Avvocati e nuovo procedimento disciplinare, dal 1°gennaio 2015 debutterà il Consigliere istruttore

Redazione 03/04/14
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Lilla Laperuta

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 il regolamento n. 2/2014, che  disciplina il procedimento disciplinare in attuazione delle previsioni di cui alla L. 247/2012. In base alle nuove regole  il momento dell’accertamento di un illecito disciplinare a carico dell’avvocato dovrà svolgersi in stretta aderenza  ai canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, una volta ribadito che delle sezioni giudicanti all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non potrà far parte alcun consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.

Dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, il nuovo regolamento disciplina le  fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e decisionale del procedimento. Dalla lettura dell’articolato emerge con tutta evidenza la particolare attenzione posta sul ruolo della fase pre-procedimentale e sulle funzioni attribuite al consigliere istruttore, che ne è il responsabile e che non deve far parte,per evidenti ragioni di opportunità, dello stesso ordine dell’incolpato. 

Si è così  previsto che sia designato il  responsabile della fase istruttoria procedimentale, un istituto analogo a quello previsto 4  L. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo. Ciò in ossequio al  principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1776 dell’8 febbraio 2012, secondo cui anche in ambito di procedimenti disciplinari si devono osservare tutte le garanzie e tutele applicabili in linea generale al procedimento amministrativo.  Così,  sempre in analogia a quanto previsto all’art. 6 L. 241/1990, spetta al consigliere istruttore , la comunicazione di avvio del procedimento, ovvero l’obbligo di notiziare dell’attivazione del  procedimento i soggetti che potrebbero essere compromessi dagli effetti del provvedimento finale.

La finalità della regola procedimentale deve essere individuata:

a) da un alto, nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione disciplinare nel momento della sua formazione;

b) dall’altro, nel consentire al destinatario del provvedimento attraverso la sua partecipazione di far valere le proprie ragioni, in ossequio al principio più generale del giusto procedimento;

c) e, al contempo, di contribuire anche in chiave deflativa allo svolgimento del contenzioso disiciplinare.

Il consigliere istruttore dovrà completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore. capo di incolpazione a cura del consigliere istruttore dovrà essere dettagliato, con l’indicazione delle norme che si assumono violate mentre la decisone, assunta  in camera di consiglio, dovrà essere immediatamente letta nel dispositivo ed essere seguita dal deposito delle motivazioni nel termine di 30 giorni.

Per le infrazioni molto lievi e non lesive di interessi, si potrà procedere semplicemente a un richiamo verbale mentre in caso di accertata responsabilità disciplinare, potranno essere inflitte le sanzioni dell’avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

 

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