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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali era stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: in caso di annullamento con rinvio su ricorso proposto solo dal condannato, è illegittimo aumentare la pena nel giudizio di esecuzione
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali era stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione
La Prima sezione della Corte di Cassazione annullava con rinvio un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui il ricorrente era stato condannato con due diverse sentenze.
Ciò posto, a seguito della sentenza di questo annullamento con rinvio, il Gip del Tribunale di Bari in diversa persona fisica, quale giudice dell’esecuzione, previo riconoscimento della continuazione, rideterminava la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3666,67,00 di multa.
Orbene, avverso codesta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali era stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell’ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, è illegittima per violazione del divieto di “reformatio in peius” l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all’esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere. (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024), nel senso che il giudice dell’esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peius sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente, sicché la pena non può essere rideterminata in aumento (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011; Sez. 1, n. 436414 del 19/09/2007).
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3. Conclusioni: in caso di annullamento con rinvio su ricorso proposto solo dal condannato, è illegittimo aumentare la pena nel giudizio di esecuzione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di annullamento con rinvio su ricorso proposto solo dal condannato, è legittimo aumentare la pena nel giudizio di esecuzione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che, in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell’ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, è illegittima per violazione del divieto di “reformatio in peius” l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all’esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere.
Ove, quindi, si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà ricorrere in Cassazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento che abbia disposto in tali termini (com’è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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