Atteggiamento di assoluta noncuranza per l’interesse finanziario dell’Amministrazione: fattispecie di danno erariale subito da un Comune per aver pagato ( per € 58.356,86) un progetto di massima, risultato assolutamente inutilizzabile: di chi è la colpa

Lazzini Sonia 20/12/07
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La colpa è del capo dell’ufficio tecnico comunale in quanto la sua omessa attenzione alla comunicazione di diniego del nulla osta fatta dall’Ente Parco ha impedito di indurre il progettista ad una ulteriore rivisitazione del progetto ai fini di una concreta possibile utilizzazione: sotto un profilo subiettivo il medesimo aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della procedura; ma non solo: risulta inoltre un’inefficace attività di controllo e verifica sulla regolarità dell’iter procedurale e sull’esecuzione degli atti del procedimento affidati al proprio collaboratore.
 
Ora, se è vero che in caso di danno indiretto a carico di una P.A. il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa va individuato nel momento in cui sorge per l’ente pubblico l’obbligo di risarcire il terzo e contestualmente nasce il diritto di rivalsa verso il proprio dipendente od amministratore, ne consegue che, in caso di lodo arbitrale che abbia condannato la P.A. al pagamento di una somma di denaro in favore di un professionista per mancata corresponsione di una parcella, il danno erariale si intende concretizzato nel momento in cui il lodo è stato pronunziato, poichè il credito solo allora è divenuto certo, liquido ed esigibile(
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 935 del 3 aprile 2007 della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana, per alcuni importanti passaggi in essa contenuti:
 
 
In caso di una tipica ipotesi di c.d. “danno indiretto”, la cui realizzazione coincide -per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio intende uniformarsi (in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.3/2003/QM del 30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003)- col momento di insorgenza dell’obbligo giuridico di risarcire il terzo, divenendo in tale data certa la diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione e perfezionata la fattispecie illecita produttiva di danno erariale; da tale momento, in assenza di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto (art.2935 del codice civile), ha inizio il decorso della prescrizione ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno.
 
 
Qual è stata l’omissione?
 
<Sotto un profilo causale, nella ricostruzione svolta dal PM, in parte condivisa da quest’organo giudicante,l’evento dannoso è causalmente riconducibile alla mancata comunicazione all’ing. C. del diniego del nulla- osta da parte dell’Ente Parco della Madonie, omissione ingiustificata, tenuto conto anche della tempestività con la quale l’Ente trasmise al Comune di Castelbuono il provvedimento negativo, con nota del 23 febbraio 1994.
 
La comunicazione all’ing. C. del provvedimento negativo dell’Ente Parco avrebbe, infatti, consentito l’immediata , ulteriore revisione degli elaborati progettuali, assumendo , inoltre, il valore di contestazione dell’operato del progettista,ai fini del pagamento delle relative competenze professionali.>
 
Di chi è la colpa?
 
<Nella fattispecie in parola, il capo dell’ufficio tecnico comunale era l’ing. Filippo B..
 
La sua omessa attenzione alla comunicazione fatta dall’Ente Parco ha impedito di indurre il progettista ad una ulteriore rivisitazione del progetto ai fini di una concreta possibile utilizzazione.
 
Sotto un profilo subiettivo il medesimo aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della procedura.
 
E ciò, a maggior ragione, nella fattispecie che ne occupa laddove l’Ente Parco, nel suo provvedimento del 23 febbraio 1994, restituì gli elaborati progettuali evidenziando che l’integrazione degli elaborati- svolta dal professionista, ing. C.- ricalcava, pressoché fedelmente, i contenuti sostanziali del precedente progetto senza apprezzabili rivisitazioni conseguenziali alle valutazioni di impatto. >
 
 
Che cosa di sarebbe potuto evitare?
 
<Ed infatti le indicazioni fatte dall’Ente Parco , ove comunicate all’ing. C., avrebbero potuto indurlo ad una più congrua, e soprattutto incisiva, rivisitazione degli elaborati progettuali, offrendo così all’Ente Parco la possibilità di concedere il nulla osta; in alternativa, ove il progetto di massima avesse ricevuto i medesimi “strali” da parte dell’Ente Parco, il Comune avrebbe potuto opporsi , con maggior possibilità di successo, alla richiesta di pagamento del progetto in parola.>
 
 
fu vera colpa?
 
