Avv. Alfredo Matranga (a cura di:) E’illegittima la valutazione insufficiente attribuita col solo voto numerico ad una prova scritta da una commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato. TAR Campania NAPOLI, SEZ. VIII – sentenza 2

sentenza 13/03/08
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E’ illegittima la valutazione insufficiente attribuita col solo voto numerico ad una prova scritta da una commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato
E’ questo il principio con cui il TAR Campania (NAPOLI, SEZ. VIII – sentenza 20 febbraio 2008 n. 867) ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alla prova orale per l’esame d’avvocato.
In particolare, per il TAR adito è illegittima la valutazione insufficiente attribuita ad una prova scritta da una commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato nel caso in cui il lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), unitamente alle perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro-veritate da un qualificato esperto della materia in ordine alla sufficienza della prova scritta (nella specie si trattava della prova relativa alla redazione di un atto giudiziario), rendano evidente l’illogicità metodologica e l’insufficienza motivazionale della valutazione operata dalla commissione: essa, infatti, pur in relazione ad una situazione-limite di estrema opinabilità in ordine al raggiungimento della soglia di sufficienza, si è tradotta in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato.
Nella motivazione della sentenza in rassegna si dà lealmente atto dell’orientamento del giudice amministrativo di secondo grado (v. Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2007 , n. 2781) secondo cui non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate da una commissione di concorso il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua, anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari od altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità.
Tuttavia tale principio, secondo il T.A.R. Campania, non poteva essere osservato nella fattispecie affrontata, sia in relazione al lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), sia per le perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro veritate da un qualificato esperto della materia.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli
Ottava Sezione
composto dai Signori:
**************************
******************** Componente
************** Componente rel/est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4799/2007 proposto da ……….. rappresentato e difeso dagli avv.ti **************** e *************************** con domicilio eletto in Napoli alla via Gramsci 6
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e la commissione esaminatrice esami di avvocato, in persona del presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di Avvocato, sessione 2005, presso la Corte d’Appello di Bologna del ricorrente; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto
Visto il ricorso con i relativi allegati e gli atti tutti della causa
Udito alla pubblica udienza del 21 gennaio 2008 il relatore ************** ed uditi i difensori delle parti
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue 
FATTO e DIRITTO
1) Il dott. ………… contesta la legittimità del giudizio espresso dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2005, costituita presso la Corte d’Appello di Bologna, che ne ha disposto l’esclusione dalle prove orali.
2) Il giudizio di non ammissione deriva dalla valutazione insufficiente della seconda (parere motivato in materia di diritto civile) e della terza prova scritta (redazione di un atto giudiziario in materia di diritto privato), per le quali sono stati attribuiti al ricorrente 29 punti, mentre per il parere in diritto civile ha conseguito 32 punti.
3) Con distinti motivi di gravame, l’esponente censura, tra l’altro, la modalità di formulazione della valutazione insufficiente delle due prove in questione, in quanto non risulta corredata da alcun supporto giustificativo ulteriore rispetto all’indicazione numerica. Sulla scorta di tali rilievi, chiede che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione, nonchè il riesame della sua prova scritta da parte di diversa sottocommissione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del gravame.
4) All’udienza pubblica del 21 gennaio 2008, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
5) Nel merito, il Collegio ritiene utile richiamare il principio, costituente jus receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo il quale nelle procedure concorsuali o, come nel caso di specie, idoneative il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, costituendo espressione della specifica competenza ad essa riconosciuta e degli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati, può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Va dunque ribadito il principio costantemente affermato dalla Sezione per cui, con riferimento alle censure che si rivolgono contro la insufficienza della mera motivazione numerica, la giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonch id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 4165), anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 1933).
Nel solco del medesimo orientamento il Collegio ha altresì osservato – in linea con la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado (Consiglio di stato, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781) secondo cui che spetta alla commissione in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua) – che tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità.
6) Orbene, nel caso di specie, proprio il lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), unitamente alle perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro veritate da un qualificato esperto della materia in ordine alla ribadita sufficienza della prova relativa alla redazione dell’atto giudizario, rendono evidente l’illogicità metodologica e l’insufficienza motivazionale della valutazione operata dalla commissione: essa, infatti, pur in relazione ad una situazione-limite di estrema opinabilità in ordine al raggiungimento della soglia di sufficienza, si è tradotta in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato.
7) Per effetto dall’accoglimento del presente ricorso, entro il termine perentorio di 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, gli elaborati del ricorrente dovranno essere resi nuovamente anonimi e assegnati per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello di Bologna ai fini degli Esami di ***************** 2005. Quest’ultima provvederà, entro i successivi venti giorni, a rinnovare il giudizio motivando le espressioni di voto numerico che saranno da essa attribuite.
8) Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dispone gli incombenti di cui alla parte motiva della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2008.
*************** – Presidente.
************** – relatore/estensore
Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2008.
 

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