivo comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento .";
n.3) nel comma 3, dopo le parole "sono calcolati" le parole "ai fini della determinazione
dell’importo da porre a base dell’affidamento", sono soppresse;
n.4) il comma 4 è abrogato;
n.5) nel comma 5, dopo le parole : "del collaudo" sono inserite le seguenti : "tecnicoamministrativo";
n.6) dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis: "5-bis . Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori dipendente dalla stazione appaltante spetta un compenso, nella misura individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento .";
10
n.7) dopo il comma 7 è inserito il comma 7-bis. " 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione ali’ intervento;
 
o) nell’articolo 112 sono apportate le seguenti modifiche:
o.l) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: "3-bis . In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante al personale dipendente spetta un compenso, nella misura individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento .";(questa versione potrebbe essere stata oggetto di modifiche dell’ultima ora n.d.r.)
0.2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "4-bis . Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento . Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto ; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno .";
 
o.3) al comma 5, lettera c) le parole "una polizza indennitaria civile per danni a terzi" sono sostituite dalle seguenti : "una polizza di responsabilità civile professionale";
 
p) nell’articolo 113:
p.1) nel comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo : "Si applica l’articolo 75, comma 7";
p.2) nel comma 4, la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza";
q) dopo l’articolo 117 è inserito il seguente : "Art. 117-bis:
Riconoscimenti a favore dei creditori (articoli 351, 352, 353, 354 e 355, legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F)
1. Ai creditori degli affidatari di contratti pubblici non è concesso alcun sequestro sul prezzo di
appalto durante l’esecuzione dei contratti stessi, salvo che la stazione appaltante, con cui
1’affidatario ha stipulato il contratto, riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare
andamento e alla conclusione della prestazione . Possono essere sequestrate le somme che
rimangono dovute ai suddetti affidatari dopo l’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione ovvero di verifica di conformità.
2. Le domande di sequestri sono comunicate dalla competente Autorità giudiziaria alla stazione
appaltante con cui il debitore ha stipulato il contratto.
3. Quando, ai sensi del comma 1, la stazione appaltante riconosce di poter acconsentire alla
concessione di sequestri, questi sono preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per
retribuzioni relative a prestazioni lavorative e per somministrazioni di ogni genere che si
riferiscano all’esecuzione della prestazione stessa.
4. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione di lavori
pubblici rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono ai sensi di quanto
11
disposto dal codice civile e della leggi vigenti in materia di espropriazione per causa di pubblica
utilità, e possono essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.
5 . L’Autorità giudiziaria, che ordina un sequestro, è la sola competente per decretare in favore dei
creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro,
qualora siano state risolte dalla Autorità giudiziaria competente le questioni riguardanti la
legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande .";
 
r) nell’articolo 118 sono apportate le seguenti modifiche:
r.l) la rubrica è sostituita dalla seguente : "Subappalto, attività che non costituiscono subappalto
e tutela del lavoro";
r.2) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "venti per cento" il "punto" è sostituito con un
"punto e virgola" e sono inserite le seguenti parole "nell’ipotesi di cui al comma 11 dell’articolo 37, il ribasso massimo consentito è non superiore all’ 8% .’;
r.3) nel comma 6, ultimo periodo, sono soppresse le parole "nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti";
r.4) il comma 6-bis è così sostituito : 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato . Tale congruità, per servizi e forniture, è verificata ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n . 296, per lavori è verificata in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
 