<In ordine all’elemento soggettivo, quindi, la Sezione ritiene che la condotta dell’ odierno chiamato in giudizio, valutata alla stregua dell’elevazione della soglia minima di intensità richiesta dall’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come poi novellato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, risulti inescusabile e non sorretta da alcuna ragione o giustificazione legittima, tenuta in negligente e reiterata violazione di precisi obblighi di servizio, sanciti da norme di legge o contrattuali assolutamente chiare, inequivocabili, di non incerta interpretazione o applicazione, causativa di ben prevedibili e rilevanti danni all’erario comunale.>
 
Cosa accade se il giudice verifica che ci potrebbe essere la colpa anche di un’altra persona che però non è stata interessata al giudizio?
 
<Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che la responsabilità è parziaria e che l’estensione della “vocatio in ius” a soggetti, originariamente non chiamati in giudizio, potrebbe essere ritenuta non conforme ai principi del giusto processo canonizzati dalla nuova formulazione dell’ art. 111 della Costituzione (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 2 maggio 2001 n. 389; nonché, in terminis, Sezione giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia 26 marzo 2001 n. 48).
 
Tuttavia, il magistrato contabile può ( recte, deve) tener conto delle concorrenti, eventuali, omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in giudizio, nonché del concorso nella causazione dell’illecito amministrativo – contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o non convenibili in giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80).
 
 Gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono, infatti, al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l’efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quelli di ipotetici corresponsabili; pertanto “la eventuale efficienza causale del comportamento dei ridetti soggetti potrà costituire oggetto della decisione in sede di merito o, eventualmente, di altro giudizio di responsabilità” (Corte dei Conti, sez. Puglia 14 maggio 2002 n. 356).
 
Alla luce degli atti non v’è dubbio , come argomentato dalla Procura attrice in udienza, che il Geometra Venuturella avesse la qualifica funzionale di livello 6° e non 7°.
 
Tuttavia , la posizione del predetto non appare del tutto esente da colpa.
 
Si rileva, infatti, che tutta la documentazione progettuale ed amministrativa era vistata dal geometra Venturella .
 
Con nota del 24 marzo 1992 l’ing. C. scriveva al geometra Venturella e, premettendo che erano intercorsi accordi verbali, comunicava gli stralci del progetto di massima e invitava il predetto geometra a valutare l’opportunità di trasmettere la documentazione per il visto all’Ente Parco.
 
Con nota del 16 novembre 2000 il Comune di Castelbuono inviava alla segreteria del Collegio arbitrale una memoria difensiva a firma del sindaco e dell’ex dipendente geom. Antonio Venturella, nella quale si precisava che il medesimo aveva intrattenuto numerosi rapporti verbali con l’ing. C. e che quest’ultimo era stato informato, sempre dal medesimo geometra ( Venturella) della mancata approvazione del progetto ed esse.
 
 Tali considerazioni però, contrariamente alla tesi difensiva, non scagionano completamente il B. , ma ne attenuano, eventualmente, la responsabilità; ed esse appaiono doverose per inquadrare la vicenda nel giusto contesto, anticipando che il danno quantificato dal PM a carico del solo convenuto, è certamente a lui ascrivibile ma in   parte qua.
 
Non può, pertanto, questo organo giudicante non tener conto del contributo causale riferibile al comportamento del geom. V. che , pur in presenza di scarne ( o inesistenti) direttive da parte del dirigente delegante, non fece altro che riferire verbalmente all’ingegnere C. che il progetto da lui presentato non era stato approvato da parte dell’Ente Parco, senza attivarsi per completare l’iter procedimentale.
 
Orbene, tenuto conto della suddivisione degli Uffici del Comune di Castelbuono ( cfr. art. 71 Statuto Comune Castelbuono) , rilevato che la gestione dell’attività tecnico amministrativa del Comune spettava all’interno dei singoli settori ai responsabili di settore, i quali “ sono coadiuvati nella gestione dai responsabili dei servizi all’uopo nominati”, la Sezione,nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, ritiene di stimare solo parzialmente imputabile all’odierno convenuto   la voce di danno, il cui addebito va, quindi, limitato a € 42.649,60, pari al 60% del danno arrecato al Comune di Castelbuono,oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT di cui all’art. 150 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, secondo le decorrenze indicate da parte attrice e fino all’effettiva pubblicazione della presente sentenza.>
 
 
A cura di Sonia LAzzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai Magistrati:
 
dott. Fabrizio Topi                    Presidente
 
dott. Vincenzo Lo Presti                 Consigliere
 
dott. Guido Petrigni                 Primo referendario rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
     SENTENZA 935/2007
 
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44870 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti di:
 
B. Filippo, nato il 14 agosto 1947 a Castelbuono e residente ivi in contrada S.Ippolito, elettivamente domiciliato in Palermo in via XX Settembre n. 48 presso lo studio dell’avv. Paolo Lo Verde che lo rappresenta e difende.
 
