Il fatto
Da tempo, infatti, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la stessa banca d’italia – che sino al 2006 operava quale autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ruolo ora assunto dall’agcm– ha rilevato che l’applicazione uniforme da parte delle banche del modello di fideiussione omnibus predisposta dall’abi nel 2003, concretasse un’intesa restrittiva della concorrenza da parte degli stessi istituti che, di fatto, in tal modo hanno finito col proporre ai propri clienti le medesime condizioni di contratto, in evidente violazione all’art. 2 della c.d. Legge antitrust (l. 287/1990).
Tuttavia, tale provvedimento non ha imposto alcuna sanzione nei confronti delle banche che, di conseguenza, hanno continuato ad utilizzare i modelli di fideiussione predisposti dall’abi.
Di contro, il comportamento degli istituti di credito è stato più volte censurato dalla giurisprudenza, la quale, anche con la sentenza in commento, ha stabilito la nullità di tali contratti in quanto ciò che viene in rilievo, ai fini della dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione è l’illecita condotta anticoncorrenziale. Infatti, “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” (corte di cassazione, ordinanza del 12.12.2017 n. 29810).
Pertanto, la corte di cassazione, con sentenza n. 13846/2019, ha ritenuto che, affinché l’azione posta in essere dall’istituto di credito sia rilevante ai fini della commissione di un illecito concorrenziale deve essere accertata “non la diffusione di un modulo abi da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’abi non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla banca d’italia nel provvedimento n. 55/2005, ma la banca (…) avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla l. 287 del 1990, art. 2, lett. A)”.
La decisione
La suprema corte, dunque, ha stabilito l’automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello abi, senza che vi sia alcun bisogno, da parte del giudice di merito, di provvedere ad una valutazione in ordine all’illegittimità delle clausole fideiussorie, posto che tale valutazione è già stata operata dalla banca d’italia con il provvedimento già richiamato.
Avv. Ambra Mandolini
Avv. Marcella Coccanari
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