s) nell’articolo 120 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
"1-bis: Per i contratti relativi a servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all’interno delle proprie strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze relative all’oggetto contrattuale, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Nell’ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi ."
t) nell’articolo 125, comma 6, lettera b), sono soppresse le parole "di importo non superiore a
100.000 euro";
u) nell’articolo 128:
u.1) nel comma 11, dopo le parole : "delle infrastrutture" le parole "e sono" sono sostituite dalle
seguenti " ; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono" ;
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u.2) nel comma 12, dopo la parola "CIPE," sono inserite le parole "entro trenta giorni
dall’approvazione";
v) nell’articolo 129, comma 3, dopo le parole "un sistema di garanzia globale di esecuzione
operante per" le parole "i contratti" sono sostituite con le parole "gli appalti" ; dopo le parole "è
obbligatorio per tutti", le parole "i contratti" sono sostituite con le parole "gli appalti;
w) nell’articolo 133, sono apportate le seguenti modifiche:
w.l) dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis : "3-bis: A pena di decadenza, l’appaltatore
presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma
3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 .";
w.2) dopo il comma 6 è inserito il comma 6-bis : "6-bis : A pena di decadenza, l’appaltatore
presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
decreto ministeriale di cui al comma 6.";
x) nell’articolo 135, nella rubrica e nel comma lbis, la parola "revoca" è sostituita con la parola
"decadenza";
Y) nell’articolo 141, comma 4, il secondo periodo è così sostituito : "L’incarico di collaudo, in
quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all’interno delle proprie
strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze in materia di lavori
pubblici, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e
trasparenza. Nell’ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti
in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
in materia di lavori pubblici, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di
presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti ai sensi
dell’articolo 91 . Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la
stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le
stesse .";
z) nell’articolo 160-bis:
zl) nel comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo : ", che costituisce appalto pubblico di
lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto
principale del contratto medesimo .";
z.2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi : "4-bis . Il soggetto finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n . 385 e successive modifiche, che
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stipula un contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità deve
dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l’appalto . Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, esso può partecipare
anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte Il, titolo III, capo IV, se in possesso
dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.
L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed
all’esecuzione dell’opera.
4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera
pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi ovvero essere realizzata su area nella
disponibilità dell’aggiudicatario .";
aa) all’articolo 161:
aa. l) il comma 1 è così sostituito:
"0. Il presente capo regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l’approvazione secondo
quanto previsto dall’articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma di cui ai commi 0-bis e O-ter.
0-bis . Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello
Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali . L’individuazione è
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l’indicazione dei relativi stanziamenti . Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei
costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e per l’adeguamento della strategia
nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell’ambiente . Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell’individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n . 509. Il programma tiene conto del Piano
generale dei trasporti . L’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso . Il Governo
indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n . 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono
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ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle
risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non
ricomprese nel programma. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici
ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le
iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse
disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità
pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.
0-ter . Nell’ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro
tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l’interesse
regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale . Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti.
Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
1 . Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi .";
aa.2) nel comma 5, le parole "della legge 21 dicembre 2001, n . 443" sono sostituite con le
parole "del presente capo";
aa.3) nel comma 6, sono soppresse le parole "dalla legge 21 dicembre 2001, n . 443 e";
bb) nell’articolo 162, comma 1, lettera a), le parole "di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443" sono sostituite dalle parole "di cui all’articolo 161";
cc) nell’articolo 163, comma 1, le parole "dalla legge 21 dicembre 2001, n . 443" sono sostituite con
le parole "dall’articolo 161, comma 0-bis";
dd) nell’articolo 173, sono apportate le seguenti modifiche:
dd.1) nel comma 1, lettera b), dopo le parole "a contraente generale" sono inserite le parole "nei
limiti di cui al comma 1-bis.";
dd.2) dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis: "1-bis : I soggetti aggiudicatori adottano, in
alternativa alla concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti
di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei
seguenti requisiti : interconnessione con altri sistemi di collegamento europei ; complessità
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dell’intervento tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema
complessità tecnico-organizzativa . L’individuazione dei predetti progetti è effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni
procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo ; è comunque
consentito l’affidamento in concessione .";
ee) nell’articolo 176, comma 4, sono soppresse le parole "per quanto non previsto dalla legge 21
dicembre 2001, n . 443,";
ff) nell’articolo 182, comma 1, sono soppresse le parole ", in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n . 443,";
gg) nell’articolo 188, comma 1, le parole "previsti nel regolamento", sono sostituite con le parole
"di cui all’articolo 38";
hh) nell’articolo 189, comma 4, lettera b), la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza";
ii) nell’articolo 191, comma 1, lettera a) le parole "di cui all’articolo 188", sono sostituite con le
parole "di cui all’articolo 38";
jj) nell’articolo 192:
jj.l) nel comma 4, il secondo periodo è soppresso, e alla fine del primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole : ", che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei
documenti e rilascio delle attestazioni .";
jj.2) il comma 5 è abrogato;
kk) nell’articolo 194:
kk.l) al comma 1, sono abolite le parole "per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n . 443";