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato in data 4 settembre   2006.
 
Uditi, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2007, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, nella persona del vice procuratore generale, Giuseppe Aloisio, e l’avvocato Paolo Lo Verde in favore del convenuto.  
 
 Esaminati gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
 
E[s E[201s F A T T O
 
Con delibera della Giunta Municipale di Castelbuono n. 9 del 16 gennaio 1990, veniva conferito all’ing. Vincenzo C. l’incarico per la redazione del progetto dei lavori di realizzazione delle opere finalizzate al convogliamento ed allo smaltimento delle acque meteoriche,a difesa e salvaguardia del territorio comunale.
 
Con nota del 23 febbraio 1994, l’Ente Parco delle Madonie (al quale il professionista, con lettera del 20 novembre 1993, aveva trasmesso il progetto rielaborato con integrazioni, dandone comunicazione al Comune) restituiva gli elaborati progettuali al Comune senza il nulla osta, per la mancata osservanza delle prescrizioni poste per la salvaguardia ambientale del Parco, indicate nel protocollo di intesa stipulato l’11 dicembre 1992 tra l’ente e l’Amministrazione comunale.
 
Con lettera del 27 maggio 1999 il predetto ing. C. richiedeva al Comune di Castelbuono il pagamento del compenso spettante, producendo la relativa parcella, vistata dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo.
 
Il professionista, non avendo avuto quanto richiesto, notificava il 12 ottobre 1999 atto per accesso agli arbitri, instaurando giudizio arbitrale, in esecuzione dell’art. 19 del disciplinare di incarico.
 
In data 24 novembre 2000, il Collegio arbitrale emetteva sentenza di condanna del Comune di Castelbuono al pagamento, in favore dell’ing. Vincenzo C., della somma di £. 78.166.160, maggiorata con gli interessi legali dal 27 maggio 1999 al soddisfo , e delle spese relative al giudizio arbitrale.
 
 Con sentenza n. 893/2004 del 14 luglio 2004 la locale Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione del lodo arbitrale, per mancanza dei presupposti previsti dal codice di rito.
 
In ottemperanza al lodo arbitrale, è stata pagata al creditore la somma complessiva di € 58.356,86, oggetto della deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 8, adottata dal Consiglio di Castelbuono il 16 febbraio 2005.
 
Il Comune poi, a seguito del contenzioso, ha erogato la somma di € 6.830,25 per le spese del Collegio arbitrale ( determinazione n. 47 del 13 settembre 2001-mandato n. 2385/01), nonché le somme di € 2.548,81 e di € 3.346,75, liquidate in favore dell’avv. Bartolo Musciotto ( rispettivamente , con determinazioni dirigenziali n. 46 del 13 settembre 2001 e n. 2 del 19 gennaio 2005) e corrisposte a titolo di onorario per l’attività di consulenza ed assistenza legale prestata in favore dell’Ente nel giudizio di impugnazione avverso il lodo arbitrale.
 
Assume l’organo requirente che i risultati dell’attività istruttoria dimostrano, senza dubbio alcuno, la sussistenza nella fattispecie in esame, di danno all’erario, nonché la sua imputabilità , sotto il profilo soggettivo, all’odierno convenuto, atteso che l’erogazione della predetta somma ( € 71.082,67) integra gli estremi del danno per il Comune di Castelbuono, dovendosi ricondurre la sua insorgenza- sotto il profilo causale- alle anomalie riscontrate nel procedimento di approvazione del progetto di massima.
 
Nella specie, rammenta l’organo requirente, tali irregolarità apparivano riferibili al capo dell’Ufficio tecnico comunale B. Filippo, al geometra Antonio Venturella , al sindaco Angelo Ciolino ed all’Assessore ai lavori Pubblici Lucio Spallino.
 
Secondo la prospettazione accusatoria nessuna responsabilità è ascrivibile a carico del geometra Venturella, attesa la natura meramente esecutiva dell’attività espletata dal tecnico, alle dirette dipendenze del convenuto, nonché degli amministratori Angelo Ciolino e Lucio Spallino, considerando, tra l’altro, l’assenza di specifici comportamenti , cui ricondurre l’insorgenza del danno da addebitare esclusivamente al B..
 
Ai fini di corroborare l’ipotesi accusatoria nei confronti dell’odierno convenuto, parte attrice ha rammentato che l’incarico di progettazione conferito all’ing. Vincenzo C. dalla Giunta Municipale di Castelbuono veniva eseguito dal professionista incaricato con il deposito del progetto di massima, in data 1 giugno 1991.
 
