Avvocati: arriva l’assicurazione obbligatoria

Redazione 13/10/16
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Pubblicato l’11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia che dà ufficialmente il via all’assicurazione obbligatoria per gli avvocati sulla responsabilità professionale. Il decreto, firmato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando già il 22 settembre scorso, entrerà in vigore tra un anno, l’11 ottobre 2017. Vediamo quali sono le novità principali.

 

Leggi qui il nuovo decreto sull’assicurazione obbligatoria degli avvocati.

Che cosa prevede la nuova polizza assicurativa?

Il nuovo decreto, che rende definitivo quanto già previsto dall’art. 12 della Legge n. 247/2012, stabilisce che tutti gli avvocati devono stipulare un’assicurazione obbligatoria che copra sia la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione sia gli infortuni causati dall’attività svolta.

La polizza è obbligatoria sia per gli avvocati singoli sia per coloro che esercitano la professione in associazione o in società.

 

L’assicurazione sulla responsabilità civile

L’articolo 1 del nuovo decreto prevede per tutti gli avvocati la copertura assicurativa della responsabilità civile “per tutti i danni” che il professionista “dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività”. L’assicurazione deve coprire la responsabilità “per qualsiasi tipo di danno”, incluso il danno “patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro” e anche per colpa grave.

Non potranno però essere considerati terzi, specifica il decreto, i collaboratori e i familiari dell’assicurato.

Dovrà essere invece coperta dalla polizza assicurativa la responsabilità civile derivante “da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti e dipendenti” e “dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”.

 

Cosa si intende per “attività professionale”?

Il comma 6 dell’art. 1 del nuovo decreto specifica che per “attività professionale” dell’avvocato deve intendersi “l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali” e “gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali”, la consulenza stragiudiziale, la redazione di pareri e contratti e l’assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione e negoziazione assistita.

 

L’assicurazione sugli infortuni

La polizza assicurativa sugli infortuni deve invece coprire “gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa”, e che causino la morte o l’invalidità temporanea o permanente degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti o dipendenti.

Tra i rischi coperti dalla polizza deve essere incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.

 

La tutela dei familiari del professionista

Il nuovo decreto prevede anche che la copertura assicurativa sia estesa a favore degli eredi del professionista, “con retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza”.

I massimali e le fasce di rischio possono variare in base al fatturato e alle altre caratteristiche dell’attività e delle associazioni. Il massimale per anno assicurativo non può comunque eccedere i 10 milioni di euro.

 

Cosa succede se non si stipula la polizza?

Gli estremi della polizza assicurativa e tutte le successive variazioni devono essere comunicati al Consiglio dell’ordine, pena la sanzione dell’illecito. Gli avvocati che non stipulano la polizza richiesta dalla legge sono cancellati dall’albo professionale.

 

Redazione

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