kk.2) al comma 5, le parole "dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n . 443," sono
sostituite dalle parole " dell’articolo 161, comma 0-bis";
kk.3) al comma 6, le parole "alla legge 21 dicembre 2001, n . 443" sono sostituite con le parole
"al presente capo";
kk.4) al comma 10, le parole "della legge 21 dicembre 2001, n . 443" sono sostituite dalle parole
"dell’articolo 161, comma 0-bis";
11) nell’articolo 203 sono apportate le seguenti modifiche :
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11.1) dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis:
"3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione
preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta
motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i
relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.
11.2) dopo il comma 3-bis è inserito il comma 3-ter: "3-ter. La progettazione esecutiva può
essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino
complessità realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le
caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire
l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento
dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d’opera, per stralci successivi,
sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere .";
mm) nell’articolo 240 il comma 21 è abrogato;
nn) dopo l’articolo 240, è inserito il seguente:
"Art. 240-bis. Definizione delle riserve
(art. 32, d.m. n. 145/2000)
1. Le riserve e le pretese dell’esecutore, che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non
sono state oggetto delle procedure di cui agli articoli 239 e 240, sono esaminate e valutate dalla
stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
2. Qualora siano decorsi i termini senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo di cui
all’articolo 120 e 141, l’esecutore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e
richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante si pronuncia entro i successivi novanta
giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante ha luogo entro
sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto . In caso di
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse .";
oo) nell’articolo 253:
oo.l) nel comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Le disposizioni di cui
all’articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 .";
00.2) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Le disposizioni regolamentari
previste ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 5 .";
00.3) dopo il comma 9 è aggiunto il comma 9-bis . "9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3,
lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo
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di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione . Per la
dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito
dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione ."
oo.4) nel comma 27, la lettera f) è abrogata.
oo.5) nel comma 27, lettera g), le parole "disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443" sono sostituite dalle parole "disposizioni diverse da quelle di cui alla
parte II, titolo III, capo IV" ; le parole "alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV" sono sostituite dalle parole "alle previsioni della parte II, titolo
III, capo IV";
pp) nell’articolo 256 sono apportate le seguenti modifiche:
pp.1) nel comma 1, primo capoverso, dopo il riferimento all’articolo 345 sono inseriti i seguenti
"351, 352, 353, 354 e 355";
pp.2) nel comma 1, dopo la sesta alinea è inserita la seguente :"- l’articolo 4, comma 12-bis del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155 ;";
pp.3) nel comma 1, dopo la trentunesima alinea è inserita la seguente :"- l’articolo 32 del d.m. 19
aprile 2000, n. 145 ;";
pp.4) nel comma 1, dopo la trentaseiesima alinea è inserita la seguente :"- l’articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n . 443 ;";
pp.5) nel comma 1, dopo l’ultima alinea sono inserite le seguenti:
"- l’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n . 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n . 248 ;";
"- l’articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 2007, n . 248, convertito con legge 28 febbraio
2008, n . 31 ;";
pp.6) nel comma 4, primo capoverso, i riferimenti agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 sono
abrogati;
qq) all’allegato XXI, articolo 28, comma 4, ultimo periodo, le parole "gli organismi statali di
diritto pubblico" sono sostituite con le parole "le amministrazioni pubbliche";
rr) all’allegato XXI, articolo 37, sono apportate le seguenti modifiche :
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rr.l) al comma 1, le parole : "una polizza indennitaria civile per danni a terzi" sono sostituite
con le seguenti : "una polizza di responsabilità civile professionale";
rr.2) al comma 1, lettera c), le parole "con il limite di dieci milioni di euro" sono sostituite
con le parole "con il limite di cinque milioni di euro".
ARTICOLO 3
(Disposizioni a tutela della legalità)
1 . Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, sono apportate le seguenti correzioni ed
integrazioni:
a) la rubrica della parte V, è sostituita dalla seguente : "Misure a tutela della legalità, disposizioni
di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni ".
b) nella parte V, prima dell’articolo 247 è inserito il seguente : "titolo I Misure a tutela della
legalità ".
c) nella parte V, prima dell’articolo 248 è inserito il seguente : "titolo II "Disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni ".
d) all’art. 247, dopo il comma 1 bis, è aggiunto il seguente:
"1 ter. Per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata di stampo mafioso, le attività di verifica dei soggetti affidatari, a qualunque titolo,
dell’esecuzione anche parziale di opere pubbliche, possono essere effettuate anche avvalendosi
degli esiti di accessi ispettivi sui cantieri effettuati dai Gruppi Interforze costituiti presso le
Prefetture-UTG con decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003 . La suddetta disposizione
concerne interventi anche non ricompresi nel programma delle infrastrutture degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV e trova
applicazione indipendentemente dall’importo dei lavori cui è riferito l’accesso . L’accesso di cui
al presente comma è disposto dal prefetto in attuazione delle facoltà allo stesso delegate in via
permanente dal Ministro dell’Interno, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 7, del
decreto-legge 6 settembre 1982, n . 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726 .".
e) Dopo l’articolo 247-bis, è inserito il seguente : "Art. 247 ter. Ulteriori verifiche antimafia
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n . 252, con
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, sulla base del maggiore rischio di
infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, gli ulteriori
subaffidamenti inerenti l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché
di concessioni di lavori pubblici o di servizi, la cui autorizzazione è subordinata
all’acquisizione delle informazioni previste dall’articolo 10 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n . 252, anche nei casi in cui per il numero e
l’importo dei subaffidamenti, si debba ritenere vi sia stato un frazionamento artificioso di un
unico subaffidamento di importo pari o superiore alla soglia individuata dal citato articolo 10.
2. Non sono comunque soggetti ad autorizzazione gli acquisti di beni e servizi da
concessionari di servizi pubblici ovvero da amministrazioni aggiudicatrici e enti
aggiudicatori.".
ARTICOLO 4
19
(Norma finanziaria)
1 . Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione .
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Lazzini Sonia

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