AUTONOMIA SCOLASTICA,FLESSIBILITA’ E MONTE ORE CURRICULARE

Redazione 27/02/10
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Avv. Giorgio Valentini

A-PREMESSA SULLE ORE DI INSEGNAMENTO E CURRICOLARI NELLA SCUOLA ELEMENTARE
a1) ORARIO MINIMO DELLE ATT1VITA’ DIDATTICHE CURRICULARI
A norma dell’art. 7 della L. n. 148/90, come confermato dall’art. 129 del D.Lgs. n.297/94,l’orario minimo delle attività didattiche curricolari viene fissato inderogabilmente in n.27 ore settimanali.
aa1) INDEROGABILITA’ DEL MONTE ORE CURRICOLARE
La nuova regolamentazione dell”’autonomia scolastica” non può apportare alcuna deroga e/o limitazione al monte ore curricolare. Il dettato normativo è in proposito chiarissimo, pur nella previsione di una quota del 15% di curricolo riservata dall’”autonomia” alle scuole (Art. 8 D.P.R. n° 275/99). Il D.M. P.I. 19.7.1999 n.179,in accordo a quanto sancito dall’art.12 20 co. D.P.R. n.275/99, all’art. 1-bis, dopo aver premesso che rimane “ferma la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi” (e quindi dell’art.7 della L. n. 148/90 e dell’ari 129 del D.Lgs. n.297/94),autorizza una mera compensazione,nel limite del 15% del relativo monte annuale tra le discipline ed attività previste dagli attuali programmi. Come solare appare dalla lettura delle citate norme,la possibile compensazione tra discipline ed attività previste dagli attuali programmi,implica all’evidenza che ad una diminuzione delle ore deputate ad una disciplina od attività,debba corrispondere un eguale e corrispondente incremento di altra disciplina od attività prevista dagli attuali programmi. Che l’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche non possa implicare alcuna deroga al monte ore annuale, risulta acquisizione indubbia e normativamente espressamente sancita dallo stesso Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche all’art. 5 co.3 del D.P.R. n.275/99. Lo stesso Ministero della PI. ha avuto modo di chiarire e riaffermare tale dato ineluttabile di diritto, addirittura via Internet (Vedi www.istruzione.it/argomenti/autonomia/ contattaci/flessib_oraria.htm). Risulta quindi che in ipotesi di perpetuata violazione del monte ore annuale gli scolari risultano sottoposti al serio ed incredibile rischio di vedersi annullato l’anno scolastico.
a2) ORARIO DI INSEGNAMENTO DELLE INSEGNANTI
A norma dell’art.9 della L.n. 148/90,come confermato dall’art.131 del D. Lgs. n.297/94,le insegnanti sono tenute a prestare n.22 ore settimanali deputate all’insegnamento.
B- FATTISPECIE EVIDENZIATESI PRESSO TALUNE SCUOLE ELEMENTARI
b1) MANCATO RISPETTO DEL MONTE ORE ANNUALE
Talune Istituzioni scolastiche,nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 1-ter del D.M. n. 179/99,risultano aver adottato il Piano dell’Offerta Formativa (in seguito,per brevità,P.O.F.), approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo ed indi trasmesso dal Dirigente scolastico al Provveditore agli Studi. Il P.O.F. adottato da talune Istituzioni scolastiche ha dettato i criteri di flessibilità “nel rispetto del monte ore annuale”,adottando la sperimentazione della “settimana corta” articolata nell’unità oraria di 50 minuti per n.5 giorni settimanali,con rientri differenziati tra primo (classi I e II) e secondo ciclo (classi III-IV e V) e comunque per entrambi prevedendo proposte di “percorsi aggiuntivi intensivi” di 15 ore su base trimestrale,da garantire tramite richieste di finanziamenti. In realtà,in una casistica verificata ,il P.O.F. adottato risulta aver violato il dato normativo,risultando le n. 15 ore trimestrali deputate a “percorsi aggiuntivi intensivi”,con carattere facoltativo (così qualificati nel P.O.F.) e comunque non obbligatorio,indebitamente conteggiate nel monte ore annuale, senza peraltro integrare ore curricolari (appunto obbligatorie). Dal complesso meccanismo posto in essere risulta verificata l’ipotesi di attuato decremento delle ore curricolari – senza compensazione con altre ore curricolari – in violazione delle norme imponenti il rispetto del monte ore annuale.
Non è pertanto legittimo fondatamente sostenere la possibilità di realizzare compensazioni tra discipline curricolari e attività complementari e/o integrative (quindi non curricolari) in attesa dei decreti Ministeriali attuativi dell’art.8 del D.P.R. n.275/99,in quanto:
– da un lato naturalmente un decreto ministeriale attuativo non può per natura conseguire l’effetto di porre nel nulla norme comunque di grado superiore;
– dall’altro tutta la normativa vigente,ed esemplificativamente indicata sopra sub aa1), impone compensazioni solo in ambiti curricolari.
Ciò che pare indubbia è l’esposizione ad un concreto rischio di annullamento dell’anno scolastico per mancato rispetto dell’inderogabile monte ore annuale curricolare,con eventuale pregiudizio dei sacrosanti diritti degli scolari, dei genitori, del buon nome e dell’efficienza dell’azione amministrativa,la quale deve sempre ispirarsi al rispetto del principio di legalità.

