Bonus edilizi: contrasto alle frodi e cessione del credito

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Le colonne di cronaca hanno già raccontato, a pochi anni dalla previsione dei bonus edilizi, come venivano organizzate le truffe: crediti fittizi, acquisto dei crediti con denaro sporco, abusivismo finanziario. Il legislatore, per arginare il fenomeno, è intervenuto stringendo le maglie delle cessioni e inasprendo le sanzioni.
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Indice:

  1. Il decreto-legge n. 13
  2. Il mitigamento del divieto di cessione plurima del credito dei bonus edilizi
  3. Il divieto di cessione parziale
  4. Sanzioni contro le frodi
  5. Nuovo regime per i tecnici abilitati

Il decreto-legge n. 13

Sulla G.U. del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto legge n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, e anche sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il testo è in vigore dal 26 febbraio 2022, ma potrà essere modificato nel corso dell’iter di conversione in legge da parte delle Camere.

Il mitigamento del divieto di cessione plurima del credito dei bonus edilizi

Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Sostegni ter), all’articolo 28, con l’obiettivo di arginare le condotte illeciti in ambito cessione dei crediti in materia di bonus edilizi, aveva stabilito il divieto assoluto delle cessioni plurime, o a catena, di crediti, acconsentendone solamente una. Nell’ambito degli interventi in cui si aveva accesso ai bonus edilizi, il Sostegni Ter contemplava, in modo alternativo, due opzioni:

  • lo sconto in fattura ad opera del fornitore, il quale provvede a recuperare l’equivalente sotto forma di credito d’imposta cedibile ad ulteriori soggetti, i quali non potranno procedere a nessun successivo passaggio;
  • la cessione diretta del credito ad ulteriori soggetti, senza tuttavia poter procedere a una nuova cessione del credito.

Nella finalità di evitare le frodi, l’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022 ha abrogato l’articolo 28, riattivando l’eventualità di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, precisandone le condizioni: a seguito del primo passaggio del credito d’imposta (sia in ipotesi di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore, sia in ipotesi di cessione diretta del credito ad opera del soggetto beneficiario) risultano ammesse unicamente ulteriori due cessioni, a condizione che siano poste in essere in favore dei “soggetti vigilati”, cioé banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario, imprese di assicurazione. Per tali categorie di soggetti operano le misure del decreto “Anti-frode” (decreto-legge n. 157/2021).

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Il divieto di cessione parziale

Il provvedimento in esame inserisce un nuovo comma (numerato 1-quater) all’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020: i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni “parziali” successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Per l’effetto, a ogni credito verrà assegnato un codice identificativo, il quale dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, in linea con le modalità disposte da un provvedimento della stessa Agenzia. Le disposizioni in parola sono operative per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inoltrate all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022. Per l’effetto, da detta data, sono di fatto vietate le cessioni parziali del credito d’imposta a seguito della prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia.

Sanzioni contro le frodi

Il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 ha previsto alcune modifiche al codice penale, integrando le fattispecie relative a:

  • malversazione a danno dello Stato,
  • indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Nuovo regime per i tecnici abilitati

L’articolo 2 del decreto statuisce che ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da una polizza assicurativa per la responsabilità civile, avente un massimale pari al valore dell’intervento edilizio medesimo. Viene inasprito il regime di responsabilità per gli stessi tecnici abilitati, nell’ambito del rilascio delle cd. asseverazioni Superbonus e delle attestazioni di congruità sulle spese oggetto di opzioni, ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge cd. Rilancio. In particolare, ove espongano informazioni false ovvero omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestino falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, la multa viene prevista nel range da 50.000 a 100.000 euro, mentre la reclusione va da due fino a cinque anni, e può essere aumentata ove il fatto sia commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

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Avv. Biarella Laura

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