Avvocati: le condizioni per rimanere iscritti all’Albo

Redazione 17/02/15
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Nessuna tregua per i Professionisti, ora nell’occhio del ciclone. Dopo la pubblicazione in G.U. del D.L.gs. 6/2015 che riforma la difesa d’ufficio, il Ministero della Giustizia ha diramato lo schema di regolamento sull’accertamento delle condizioni per l’esercizio della professione di avvocato.

Il regolamento disciplina le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense e all’Articolo 2 dello stesso vengono elencati 8 requisiti necessari per esercitare la professione:

a) la titolarità di una partita Iva;

b) l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale, associazione di studio con altri colleghi);

c) la trattazione di almeno 5 affari per ogni anno dei 3 presi in considerazione, anche se l’incarico è stato inizialmente conferito ad altro legale;

d) la titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;

e) l’avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;

f)la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione;

g)la corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;

h) il pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense.

Gli otto requisiti dovranno essere soddisfatti congiuntamente da parte dei professionisti e ciascun consiglio dell’ordine deve procedere alla verifica degli stessi ogni 3 anni.
Eccezione per i neoprofessionisti, che avranno 5 anni di tempo, dopo la prima iscrizione, per uniformarsi e ottenere i requisiti previsti per l’esercizio della professione.

Cancellazione dall’Albo

Quando il consiglio dell’ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi è disposta la cancellazione dall’Albo. (Articolo 3 dello schema di decreto).
Ma l’avvocato cancellato ha il diritto di essere nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

Un decreto successivo, poi, stabilirà le modalità attraverso cui individuare le dichiarazioni sostitutive che saranno controllate a campione.

Vai al testo completo dello schema di regolamento

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