Il progetto veniva poi rielaborato il 20 settembre 1993 in base alle prescrizioni dell’Ente Parco delle Madonie e trasmesso dal suddetto professionista che maturava, conseguentemente, il diritto alla percezione del compenso spettante, a norma dell’art. 3 del disciplinare di incarico .
 
Ne consegue, prosegue il PM, che “ la successiva evoluzione negativa del procedimento di approvazione degli elaborati progettuali, determinata dal diniego del nullaosta da parte dell’Ente Parco delle Madonie, causava al Comune di Castelbuono un danno piu’ rilevante di quello che sarebbe derivato dal ritardato pagamento dell’onorario spettante all’ing. C. ( consistente negli oneri accessori sulle competenze, comunque dovute), costituito dal compenso corrisposto al progettista per la prestazione professionale resa, pari ad euro 58.356,86 ( liquidato dal Collegio arbitrale con il lodo del 24 novembre 2000), tenuto conto della impossibilità di utilizzare il progetto di massima , e della conseguente inutilità dell’intero costo sostenuto per la sua redazione”.
 
 L’organo che procede, oltre al predetto danno erariale, ha chiamato l’odierno convenuto a rispondere del danno sostenuto dal Comune di Castelbuono per il contenzioso instauratosi tra le parti , per € 12.725,81 ( di cui € 6.830,25 per spese del Collegio arbitrale ed € 2.548,81 + 3.346,75 per spese di assistenza legale).
 
Il danno, conclusivamente, da risarcire è costituito dalla complessiva somma di € 71.082,67.
 
Nella ricostruzione svolta dal PM, l’evento dannoso è casualmente riconducibile alla mancata comunicazione all’ing. C. del diniego del nullo osta da parte dell’Ente Parco della Madonie, omissione ingiustificata, tenuto conto anche della tempestività con la quale l’Ente trasmetteva al Comune di Castelbuono il provvedimento negativo, con nota del 23 febbraio 1994.
 
La comunicazione all’ing. C. del provvedimento negativo dell’Ente Parco avrebbe consentito l’immediata , ulteriore revisione degli elaborati progettuali, assumendo, inoltre, il valore di contestazione dell’operato del progettista,ai fini del pagamento delle relative competenze professionali.
 
Nella fattispecie in parola, secondo l’organo requirente, palese è la grave negligenza dell’ufficio tecnico comunale, il cui responsabile, ing. Filippo B., aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della procedura.
 
Dalla vicenda in esame traspare, per l’attore, un’inefficace attività di controllo e verifica ( da parte dell’odierno convenuto) sulla regolarità dell’iter procedurale e sull’esecuzione degli atti del procedimento affidati al geometra Venturella.
 
La qualificazione professionale posseduta dall’ing. B. e l’assenza di cause giustificative connotano il comportamento del prevenuto come gravemente colposo per l’omessa , formale , comunicazione all’ing. C. del diniego di visto sul progetto di massima.
 
Conclusivamente, il PM ha chiesto che l’ingegnere B. Filippo sia condannato al pagamento , in favore del Comune di Castelbuono, della somma di € 71.082,67 (settantunomilaottantadue/67), maggiorata con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
 
L’importo della rivalutazione monetaria dovrà essere calcolato, per parte attrice,secondo le seguenti decorrenze:
 
·           quanto ad € 58.356,86, con decorrenza dal 16 febbraio 2005 (data di adozione della delibera della Giunta Municipale di Castelbuono n. 8);
 
·           quanto ad € 6.830,25, con decorrenza dal 13 settembre 2001 (data della determinazione dirigenziale n.47);
 
·           quanto ad € 2.548,81, con decorrenza dal 13 settembre 2001 (data della determinazione dirigenziale n. 46);
 
·           quanto ad € 3.346,75, con decorrenza dal 19 gennaio 2005 ( data della determinazione dirigenziale n. 2) .
 
Con memoria versata in atti in data 30 gennaio 2007, il convenuto ha dedotto che : la reale responsabilità del danno erariale è da ascrivere alla superficiale gestione da parte del Comune di Castelbuono del giudizio arbitrale promosso dall’ìngegnere C. e del successivo giudizio di impugnazione del lodo;
 
·           nella specie il Comune avrebbe dovuto eccepire, e non lo fece, che il pagamento del compenso del professionista incaricato era subordinato alla circostanza che il medesimo progetto fosse finanziato dalla Regione o a altri organi, così come previsto nella delibera di incarico;
 
·           il progetto non solo non è stato finanziato , ma non poteva esserlo , in quanto sprovvisto dei necessari pareri e nulla osta, che non vennero mai rilasciati né dall’Ente Parco né dagli altri enti di controllo;
 
·           il direttore e responsabile dell’area tecnica del 1°servizio (lav.pubbl.) era il geom. Venturella che aveva la qualifica funzionale di 7^ liv. e, quindi, una funzione direttiva ;
 
·           non v’è danno erariale, atteso che i corrispettivi professionali avrebbero dovuto essere inseriti, sin dall’epoca della delibera , a bilancio, se è vero come riconosciuto dagli arbitri e poi dalla Corte di Appello che la delibera era vincolante a prescindere dal finanziamento; 
 
·           l’azione è prescritta sia considerando la presunta omessa comunicazione , sia la presunta omessa vigilanza, atteso che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.
 
