Avv. Alfredo Matranga (a cura di), sentenza GdP di Lecce del 12,10.07 in materia di risarcimento danni per cattiva manutenzione di strada pubblica

sentenza 21/02/08
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Il GdP di Lecce ha accolto la domanda dell’attore condannando il Comune di Lecce al risarcimento dei danni patiti dallo stesso nella misura del 60%, riconoscendo quindi un concorso di colpa ad entrambe le parti (Comune e attore). In particolare, per il GdP adito, la responsabilità del Comune sta nel non aver questo predisposto un  idoneo impianto di illuminazione sul luogo del sinistro e quindi si tratta di una responsabililità ex art. 2043 cc per cattiva manutenzione della  strada pubblica, mentre la responsabilità dell’attore sta nel fatto che, a  parere del GdP, lo stesso avrebbe potuto evitare il sinistro con l’ordinaria  diligenza non essendo ravvisabili, nel caso, i due elementi (richiesti dalla giurisprudenza per l’addebito della responsabilità alla PA) della non visibilità e della non prevedibilità.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE Dl LECCE
Avv. Guido Fiorentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del giorno 12.10.2007, promossa da *** ********, elettivamente domiciliato in Lecce via Monti 40. studio dell’avv. **************** che, unitamente all’avv. ****************, lo rappresenta e difende, mandato in atti.
ATTORE
CONTRO
Comune di Lecce, in persona del Sindaco, legale rappresentante. rappresentato e difeso dagli avv. ti ******************** ed ****************, elettivamente domiciliato presso il Municipio, mandato in atti.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12.9.2006, ************ conveniva in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 2.454.38. o quella somma minore o maggiore da accertare in corso di causa, oltreinteressi, rivalutazione e spese.
Esponeva che il 14.2.2005, alle ore 21 circa, percorreva a piedi via C.*** di Lecce quando incappava in una buca presente sul manto stradale e cadeva rovinosamente a terra. La strada, sita nei pressi del mercato di ***,  era in pessime condizioni che costituivano per l’utente una vera e propria “insidia” o “trabocchetto”. A seguito della caduta era stato costretto a recarsi in Ospedale, dove era stata accertata “gonalgia destra da trauma distorsivo”. La malattia si era protratta per trenta giorni, ed era esitata in postumi permanenti nella misura dell’1% di inabilità. Quantificava l’intero danno subito in euro 2.454.38, ivi compreso il danno morale e le spese mediche.
Considerato che il fatto clic aveva causato l’evento — la buca verificava quella situazione di pericolo conseguenza di carenze manutentive da parte del proprietario della strada, ai sensi degli art. li 2043 e 2051 CC, aveva chiesto il ristoro dei danni subiti al Comune di Lecce, ma senza esito.
Con comparsa 27.11.2006 si costituiva il Comune di Lecce e chiedeva il rigetto del ricorso. Contestava che il manto stradale sconnesso di via *** potesse costituire una insidia, dalla quale derivasse la responsabilità del comune di Lecce. Le condizioni accidentate ed obbiettivamente pericolose del manto stradale non rilevano, ai tini della responsabilità del proprietario della strada, quando siano percepibili con l’ordinaria diligenza. Rilevano solo quando siano non visibili, né soggettivamente prevedibili; Il pericolo si sarebbe potuto evitare se l’attore avesse fattouso della diligenza necessaria nel caso concreto. La stessa documentazione fotografica depositata dall’attore, evidenziava un tratto di strada notevolmente dissestato, c ben visibile. Escludeva, poi, la responsabilità ex art. 2051 CC perché, tale tipo di responsabilità non opera nei confronti della P. A. per quei beni demaniali sui quali è esercitato un uso diretto dalla generalità dei cittadini, e di dimensioni tali da rendere impossibile un controllo continuo ed efficace.
La causa, istruita con interrogatorio, prova testimoniale, consulenza medico legale, e deposito di note illustrative, veniva introitata per la decisione all’udienza del 12 .10.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che in questa causa si possono dare per ceri, perché provati o ammessi, sono: l) L’attore, il giorno 14.2.2005, alle ore 21, in via *** di Lecce, vicino al mercato di ***, è caduto vicino ad una buca subendo un trauma al ginocchio ed alla caviglia, la pubblica illuminazione non era funzionante, pioveva, — teste **** – ; 2) l’attore, che lavora nella zona, dichiara che via *** “era sconnessa in più punti”, e di essere caduto perché incappava in una buca che non aveva visto, per evitare una pozzanghera, presente sul manto stradale a causa della pioggia. Alla luce ditali fatti certi, va esclusa la responsabilità della P. A. ex alt 2051 CC, sia perché l’attore conosceva lo stato dei luoghi, sia perché la zona è ampia e frequentatissima.
Per quanto relativo alla responsabilità ex art. 2043 CC, l’attore verosirmilmente non ha visto,- a causa della mancata illuminazione, la buca nella, quale è incappato, certamente, però, conoscendo lo stato dei luoghi, avrebbe potuto e dovuto prevederla. Di fatto la strada non era chiusa al traffico, e l’attore la percorreva legittimamente.
In mancanza dei due requisiti — non visibilità e non prevedibilità dell’insidia
-, vi è nella fattispecie una responsabilità concorsuale delle parti. Quella del Comune, proprietario della strada, che non ha predisposto un sistema di illuminazione adeguato alla situazione, si reputa equo quantificarla nella misura del 60%.
Per quantificare il danno subito dall’attore è stata disposta consulenza medico legale. Il CTU, dopo la visita ed i necessari esami strumentali, ha accertato che ************ nell’incidente del 14.2.2005 ha riportato “trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro, con parziale disinzerzione capsulo—meniscale mediale”. La malattia ha comportato una ITI’ di giorni 7 una ITP al 50% di giorni 30, d ulteriori giorni 15 di ITP al 25%. E’ residuato un “dolore pressorio all’emirima mediale, e lieve zoppia alla deambulazione”, clic va considerato permanente, e comporta una inabilità del 2%, da valutare quale danno biologico.
Alla luce ditali conclusioni, che si presentano consequenziali agli accertamenti eseguiti, e sulla scorta delle tabelle in uso per il risarcimento delle stesse, la richiesta di risarcimento dell’attore è abbondantemente compresa. L’attore ha pertanto diritto ad ottenere la somma di euro 1.472.60, pari al 60% della somma di euro 2.454.38 chiesta, con interessi dal 5.4.2005, data della messa in mora.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace Condanna il Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante, a pagare a ******** *** la somma di euro 1 .472.60, con interessi dal 5.4.2005, oltre alle competenze del giudizio clic liquida in euro 1.100.00, di cui curo 100.00 per spese. IVA e CAP come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto Comune di Lecce le spese della consulenza medica, liquidate con separata ordinanza.

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