b2) MODALITA’ DI UTILIZZO E RETRIBUZIONE DEGLI INSEGNANTI

Occorre preliminarmente premettere alcuni chiarimenti di carattere organizzativo.
Come già verificato, normativamente le insegnanti debbono essere impegnate per n.22 ore settimanali deputate all’insegnamento. Ogni insegnante esplica la propria attività generalmente su 2 classi parallele (due prime o due seconde, etc) secondo i seguenti ambiti disciplinari: Linguistico (italiano) per 7 ore, Antropologico (storia,geografia e studi sociali) per 6 ore e Logico-Matematico (matematica,geometria….) per 6 ore. All’ambito disciplinare vanno aggiunte altre materie denominate Educazioni (educazione all’immagine,educazione musicale,religione, educazione motoria) per 2 ore settimanali ciascuna. Ogni insegnante sovrintende ad 1 Educazione,raggiungendo così il tetto di 8 o 9 ore a seconda degli ambiti educativi (così per l’ambito linguistico le ore sono 7 + 2 = 9,per l’ambito antropologico e matematico le ore sono 6+ 2 8). Le ore individuate raddoppiano,in virtù dell’impiego delle insegnanti su due classi parallele (due prime o due seconde,etc.).

Nel complesso quindi le insegnanti vengono impiegate frontalmente con gli alunni per 9 + 9 = 18 ore (ambito linguistico) o 8 + 8 = 16 ore (ambito matematico e antropologico). All’ambito linguistico si sommano altre 2 ore di Religione che, sommate alle 9 (7 + 2) ammontano a 11 ore per 2 classi = 22 ore settimanali. Le altre 2 insegnanti impegnano le residue 6 ore (22-16) in n.3 ore di compresenza per ogni classe. Il tutto nel rispetto dei limiti normativi sopra individuati sub a2).

Ricapitolando si ha che: l’insegnante dell’ambito linguistico interviene per n. 11 ore, l’insegnante dell’ambito antropologico interviene per n. 8 ore di lezione frontale e 3 di compresenza,l’insegnante dell’ambito matematico per 8 ore di lezione frontale e 3 di compresenza. Sommando le ore di lezione frontale si ottengono 11 + 8 + 8 = 27 ore, cioè l’orario settimanale per lo scolaro frequentante il I ciclo. Per il secondo ciclo (classi III-IV e V) l’orario delle tre insegnanti é strutturato allo stesso modo,salva l’aggiunta di n.3 ore deputate all’insegnamento della lingua straniera,impartite da una quarta insegnante o da un’insegnante del modulo (cioè del gruppo di insegnanti delle due classi parallele). Per il II ciclo si raggiungono pertanto n.30 ore settimanali.
Il tutto nel rispetto dei limiti normativi sopra individuati sub a2).

Il P.O.F. adottato nelle Scuole Elementari,può peraltro dar luogo a situazioni singolari.
In particolare nel caso di rientri intensivi aggiuntivi,volti a recuperare le ore mancanti in virtù della attuata sperimentazione della settimana corta,ogni insegnante dovrebbe garantire la propria presenza pure nei rientri intensivi,malgrado i medesimi risultassero appunto facoltativi per gli scolari,oltre che per gli stessi insegnanti,attenendo i rientri ad attività organizzate e remunerate come attività aggiuntive al percorso formativo. Se non che i fondi disponibili per i progetti da perseguire nei predetti rientri intensivi,spesso e volentieri non risultano sufficienti a coprire i compensi dovuti alle tre insegnanti presenti per ciascun modulo (15 ore X 3 insegnanti X 15 moduli 675 ore da retribuire per ogni rientro). A fronte di tale deficienza si evidenzia il rischio di voler ritenere di potervi far fronte,ad esempio,con il prevedere la partecipazione alle attività di sole 2 insegnanti per modulo nei primi rientri e solo per i secondi e terzi rientri la partecipazione di tutte le 3 insegnanti. Alla mancanza di fondi si farebbe fatalmente fronte con il sottrarre insegnanti alle ore di compresenza mattutina,dirottandole all’espletamento del servizio nelle ore pomeridiane,ore per l’appunto aggiuntive ed incentivate (con una maggiorazione rispetto alla ordinaria retribuzione oraria).
Risulterebbe comunque come in occasione dei rientri intensivi le ore di servizio mattutine prestate dalle insegnanti non raggiungerebbero il limite normativo minimo di legge delle 22 ore settimanali di insegnamento,dato che le ore di compresenza (retribuite nella misura ordinaria) verrebbero sacrificate per coprire i percorsi intensivi aggiuntivi pomeridiani (da retribuire in misura maggiore).
Una volta condivisa l’interpretazione del dato normativo di cui alla premessa,ne conseguirebbero possibili ed evidenti conseguenze sul piano strettamente giuridico.
Giugno 2000

Redazione

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