Alla odierna pubblica udienza il P.M. ha, in via preliminare, depositato in udienza documentazione da cui risulta che il geometra Venturella era inquadrato come sesto livello e non già come settimo; indi, nell’ illustrare e sviluppare il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ha insistito nelle domande già ivi formulate.
 
Il difensore del convenuto, dal suo canto, ha puntualizzato ed integrato la propria tesi difensiva, insistendo per la totale insussistenza di danno erariale nonché di colpa a carico del suo assistito.
 
Diritto
Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto B. Filippo.
 
 Su tale questione, deve in primo luogo osservarsi come il danno contestatogli deriva da un debito fuori bilancio, e precisamente dalla pronuncia emessa dal Collegio arbitrale, con la quale il Comune di Castelbuono è stato condannato al pagamento, in favore dell’ing. Vincenzo C., della somma di £. 78.166.160, maggiorata con gli interessi legali dal 27 maggio 1999 al soddisfo , e delle spese relative al giudizio arbitrale.
 
 Con sentenza n. 893/2004 del 14 luglio 2004 la locale Corte di Appello di Palermo ha, poi, dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione del lodo arbitrale, per mancanza dei presupposti previsti dal codice di rito.
 
In ottemperanza al lodo arbitrale, è stata pagata, dunque, al creditore la somma complessiva di € 58.356,86, oggetto della deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 8, adottata dal Consiglio di Castelbuono il 16 febbraio 2005 ( e poi, successivamente, sono state pagate somme correlate al contenzioso instauratosi).
 
 Si tratta di una tipica ipotesi di c.d. “danno indiretto”, la cui realizzazione coincide -per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio intende uniformarsi (in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.3/2003/QM del 30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003)- col momento di insorgenza dell’obbligo giuridico di risarcire il terzo, divenendo in tale data certa la diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione e perfezionata la fattispecie illecita produttiva di danno erariale; da tale momento, in assenza di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto (art.2935 del codice civile), ha inizio il decorso della prescrizione ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno.
 
Ora, se è vero che in caso di danno indiretto a carico di una P.A. il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa va individuato nel momento in cui sorge per l’ente pubblico l’obbligo di risarcire il terzo e contestualmente nasce il diritto di rivalsa verso il proprio dipendente od amministratore, ne consegue che, in caso di lodo arbitrale che abbia condannato la P.A. al pagamento di una somma di denaro in favore di un professionista per mancata corresponsione di una parcella, il danno erariale si intende concretizzato nel momento in cui il lodo è stato pronunziato, poichè il credito solo allora è divenuto certo, liquido ed esigibile (cfr., Corte dei Conti Sez. Appello per la Regione Siciliana, n. 242 del 30 novembre 2005). 
 
Nella specie, il debito entra come elemento negativo nel patrimonio dell’amministrazione causandone il depauperamento, essendo i crediti e i debiti tra gli elementi costitutivi del patrimonio.
 
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno erariale nei confronti del soggetto, cui il danno è riferibile come conseguenza del suo   comportamento gravemente colposo in violazione degli obblighi di servizio, non può che essere fissato alla data del passaggio in giudicato della pronunzia del Collegio Arbitrale, e precisamente con la sentenza n. 893/2004 del 14 luglio 2004 , con la quale la locale Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione del lodo arbitrale, per mancanza dei presupposti previsti dal codice di rito.
 
Ciò premesso non si è maturata alcuna prescrizione, e l’eccezione sollevata va , conseguentemente, respinta.
 
Passando al merito, come osservato, l’azione coltivata dalla Procura regionale trae le mosse dalla delibera n. 8 del 16 febbraio 2005 con cui il Consiglio Comunale di Castelbuono riconosceva un debito fuori bilancio di € 58.356,867 derivante dalla pronunzia emessa in sede di lodo arbitrale, passato in cosa giudicata   a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame pronunziata dalla Corte di Appello di Palermo, per il contenzioso instauratosi tra le parti, Ingegnere C. e Comune di Castelbuono.
 
