Beneficiari Polizze Vita: nuove regole, problemi in fase di successione e riciclaggio

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La complessa tematica dei beneficiari delle assicurazioni vita ha visto, dapprima, un acceso dibattito a seguito delle investigazioni sulle polizze “dormienti” e risvegliate dal regolatore assicurativo IVASS, e successivamente le nuove disposizioni introdotte dalla regolamentazione applicabili dal 1° gennaio 2019. Affronteremo inoltre i recenti dubbi interpretativi e le problematiche legate al tema delle successioni, nonché la tematica legata al reato di riciclaggio attraverso questi strumenti assicurativi.

Successione

Nel disciplinare il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, si evince dall’art. 1920 del codice civile che le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario. Per effetto della designazione, che avviene con atto unilaterale inter vivos o con testamento del disponente a favore di terzo, il beneficiario acquista un diritto proprio basato sulla promessa da parte della compagnia assicuratrice di versare una somma a titolo di indennità al verificarsi di un evento legato alla vita umana (principio già confermato in Cass. N. 4484 del 1994). Non cadendo in successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per formare le quote degli eredi e la liquidazione dell’indennità al beneficiario non è assoggettata ad imposta di successione.

L’acquisizione del beneficiario di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura estranea al patrimonio ereditario del soggetto stipulante e delle regole di successione legittima, sono state confermate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26606 del 2016. Essendo il diritto all’indennità un diritto autonomo che non lede il patrimonio del disponente, si deve rilevare che questo vale nei limiti in cui il soggetto beneficiario sia costretto a rimborsare agli eredi che dimostrino di aver subito una lesione dell’ammontare dei premi pagati in vita dal de cuius.

Quanto detto in tema di successioni vale per le polizze vita “classiche” con caratteristiche demografiche-previdenziali. Diversa qualificazione giuridica hanno invece le polizze vita a contenuto finanziario e di investimento (in particolare quelle unit e index linked): questa differente qualificazione resa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3263 del 2016 ha avuto importanti effetti sia tema di doveri informativi degli intermediari sia in merito all’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 1923 de codice civile (applicabilità e contenuto di questo articolo sarà affrontata nell’ultima sezione). La Corte ha inoltre stabilito che le polizze vita a contenuto finanziario nelle quali il beneficiario è soggetto terzo, non legato al contraente da vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, configurano delle “donazioni indirette” fino a prova contraria. Potendo le donazioni indirette ledere le quote dei legittimari, il legislatore ha previsto che esse siano assoggettate alla disciplina della collazione (ex artt. 737 e 741 del Codice Civile) e della riduzione (ex artt. 555 e 809 del Codice Civile).

Designazione beneficiario e nuove regole IVASS

Nella prassi la designazione è particolarmente importante e, a seconda dei casi, può far insorgere dubbi interpretativi, anche con riguardo al momento in cui viene effettuata. Il beneficiario di una polizza vita viene individuato, normalmente, al momento della stipula dell’assicurazione, ma può anche essere designato in un momento successivo dall’assicurato purché lo comunichi per iscritto alla compagnia assicuratrice oppure all’interno del testamento ai sensi dell’articolo 1920 comma 2 del Codice Civile.

La polizza vita puó essere a favore di un beneficiario specifico oppure genericamente agli eredi. Qualora nella polizza sia indicato “eredi legittimi” o semplicemente “eredi” quali beneficiari, bisogna prestare particolare attenzione alla liquidazione dell’indennità in quanto non sempre è chiaro se, agli eredi, si debba versare in parti eguali o in base alle quote di eredità. In merito si è pronunciata la Corte di Legittimità con sentenza n. 19210 del 2015 a favore della seconda deduzione: nel caso in cui il contraente abbia designato gli eredi legittimi in qualità di beneficiari della polizza vita, la ripartizione deve necessariamente essere effettuate in base alle quote fissate dalle regole del Codice Civile. Ciò significa che l compagnia assicuratrice dovrà necessariamente liquidare l’indennità rispettando le quote assegnate a ciascun erede, come risulta da atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si legge testualmente nella sentenza sopracitata: “Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l’indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti eguali è una forzatura che fa violenza al criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell’uomo comune.”.

Con riguardo alla designazione di un beneficiario specifico ed al momento in cui questo viene nominato, è di fondamentale importanza riportare le più recenti novità disposte in materia assicurativa dal Regolatore italiano IVASS con Regolamento 41 del 2018. A partire dal 01.01.2019, infatti, tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia e gli intermediari che contribuiscono alla realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato UE 2358/2017 devono adattarsi alle nuove regole, in particolare all’art. 11 che riguarda la documentazione della proposta di assicurazione delle polizze vita.  Nello specifico, i commi 1, 4 e 5, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, dispongono che i moduli di proposta o di adesione in caso di polizze collettiva siano redatti in modo da favorire l’acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente (da effettuarsi necessariamente in forma scritta). Il comma 4 dispone inoltre che i moduli debbano contenere lo spazio necessario per l’indicazione dei dati del beneficiario, un’avvertenza in caso di mancata compilazione di questi dati, la possibilità di identificare un referente terzo che comunichi col beneficiario nel caso in cui il contraente abbia esigenze di riservatezza e, infine, l’opzione per escludere ogni comunicazione al beneficiario prima del verificarsi dell’evento.

