Avvocato specialista tra timori ed aspettative

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Con l’entrata in vigore il 27 Dicembre 2020 del “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministero della Giustizia 12 Agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, la specializzazione forensetrova l’auspicata e definitiva collocazione nel nostro ordinamento.

Il lungo travaglio e l’odierno dettato.

Il 19 Dicembre 2020 il Consiglio di Stato-Sezione Consultiva per gli Atti Normativi-  ha depositato il parere 3185  con  giudizio positivo allo schema di decreto in oggetto, ponendo si auspica la parola fine ad un iter che per oltre  dieci anni ci ha allontanato sul punto dagli ordinamenti europei (1).

Risale al alla seduta amministrativa  CNF del  21 Settembre  2010 l’approvazione del regolamento per il riconoscimento del titolo di specialista anticipando per quanto possibile i contenuti del disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense (Atto Senato n. 601).

Con la sentenza del 9 giugno 2011 n. 5151 il TAR Lazio si è pronunciato per la nullità del regolamento CNF essendo la materia, secondo la legge professionale all’epoca vigente, riservata al legislatore statale.

La disciplina sulle specializzazioni forensi introdotta dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012, riconoscendo la possibilità per gli avvocati di ottenere ed indicare il titolo di specialista, ha demandato le relative modalità  a successivo regolamento adottato con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144.

Il regolamento, ritenuto ‘irrazionale ed incogruente’ da primarie Associazioni Forensi è stato parzialmente annullato con le Sentenze TAR Lazio Sez. I  nn. 4424, 4426, 4428 e 4436 del 2016 per sua illegittimità nella parte in cui-articolo 3-prevede una suddivisione di settori di specializzazione generica ed arbitraria e nella parte in cui-articolo 6, comma 4-non specifica i contenuti e le modalità del colloquio ivi previsto innanzi al CNF.

Tutte le decisioni sono state confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5575 del 28 novembre 2017 ritenendo Palazzo Spada  il decreto ministeriale n. 144 mancante di razionalità e di congruenza limitatamente alle disposizioni relative ai settori di specializzazione ed alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici biennali.

Recependo le indicazioni del C.d.S. principalmente concentrate sull’esistenza di una asimmetria tra le specializzazioni in diritto civile e quelle in diritto amministrativo ed in diritto penale le ultime due fortemente sottodifferenziate, il legislatore è pervenuto ad un testo ampiamente riformato e condiviso dagli interlocutori istituzionali.

Il nuovo regolamento ha definito meglio obiettivi e contenuti rafforzando la terzietà della Commissione esaminatrice.

 

L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei ridefiniti tredici settori di specializzazione elencati all’articolo 3, comma 1, lettere da ‘a’ ad ‘o’, indicando al successivo commi 3, 4 e 5, gli indirizzi inquadrabili nella tripartizione tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Raffrontando i settori di specializzazione del comma 1 con gli indirizzi dei commi 3, 4 e 5,  le aree oggetto di specializzazione ed indirizzo assommano a trentanove (2) includendo settori altamente innovativi  e meritevoli di parcellizzata conoscenza anche in relazione alla lesione dei diritti della persona , piuttosto che ad esigenze di gravità, urgenza e prevenzione.

In tale ottica trovano quindi collocazione  l’innovazione tecnologica, la crisi d’impresa e l’insolvenza, i mercati finanziari, il diritto dei consumatori all’interno del settore Civile, la criminalità organizzata e le misure di prevenzione , il diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie all’interno del settore Penale, il diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale nonché la contabilità pubblica ed il contenzioso finanziario-statistico per quanto riguarda il diritto Amministrativo.

 

Il conseguimento

 

Per conseguire il titolo di avvocato specialista presentando la relativa domanda al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il quale  la trasmetterà al Consiglio nazionale forense è stata confermata la logica del “doppio canale”.

Può qualificarsi l’avvocato che abbia frequentato con esito positivo uno dei percorsi formativi indicati all’articolo 7 del Decreto n. 144 del 2015, ovvero che abbia maturato una comprovata esperienza  nel settore di specializzazione.

In tale ultimo caso il colloquio avrà ad oggetto l’esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori ed indirizzi di specializzazione.

 

 

 

Il testo vigente ha sostanzialmente lasciato immutate le condizioni dell’articolo 8 del Decreto 144/2015: *comprovata esperienza, *anzianità di iscrizione ininterrotta di almeno otto anni,  *esercizio  assiduo, prevalente e continuativo negli ultimi cinque anni dell’attività comprovato da incarichi fiduciari giudiziali o stragiudiziali , riducendo tuttavia gli incarichi annuali da almeno quindici ad almeno dieci.

In risposta al rilievo sollevato nella  citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5575/2017 secondo il quale la disciplina e particolarmente l’oggetto del colloquio risultavano privi di regolazione, nebulosi ed inteterminati,   il novellato articolo 6, comma 4 del regolamento ha meglio definito  obiettivi e contenuti del colloquio, anteriormente  giudicato dai contorni vaghi non rispondenti né all’interesse del professionista aspirante al titolo né  all’interesse del consumatore-cliente che nella speciale qualificazione attestata deve riporre un ragionevole affidamento.

Esclusa l’attribuzione di competenza “in via esclusiva” al CNF che non poteva risolversi in una sorta di delega in bianco,  il rafforzamento dell’indipendenza della Commissione esaminatrice dal Consiglio nazionale giusta le modifiche apportate all’articolo 6, comma 4,  viene oggi garantita dalla nomina di un solo componente avvocato di designazione Consiliare, residuando i restanti quattro quinti alla nomina attraverso Decreto del Ministro della giustizia tra due avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.