Ora, non v’è dubbio che, a fronte di tale pagamento, il Comune non ha ricevuto alcuna utilitas, avendo pagato un progetto di massima ( per € 58.356,86), che si è rivelato del tutto inutile.
 
A ciò si aggiunga che a, seguito del contenzioso instauratosi tra le parti , il Comune ha dovuto risarcire altresì € 12.725,81 , di cui € 6.830,25 per spese del Collegio arbitrale ( cfr. determinazione del Comune di Castelbuono n. 47 del 13 settembre 2001) ed ancora € 2.548,81 (cfr. determinazione n. 46 del Comune di Castelbuono del 13.9.2001) ed € 3.346,75  ( cfr. determinazione n. 2 del 19 gennaio 2005) per spese di assistenza legale.
 
 Il danno, conclusivamente, da risarcire è costituito dalla complessiva somma di € 71.082,67.
 
Sotto un profilo causale, nella ricostruzione svolta dal PM, in parte condivisa da quest’organo giudicante,l’evento dannoso è causalmente riconducibile alla mancata comunicazione all’ing. C. del diniego del nulla- osta da parte dell’Ente Parco della Madonie, omissione ingiustificata, tenuto conto anche della tempestività con la quale l’Ente trasmise al Comune di Castelbuono il provvedimento negativo, con nota del 23 febbraio 1994.
 
La comunicazione all’ing. C. del provvedimento negativo dell’Ente Parco avrebbe, infatti, consentito l’immediata , ulteriore revisione degli elaborati progettuali, assumendo , inoltre, il valore di contestazione dell’operato del progettista,ai fini del pagamento delle relative competenze professionali.
 
Nella fattispecie in parola, il capo dell’ufficio tecnico comunale era l’ing. Filippo B..
 
La sua omessa attenzione alla comunicazione fatta dall’Ente Parco ha impedito di indurre il progettista ad una ulteriore rivisitazione del progetto ai fini di una concreta possibile utilizzazione.
 
Sotto un profilo subiettivo il medesimo aveva il dovere, in relazione alle funzioni esercitate , di comunicare al progettista la sussistenza di profili ostativi al perfezionamento della procedura.
 
E ciò, a maggior ragione, nella fattispecie che ne occupa laddove l’Ente Parco, nel suo provvedimento del 23 febbraio 1994, restituì gli elaborati progettuali evidenziando che l’integrazione degli elaborati- svolta dal professionista, ing. C.- ricalcava, pressoché fedelmente, i contenuti sostanziali del precedente progetto senza apprezzabili rivisitazioni conseguenziali alle valutazioni di impatto.
 
Dalla vicenda in esame emerge, infine, un’inefficace attività di controllo e verifica ( da parte dell’odierno convenuto) sulla regolarità dell’iter procedurale e sull’esecuzione degli atti del procedimento affidati al geometra Venturella.
 
La qualificazione professionale posseduta dall’ing. B. e l’assenza di cause giustificative connotano il comportamento del prevenuto come gravemente colposo per l’omessa , formale , comunicazione all’ing. C. del diniego di visto sul progetto di massima.
 
Ed infatti le indicazioni fatte dall’Ente Parco , ove comunicate all’ing. C., avrebbero potuto indurlo ad una più congrua, e soprattutto incisiva, rivisitazione degli elaborati progettuali, offrendo così all’Ente Parco la possibilità di concedere il nulla osta; in alternativa, ove il progetto di massima avesse ricevuto i medesimi “strali” da parte dell’Ente Parco, il Comune avrebbe potuto opporsi , con maggior possibilità di successo, alla richiesta di pagamento del progetto in parola.
 
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio, che il suddetto comportamento sia non solo in contrasto con norme e principi giuridici di piana applicazione, ma espressione di un atteggiamento di assoluta noncuranza per l’interesse finanziario dell’Amministrazione, connotandosi, pertanto, in termini di massima negligenza e come tale censurabile.
 
In ordine all’elemento soggettivo, quindi, la Sezione ritiene che la condotta dell’ odierno chiamato in giudizio, valutata alla stregua dell’elevazione della soglia minima di intensità richiesta dall’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come poi novellato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, risulti inescusabile e non sorretta da alcuna ragione o giustificazione legittima, tenuta in negligente e reiterata violazione di precisi obblighi di servizio, sanciti da norme di legge o contrattuali assolutamente chiare, inequivocabili, di non incerta interpretazione o applicazione, causativa di ben prevedibili e rilevanti danni all’erario comunale.
 
