Avvocati: da oggi niente bollo sui certificati anagrafici

Redazione 20/04/16
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La risoluzione n. 24/E diffusa lunedì 18 aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate sancisce l’esenzione: trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, non è dovuta l’imposta di bollo

Lo ha previsto la risoluzione n. 24/E diramata ieri dalle Entrate in sede di risposta ad un interpello presentato dal Ministero dell’Interno.

La liberazione dal bollo viene fatta discendere dalle Entrate dall’introduzione del contributo unificato che, di fatto, ha reso l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari soltanto residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo.

Pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

 

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