Non a caso si deduce che l’IVASS abbia identificato nell’art. 11 del Regolamento 41 le caratteristiche ed i requisiti minimi che la documentazione di proposta assicurativa vita debba avere, congiuntamente alla documentazione precontrattuale da predisporre e consegnare al contraente ex art. 10 (c.d. set informativo), poiché l’Istituto ha voluto seguire la ratio dell’indagine sulle Polizze cosiddette “dormienti” lanciata dallo stesso l’8 febbraio 2017: la riduzione di questo fenomeno incoraggiando la designazione del beneficiario, al momento della stipulazione, in forma nominativa. Si veda in merito la Relazione IVASS al Regolamento 41 del 2018 per un approfondimento ulteriore.

Il dibattito sulle Polizze Dormienti ha avuto una risonanza ed un’escalation tale da occupare le pagine di quotidiani e parti di programmi televisivi nazionali. I beneficiari “ignari” del loro status hanno pertanto avuto a disposizione di moltissimi mezzi, anche telematici, per scoprire se erano stati designati come tali. Anche l’ANIA (associazione nazionale imprese assicurative) ha reso disponibile questionari e dati per l’indagine ai fini dell’ottenimento del diritto all’indennità.

La portata dei primi risultati risalenti dall’indagine IVASS hanno indotto lo stesso ad emanare una importante Lettera al Mercato del 29 Dicembre 2017, all’interno della quale si richiedeva alle imprese italiane o straniere con sede legale in Italia di procedere ad effettuare verifiche interne sulle polizze potenzialmente dormienti e di fornire informazioni dettagliate all’IVASS.

Il risultato finale, pubblicato nel corso dell’anno 2018 e svolto incrociando i dati ottenuti dall’IVASS con quelli detenuti dall’Agenzia delle Entrate, ha consentito di “risvegliare” ben 187.493 polizze per un totale di 3,5 miliardi di euro. Qui l’aggiornamento delle indagini pubblicate sul sito IVASS. Qui l’aggiornamento pubblicato dall’Istituto.

Rapporto tra polizze vita e riciclaggio

Possono essere sequestrate o pignorate le polizze assicurative? Non raramente si incontrano casi in cui polizze vita sono sottoposte a misure cautelari. Una prima risposta al quesito potrebbe essere ricavata dal primo comma dell’art. 1923 del Codice Civile, il quale recita testualmente: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.” Bisogna tuttavia specificare che questo divieto attiene solamente alla disciplina civilistica. Discorso diverso vale per la disciplina penalistica, come evidenziato dalla Corte di Cassazione sezione penale con sentenza n. 11945 del 2017: la Corte, oltre a stabilire che quanto disposto dall’art. 1923 del Codice Civile attiene alla definizione della garanzia patrimoniale in relazione alla responsabilità civile, ha pure rilevato che l’articolo 1923 non riguarda l’ambito esclusivo del sequestro preventivo della disciplina penalistica. Come conseguenza non vi è una esclusione che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in base all’autonomia del diritto del beneficiario nel vaso in cui sia stipulata una polizza vita a favore di terzo (ex art. 1920 del Codice Civile).

La ratio di una simile decisione dei giudici di legittimità risiederebbe nel fatto che chi corrisponde il premio assicurativo della polizza vita, anche se stipulata con denaro proprio a favore di terzi, ha sempre la facoltà di revocare il beneficiario: da questa facoltà appunto, secondo la Cassazione si desume che le somme attengano alla sfera delle “disponibilità” dell’indagato/contraente della polizza e pertanto sono sequestrabili. Occorre comunque specificare che la pronuncia sopracitata segue e conferma un orientamento che la Suprema Corte aveva espresso già in precedenza nella sentenza n. 18736 del 2014: si ritenne anche in quest’ultimo caso che la polizza vita fosse assoggettabile al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in quanto le somme versate a titolo di premio rientravano nella “disponibilità” dell’indagato.

Il discorso sul riciclaggio, o meglio sui suoi rischi, merita di essere approfondito ed occorre fare una distinzione di specie tra le varie polizze. Come abbiamo infatti visto nelle sezioni precedenti, i prodotti assicurativi vita “tradizionali” sono caratterizzati da una componente tipicamente previdenziale in quanto indirizzati a fornire i mezzi necessari al verificarsi dell’evento imprevisto legato alla vita umana. Esistono tuttavia ulteriori prodotti “vita” che vanno oltre questa funzione tipica di coprire l’assicurato dal puro rischio legato alla morte e, tra queste, ci sono sia polizze con una funzione di mero risparmio che prevedono un piano di accumulo associato con una polizza assicurativa, sia polizze di investimento unit e index linked. Le complessità di questi prodotti assicurativi fanno oggi discutere molti tecnici essendo dei puri prodotti finanziari ritenuti ad “alto rischio” di utilizzo per finalità di riciclaggio, come stabilito dalla AICOM (associazione italiana compliance) nel Forum del 3 maggio 2017 tenuto con l’IVASS e qui disponibile. Mentre invece, sottolinea sempre l’AICOM, I prodotti vita cosiddetti di “puro rischio” (ad es. Temporanee caso morte e PPI a protezione di mutui e prestiti personali) sono considerati a minor rischio di riciclaggio in quanto non si prestano facilmente a tali finalità e non seguono gli schemi criminali consueti, non essendo degli strumenti di trasferimento della ricchezza in tempi brevi a beneficiari che non siano legati da vincoli affettivi o di parentela.

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