Il Collegio stima, poi, non conducenti le argomentazioni difensive rassegnate dal convenuto B. Filippo per giustificare il suo colposo comportamento.
 
Questi ha osservato che :
 
1.   la reale responsabilità del danno erariale è da ascrivere alla superficiale gestione da parte del Comune di Castelbuono del giudizio arbitrale promosso dall’ìng. C. e del successivo giudizio di impugnazione del lodo;
 
2.   nella specie, il Comune avrebbe dovuto eccepire, e non lo fece, che il pagamento del compenso del professionista incaricato era subordinato alla circostanza che il medesimo progetto fosse finanziato dalla Regione o a altri organi, così come previsto nelle delibera di incarico;
 
3.   il progetto non solo non è stato finanziato , ma non poteva esserlo,   in quanto sprovvisto dei necessari pareri e nulla osta, che non vennero mai rilasciati né dall’Ente Parco né dagli altri enti di controllo;
 
4.   il direttore e responsabile dell’area tecnica del primo servizio (lavori pubblici) era il geometra Antonio Venturella, che aveva la qualifica funzionale di 7 ^ livello e, quindi, una funzione direttiva e non già meramente esecutiva;
 
La prima censura appare priva di pregio in quanto il danno al Comune di Castelbuono è derivato: dal pagamento di una prestazione   resa da un professionista – che   si è rivelata inutile; dagli oneri che il contenzioso instauratosi ha determinato.
 
La seconda circostanza addotta dalla difesa, secondo la quale , nel giudizio arbitrale, non sarebbe stata “ mai sollevata la dirimente eccezione che il pagamento del compenso del professionista incaricato era subordinato alla circostanza che il medesimo progetto fosse finanziato …”,   è, del pari , priva di pregio.
 
Dallo stesso disciplinare di incarico, infatti, si evince che gli onorari per la esecuzione del predetto progetto di massima e del computo metrico e i relativi compensi accessori, sarebbero stati corrisposti al predetto professionista subito dopo la consegna degli elaborati. 
 
Al riguardo giova rappresentare che detto disciplinare è stato, con la delibera della G.M. n. 9 del 16 gennaio 1990 del Comune di Castelbuono- sottoscritta dal Sindaco- non solo approvato , ma anche “integralmente accettato “ dall’ente pubblico , il cui consenso risulta in tal modo compiutamente manifestato.
 
Non condivisibile si appalesa, poi, la terza censura svolta dalla difesa ed incentrata sul fatto che il progetto non solo non è stato finanziato ma non era finanziabile in quanto sprovvisto dei necessari nullaosta e pareri, atteso che, ovviamente, la mancanza del relativa nullaosta da parte dell’Ente Parco Madonie, ha impedito il normale iter amministrativo.
 
Infondata ( rectius, infondata in parte) appare la quarta doglianza avanzata nel riflesso che il direttore e responsabile dell’area tecnica del primo servizio (lavori pubblici) era il geometra Antonio Venturella, che aveva la qualifica funzionale di 7 ^ livello e, quindi, una funzione direttiva e non già meramente esecutiva.
 
Sul punto parte attorea, prima di iniziare la sua arringa accusatoria, ha depositato documentazione offerta in visione al difensore di parte convenuta (che ha accettato il contraddittorio), dalla quale si evince che, in effetti, la delibera con la quale il geometra Venturella avrebbe avuto il riconoscimento della settima qualifica funzionale, è stata annullata dalla Commissione Provinciale di controllo con decisione emessa nella seduta del 19 ottobre 1989,n. 52283/57831.
 
 Ciò, secondo il rappresentante dell’Ufficio che procede, consentirebbe di escludere qualsiasi imputazione di responsabilità a carico del geometra V., “attesa la natura meramente esecutiva dell’attività espletata dal tecnico, alle dirette dipendenze del convenuto”.
 
Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che la responsabilità è parziaria e che l’estensione della “vocatio in ius” a soggetti, originariamente non chiamati in giudizio, potrebbe essere ritenuta non conforme ai principi del giusto processo canonizzati dalla nuova formulazione dell’ art. 111 della Costituzione (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 2 maggio 2001 n. 389; nonché, in terminis, Sezione giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia 26 marzo 2001 n. 48).
 
Tuttavia, il magistrato contabile può ( recte, deve) tener conto delle concorrenti, eventuali, omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in giudizio, nonché del concorso nella causazione dell’illecito amministrativo – contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o non convenibili in giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80).
 
 Gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono, infatti, al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l’efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quelli di ipotetici corresponsabili; pertanto “la eventuale efficienza causale del comportamento dei ridetti soggetti potrà costituire oggetto della decisione in sede di merito o, eventualmente, di altro giudizio di responsabilità” (Corte dei Conti, sez. Puglia 14 maggio 2002 n. 356).
 