 

Speranze e considerazioni

 

Seppur vero che l’avvocato generalista non sia propriamente tenuto ad evolversi per le accresciute esigenze del mercato, è pari verità che la specializzazione oltreche rispondere a criterii supernazionali europei, rappresenta una crescente opportunità particolarmente per i giovani.

L’ottenuta specializzazione, punto di arrivo di una estenuante partita portata principalmente avanti attraverso l’Unione delle Camere Penali Italiane per assicurare agli assistiti una valida ed efficace difesa, è in linea con le omologhe normative degli altri Stati europei.

Le opportunità offerte riguardano anche il lavoro dipendente.

Secondo l’ultimo Osservatorio sul management pubblicato il 21 Dicembre 2020 da Michael Page Italia (3), nell’ambito delle professionalità correlate al diritto ed alla legge, quattro sonogli ambiti di maggiore richiesta di specializzazione: information technology, proprietà intellettuale e diritto industriale, diritto del lavoro, diritto bancario e finanziario.

Nondimeno il Regolamento non è completamente scevro da legittime perplessità.

L’articolo 2 –disposizioni transitorie e finali-, comma 3, contempla la facoltà del Consiglio Nazionale Forense di attribuire il titolo di avvocato specialista anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144, lasciando agevolmente intuire la possibilità per i ricercatori universitarii di esercitare quale ‘avvocato specialista’ indipendentemente, a prima lettura, dall’avvenuto superamento dell’esame di Stato ovvero, se abilitato, con anzianità di iscrizione anche inferiore ai prescritti otto anni.

Il soppresso terzo comma  dell’articolo 2 del Decreto 144/2015 (4)  pare sottrarre ai Consigli Distrettuali di Disciplina qualsiasi potere disciplinare e sanzionatorio derivante dalla spendita arbitraria del titolo di specialista senza averlo conseguito.

In realtà  la più volte richiamata decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017  ha semplicemente ravvisato che la permanenza della disposizione fermo il rispetto del principio della tipizzazione dell’illecito, introdurrebbe elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’indebito utilizzo poiché alla violazione dell’articolo 65 comma 1 del Codice Deontologico segue l’avvertimento.

Potrebbero invero egualmente essere richiamati sia il ‘dovere di corretta informazione’ previsto dall’articolo 35, sia il ‘divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti’ sanzionati rispettivamente con la censura e con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale una volta accertati i relativi presupposti.

Bypassando quindi  altre comminatorie quali l’art. 498 del Codice Penale (usurpazione di titoli ed onori) peraltro depenalizzato nel 1999, la spendita in assenza di qualifica comporta in ogni caso rilevanti conseguenze professionali di ordine etico e deontologico non disgiunto dallo’strepitus fori’ quale fondamento della sospensione cautelare.

Vi è da chiedersi se la specializzazione possa nell’esercizio quotidiano elevare l’asticella del dovere di competenza previsto dall’articolo 14 del Codice Deontologico vigente, rendendo di fatto lo specialista maggiormente aggredibile anche in caso di prestazione ineccepibile ma non gradita nel suo risultato (5) sotto entrambi i profili deontologici e di responsabilità professionale.

Più che auspicabile da ultimo una prossima inclusione come settore o come indirizzo, di tutte le forme di giurisdizione alternativa A.D.R., inspiegabilmente escluse dal Legislatore pur in presenza di crescente macroscopico sviluppo.

 

 

Rivestendo tuttavia il regolamento una forma assai simile al ‘trattato aperto’ in quanto l’elenco dei settori e di specializzazione può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della Giustizia adottato con le forme di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247,  con alta probabilità ogni Professionista della Collaborazione potrà trovare la sua logica  collocazione all’interno di un testo globalmente ineccepibile ed in linea con i tempi e le esigenze.

 

Fabrizio Seghetti

 

 

(1)-In Francia il Decreto del Guardasigilli del 28 novembre 2011 determina i criterii per ottenere il certificato di specializzazione idoneo a spendere la qualifica di “Avocat spécialiste” in ben ventisei materie o settori di competenza.

In Germania il “Fachanwaltsordnung” (FAO) del 1° Gennaio 2003 fissa regole specifiche sulla specializzazione degli avvocati e sulle qualifiche necessarie affinchè un avvocato possa fregiarsi del titolo di Fachanwalt-Avvocato specializzato. In Portogallo le quattordici specializzazioni sono state approvate con il ‘Regulamento Geral de Especialidades’ n° 9/2016.

(2)-Il numero di specializzazioni ed indirizzi potrà forse sembrare elevato ma raffrontando il sistema tedesco quest’ultimo nell’ultima versione del ‘fachanswaltordnung’ entrata in vigore l’1.1.2020 norma 44 settori di specialità a fronte dell’originaria trentina del testo base del 2003 ovvero delle 39 materie contenute nell’adeguamento del 2008.

(3)-Società di selezione del personale presente in 35 Paesi del mondo. Secondo l’analisi di mercato svolta, i temi nel quali è fondamentale la competenza legale specializzata sono: Protezione Dati, E-Commerce, tecnologie emergenti, social media, marketing spam, privativa industriale e privacy. In tali ambiti l’avvocato specializzato dovrà orientarsi tra contratti di consulenza, system integration, licenze software ecc.

(4)Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”

(5)-Un’interessante decisione  si rinviene nella S. del Consiglio nazionale Forense n. RD 8/17 depositata il 9 marzo 2017 che, confermando vari capi d’incolpazione e le relative sanzioni irrogate dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Torino, ha ritenuto congrua l’applicazione della sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi nei confronti di un Legale che tra gli altri illeciti aveva millantato estrema ma inestistente competenza in diritto amministrativo.

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Avv. Fabrizio Seghetti

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