Avvocati, nuove regole per l’elezione del Consiglio dell’Ordine

Redazione 26/11/14
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E’ entrato in vigore con Decreto 10 novembre 2014 n. 170 (Gazzetta Ufficiale n. 273, del 24/11/2014), il nuovo “ Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Come ha affermato il Ministero della Giustizia, nel comunicato stampa del 24/11/2014, l’intenzione di questo nuovo testo è di “superare l’ormai vetusta disciplina, risalente al 1944, e con essa di garantire le minoranze di genere in conformità ai principi costituzionali, realizzando così una più ampia democraticità nella manifestazione del voto e consentendo la partecipazione paritaria dei candidati”.

Le maggiori novità sono le regole a tutela delle minoranze di genere, della trasparenza elettorale e dell’indipendenza delle commissioni elettorali.

Ma la vera rivoluzione riguarda la possibilità, dove se ne verifichi la necessità, di votare in via telematica.

L’art. 12 del Decreto 10 novembre 2014 disciplina la “votazione con sistema elettronico” e stabilisce quali debbano essere le caratteristiche del sistema informatico per la registrazione dei voti. Riportiamo di seguito alcuni dei profili richiesti:
– il sistema dovrà prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti e degli aventi diritto di voto;
– la procedura dovrà prevedere l’utilizzo di almeno tre password diverse, da combinare tra loro per l’abilitazione del sistema di voto;
– prevedere il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore attraverso apposite funzioni che consentano di verificare l’identità del votante;
– non dovrà essere possibile, in alcun momento, avere dei risultati parziali, né accedere ai risultati prima della chiusura definitiva delle elezioni.

Per quanto riguarda la candidatura,  gli avvocati potranno presentarsi sia singolarmente sia con una lista (art 6). La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

 

La formazione della lista dei candidati deve avvenire nel rispetto delle minoranze di genere, particolarmente tutelate dal Regolamento. E’infatti prevista la riserva di un terzo dei componenti del Consiglio a tali minoranze. “Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.  Quando nella lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.” (art.7).

 

Il Regolamento disciplina in modo chiaro e dettagliato le modalità di formazione delle schede elettorali e del seggio elettorale e rispettivamente le espressioni di voto e lo scrutinio.

Infine, la commissione elettorale disporrà la graduatoria in cui saranno indicati tutti i candidati che hanno ricevuto i voti. A parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo, mentre, a parità di anzianità, prevarrà l’età maggiore.

Le elezioni dovranno essere fissate entro il 10 dicembre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli iscritti negli albi degli ordini che verranno soppressi entro il 31 dicembre 2014, invece, è previsto il passaggio di diritto, a partire dal 1° gennaio 2015, negli albi degli ordini accorpanti.

A prima lettura il Regolamento appare seguire il fine sottolineato dal Ministero della Giustizia “di trasparenza del procedimento elettorale e di garanzia dell’indipendenza delle commissioni elettorali”, tuttavia attendiamo i primi riscontri pratici per poter esprimere un giudizio sull’efficacia della disciplina e delle novità introdotte.

Redazione

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