Alla luce degli atti non v’è dubbio , come argomentato dalla Procura attrice in udienza, che il Geometra Venuturella avesse la qualifica funzionale di livello 6° e non 7°.
 
Tuttavia , la posizione del predetto non appare del tutto esente da colpa.
 
Si rileva, infatti, che tutta la documentazione progettuale ed amministrativa era vistata dal geometra Venturella .
 
Con nota del 24 marzo 1992 l’ing. C. scriveva al geometra Venturella e, premettendo che erano intercorsi accordi verbali, comunicava gli stralci del progetto di massima e invitava il predetto geometra a valutare l’opportunità di trasmettere la documentazione per il visto all’Ente Parco.
 
Con nota del 16 novembre 2000 il Comune di Castelbuono inviava alla segreteria del Collegio arbitrale una memoria difensiva a firma del sindaco e dell’ex dipendente geom. Antonio Venturella, nella quale si precisava che il medesimo aveva intrattenuto numerosi rapporti verbali con l’ing. C. e che quest’ultimo era stato informato, sempre dal medesimo geometra ( Venturella) della mancata approvazione del progetto ed esse.
 
 Tali considerazioni però, contrariamente alla tesi difensiva, non scagionano completamente il B. , ma ne attenuano, eventualmente, la responsabilità; ed esse appaiono doverose per inquadrare la vicenda nel giusto contesto, anticipando che il danno quantificato dal PM a carico del solo convenuto, è certamente a lui ascrivibile ma in   parte qua.
 
Non può, pertanto, questo organo giudicante non tener conto del contributo causale riferibile al comportamento del geom. V. che , pur in presenza di scarne ( o inesistenti) direttive da parte del dirigente delegante, non fece altro che riferire verbalmente all’ingegnere C. che il progetto da lui presentato non era stato approvato da parte dell’Ente Parco, senza attivarsi per completare l’iter procedimentale.
 
Orbene, tenuto conto della suddivisione degli Uffici del Comune di Castelbuono ( cfr. art. 71 Statuto Comune Castelbuono) , rilevato che la gestione dell’attività tecnico amministrativa del Comune spettava all’interno dei singoli settori ai responsabili di settore, i quali “ sono coadiuvati nella gestione dai responsabili dei servizi all’uopo nominati”, la Sezione,nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, ritiene di stimare solo parzialmente imputabile all’odierno convenuto   la voce di danno, il cui addebito va, quindi, limitato a € 42.649,60, pari al 60% del danno arrecato al Comune di Castelbuono,oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT di cui all’art. 150 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, secondo le decorrenze indicate da parte attrice e fino all’effettiva pubblicazione della presente sentenza.
 
L’importo della rivalutazione dovrà essere, quindi calcolata con le seguenti decorrenze:
 
·    quanto ad € 35.014,11 ( pari al 60% di € 58.356,86) , con decorrenza dal 16 febbraio 2005 ( data di adozione della delibera della Giunta Municipale di Castelbuono n. 8);
 
·           quanto ad € 4.098,15 ( pari al 60% di € 6.830,25), con decorrenza dal 13 settembre 2001 ( data della determinazione dirigenziale n. 47);
 
·           quanto ad € 1.529,28 ( pari al 60% di € 2.548,81), con decorrenza dal 13 settembre 2001 (data della determinazione dirigenziale n. 46);
 
·           quanto ad € 2.008,05 (pari al 60% di € 3.346,75), con decorrenza dal 19 gennaio 2005 ( data della determinazione dirigenziale n. 2).
 
Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di deposito della presente decisione e fino al soddisfo.
 
 Alla condanna del convenuto consegue, peraltro, l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.
 
P.Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA,
 
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44870 del registro di Segreteria, respinta ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il sig. B. Filippo al pagamento,in favore del Comune di Castelbuono, della somma di    € 42.649,60, con   rivalutazione monetaria da applicare, con riferimento alle determinazioni comunali di pagamento, con le decorrenze indicate in   parte motiva.
 
A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data del deposito della presente pronuncia fino all’effettivo soddisfo.
 
Condanna inoltre detto convenuto alle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 232,14 ( duecentotrentadue/14).           
 
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007.
 
L’estensore                                                                        Il Presidente
 
F.to Guido Petrigni                                                F.to Fabrizio Topi
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
 
Palermo, 3 aprile 2007
 
    Il Funzionario di Cancelleria
 
    (Dott.ssa Rita Casamichele)
 
 
 
 

Lazzini Sonia

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