Bollo auto 2013: illegittima la richiesta di pagamento

Redazione 13/02/17
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Il bollo auto, la tassa che i contribuenti devono pagare per il possesso dell’automobile, va in prescrizione dopo 3 anni. Le cartelle di pagamento inviate in questi giorni da Equitalia e relative al bollo del 2013 sono quindi nella maggior parte dei casi illegittime. Il contribuente non è tenuto a pagare se non riceve notifica della cartella esattoriale (o avviso di accertamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto.

Vediamo allora nello specifico come è possibile difendersi dalle cartelle illegittime.

 

Clicca qui per leggere dell’errore del sistema per il pagamento del bollo 2017.

 

Equitalia invia cartelle di pagamento per il bollo auto 2013

La segnalazione arriva dall’Unione Nazionale Consumatori: in questi giorni Equitalia sta continuando a spedire cartelle esattoriali relative al bollo auto dell’anno 2013. La richiesta di pagamento è però illegittima perché la tassa è caduta in prescrizione lo scorso 31 dicembre 2016.

Cosa bisogna fare, allora?


Quando il contribuente non è tenuto a pagare?

Come accennato in apertura, il bollo auto ha un termine di prescrizione più breve rispetto a quello di molte altre tasse: tre anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui la tassa è dovuta. Quindi, per l’appunto, dal 1° gennaio 2017 il bollo auto 2013 non è più dovuto.

Ma attenzione: questo termine di scadenza vale solo quando il cittadino non abbia nel frattempo ricevuto alcun ulteriore atto amministrativo relativo al pagamento in questione. Se ad esempio, dopo un avviso di accertamento notificato nel 2013, il contribuente ha ricevuto nei tre anni successivi una cartella di Equitalia, oggi la tassa sarà ancora dovuta.

Dal momento di notifica della cartella o di un altro tipo di sollecito da parte di Equitalia, infatti, la prescrizione si interrompe e i tre anni ricominciano a decorrere da capo.


La decisione della Corte di Cassazione

A confermare quanto riportato è intervenuta l’anno scorso la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 23397/2016. Come stabilito dalla Suprema Corte, anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia.

 

Come ci si difende dalla tassa non dovuta?

Cosa deve fare, allora, chi ha ricevuto una cartella illegittima per il pagamento del bollo auto 2013?

Le strade sono sostanzialmente due. Il contribuente può innanzitutto presentare un’istanza di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Equitalia è tenuta a rispondere all’istanza entro 220 giorni, ma se la risposta è negativa il contribuente potrà solo ricorrere al giudice.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella considerata illegittima è anche possibile ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale.

 

Davide Basile

Redazione

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