Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore.

Russo Assunta 23/09/10
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Si pubblica una recente decisione (ordinanza affermativa della competenza territoriale)  emessa dal Giudice di pace di Salerno dr.Luigi Vingiani in tema di risarcimento danni causato da animale selvatico.-  

Con adeguata motivazione il giudice  ha affermato che  la responsabilità in questione della società autostrade è di tipo contrattuale, perché al momento in cui il conducente si ferma al casello si conclude tra i due soggetti un rapporto obbligatorio in cui  sul conducente grave l’obbligo di pagare il pedaggio, e sulla società autostrade l’obbligo di far fruire il servizio. Oltre a tale prestazione principale, ovviamente, la società è tenuta ad una serie di obblighi secondari ed accessori, primo tra tutti quello di tenere in perfetta manutenzione il manto stradale, destinato ad essere percorso ad alta velocità in condizioni di sicurezza.

Nella fattispecie il pedaggio non può essere qualificato come  tassa quando  ma come un prezzo pubblico cui corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un’opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l’attività dell’amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell’opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell’opera.

Nella fattispecie, dovendosi ritenere che nella fattispecie è stato concluso un contratto tra l’attore e la società convenuta in occasione del pagamento del pedaggio per l’attraversamento del tratto autostradale, nella data indicata in atto di citazione, sono quindi applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un’obbligazione contrattuale e quindi è applicabile il c.d. foro del consumatore ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all’art. 33, lett. U del codice del consumo. 

 

Avv. Assunta Russo

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell’Ufficio di SALERNO avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

ordinanza

nella causa ISCRITTA AL N.  157/2010 /R.G..A.C. riservata  il 25.1.2010

TRA

**

E

Autostrade per l’Italia s.p.a. 

**********

Letti gli atti e la documentazione allegata, sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 25.1.2010,  osserva :

a) la parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Salerno in favore del Giudice di pace di Roma (sede della società convenuta ) o del Giudice di pace di Pontecorvo (luogo del sinistro);

b) parte attrice , residente in Salerno ha eccepito l’applicabilità del c.d. foro del consumatore ;

c) Non vi sono dubbi sull’insussistenza di alcuno dei criteri di collegamento previsti dal testo degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Gli artt. 18 e 19 c.p.c. prevedono la competenza territoriale dell’ufficio giudiziario ove risiede o ha la sede il convenuto. L’art. 20 c.p.c prevede il foro facoltativo del luogo ove l’obbligazione è sorta e di quello dove deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

d) Certamente l’obbligazione risarcitoria non è una obbligazione pecuniaria a carattere determinato. Ne deriva che non può trovare applicazione l’art. 1182, comma 3 c.c., non perché esso non trovi applicazione anche per l’e obbligazioni di risarcimento danni di natura extracontrattuale, ma perché l’obbligo risarcitorio in questo caso non è né determinato né determinabile.

e) sebbene nel caso in esame non sia possibile rinvenire un criterio di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con il foro territoriale adito, sussiste, invece, l’indicato criterio di collegamento con il foro del consumatore.
f) Invero, la responsabilità in questione della società autostrade è di tipo contrattuale, perché al momento in cui il conducente si ferma al casello si conclude tra i due soggetti un rapporto obbligatorio in cui  sul conducente grave l’obbligo di pagare il pedaggio, e sulla società autostrade l’obbligo di far fruire il servizio. Oltre a tale prestazione principale, ovviamente, la società è tenuta ad una serie di obblighi secondari ed accessori, primo tra tutti quello di tenere in perfetta manutenzione il manto stradale, destinato ad essere percorso ad alta velocità in condizioni di sicurezza.

Nella fattispecie il pedaggio non può essere qualificato come  tassa quando  ma come un prezzo pubblico cui corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un’opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l’attività dell’amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell’opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell’opera.

Nel caso delle autostrade a pedaggio, siano o non in concessione, appare prevalente il secondo ordine di elementi caratterizzanti. Per un verso, invero, la prestazione dell’amministrazione o del concessionario in altro non consiste che nella infrazionabile messa a disposizione dell’autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza (per quanto compete al gestore): per altro verso il risultato, costituito da una più rapida e meno affaticante percorrenza, è conseguito grazie alla diretta attività degli utenti.Indiretta conferma della correttezza dell’impostazione secondo la quale il pedaggio autostradale costituisce un prezzo e non un tributo è offerta dai rilievi che alla determinazione delle relative tariffe concorre il Cipe, che gli adeguamenti delle tariffe sono autorizzati con decreti ministeriali, che la legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti con i quali l’Anas fissa gli importi delle tariffe autostradali con riferimento a ciascun ente concessionario è riconosciuta alle associazioni che abbiano lo scopo di tutelare gli interessi economici dei consumatori e degli utenti (cfr., ad esempio, in relazione all’impugnazione del Codacons, Tar Lazio, sezione III, 23/1992). Il che non appare conciliabile con la configurazione della tariffa autostradale come tributo, che non potrebbe non comportare la conseguenza dell’assoggettamento della fattispecie impositiva al principio della riserva di legge posto (anche) in materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione.

Si è allora in presenza di un prezzo pubblico quale corrispettivo della prestazione della controparte e non di una ta ssa: dunque di un contratto. (cfr. Cass. Terza Sezione Civile  sentenza n. 298/03). 

g) Tale conclusione non può essere efficacemente osteggiata dalla considerazione, che, poiché non tutti i tratti autostradali sono sottoposti al pagamento di un pedaggio, l’adesione alla tesi della natura negoziale porterebbe «a ritenere che il contratto atipico in alcuni casi verrebbe concluso ed in altri invece no, a seconda che il pedaggio venga pagato o meno, nonostante che il servizio sia sostanzialmente identico anche sotto il profilo degli obblighi del gestore dell’autostrada».

La sostanziale identità del servizio e le ragioni politico-economiche che inducono a stabilirne in alcuni casi la gratuità che incidono invero in alcun modo sulla fonte dell’eventuale obbligazione risarcitoria del gestore, costituita solo dalla legge se l’ammissione al servizio sia gratuita e, invece, anche dal possibile inadempimento di un’obbligazione negoziale se un contratto sia stato concluso mediante il pagamento di un corrispettivo da qualificarsi – come s’è osservato – come prezzo.

h) Tra l’altro, la natura pubblica della parte contrattuale non esclude la sua natura di professionista ( Tribunale di Roma 04/02/02).

i) Nella fattispecie, dovendosi ritenere che nella fattispecie è stato concluso un contratto tra l’attore e la società convenuta in occasione del pagamento del pedaggio per l’attraversamento del tratto autostradale, nella data indicata in atto di citazione, sono quindi applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un’obbligazione contrattuale e quindi è applicabile il c.d. foro del consumatore ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all’art. 33, lett. U del codice del consumo. 

l) Al riguardo si evidenzia ,infine, che il foro generale del consumatore è individuato dalla Corte di Cassazione nel luogo ove questi ha la residenza o il domicilio eletto e quindi nella fattispecie è competente territorialmente il Giudice di pace di Salerno.

m) In conclusione, per i motivi esposti, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza per territorio formulate dalla parte convenuta

PQM

Il Giudice di pace di Salerno, avv.Luigi Vingiani, relativamente al procedimento in epigrafe indicato,non definitivamente pronunciando,

  • rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla  convenuta Autostrade per l’Italia s.p.a.  ;
  • Rinvia per il prosieguo del processo ai sensi dell’art.320 IV comma c.p.c. all’udienza del 10.5.2010.
  • Si comunichi alle parti.

 

Salerno 02.02.2010

Il Giudice

(avv. Luigi Vingiani)

Russo Assunta

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