Ati: anche negli appalti di servizi vige la la necessità di indicazione delle quote di partecipazione

Lazzini Sonia 16/09/10
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La ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara di progettazione per mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI da parte dei singoli operatori

Può ben essere che la previsione di esatta indicazione delle quote di partecipazione assuma ancor maggiore pregnanza con riferimento agli appalti di lavori, stante il particolare regime di qualificazione che li caratterizza, ma ciò non toglie che regola del tutto analoga vale anche con riferimento agli appalti di servizi, come testimonia il chiaro tenore letterale dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006

Non può avere alcun rilievo il fatto che il disposto dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non sia stato richiamato nel bando di gara. Infatti si tratta di norma di rilievo pubblicistico di chiara natura imperativa che è volta a porre la stazione appaltante nelle migliori condizioni per verificare i requisiti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, con la naturale conclusione che la sua cogenza è piena a prescindere da un necessario richiamo negli atti di gara.

Il Comune di Follonica ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva con opzione per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione all’intervento denominato ex Ospedaletto. La gara veniva in una prima fase aggiudicata provvisoriamente al Ricorrente due Studio Associato tuttavia, anche in esito alla impugnazione proposta da Controinteressata srl avverso l’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Follonica con atto del 5 febbraio 2010 provvedeva ad annullare la precedente aggiudicazione provvisoria e a nuovamente aggiudicare provvisoriamente la gara, questa volta alla Controinteressata srl.

Avverso l’atto di annullamento in autotutela e nuova aggiudicazione provvisoria, nonché atti connessi, insorge parte ricorrente con il presente gravame, articolando nei confronti degli atti impugnati il seguente complesso motivo: 1 – “Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 2 del d.lgs. 162/06 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06 – Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Il Comune di Follonica si costituiva in giudizio per resistere al gravame, mentre la controinteressata Controinteressata srl spiegava altresì ricorso incidentale, proponendo le seguenti censure avverso gli atti di gara:

1 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 47, 48 e 49 e 76 e 77 del DPR 28.12.2000, n. 445. Eccesso di potere sotto il profilo della omessa e mendace dichiarazione resa dalla Ricorrente due in sede di gara in relazione alla status del prof. Ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 163/06. Manifesta illogicità. Disparità di trattamento e violazione del principio della par condicio”;

2 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 165/01. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 DPR 382 del 1980. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di legge. manifesta illogicità: disapplicazione e violazione dello stesso regolamento dell’Università di Parma”;

3 “Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara in relazione all’art. 41 del d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità ed irrazionalità. Mancata esclusione della controinteressata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del DPR 34 del 2000”;

4 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163/06 sotto altro profilo. Erronea formulazione della domanda di partecipazione alla gara per mancata indicazione delle quote di partecipazione”;

5 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163/06 sotto altro profilo. Eccesso di potere. Travisamento ed errata applicazione del bando di gara. Manifesta disparità di trattamento”;

6 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266. Mancata produzione DURC”;

7 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Mancata allegazione del documento Inarcassa e/o di certificato equipollente relativamente alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 163/06”.

Le parti hanno depositato memorie finali.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 giugno 2010, relatore il dr. **************, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha gravato l’atto di annullamento in autotutela di pregressa aggiudicazione di gara a proprio favore e contestuale aggiudicazione provvisoria alla società controinteressata, contestando sotto vari profili il motivo sostanziale posto dalla stazione appaltante alla base dell’atto di annullamento d’ufficio, e cioè la mancata tempestiva autorizzazione del prof. Ricorrente, quale professore universitario a tempo pieno, allo svolgimento di incarico extra-istituzionale. La controinteressata, nuova aggiudicataria della gara, ha poi proposto ricorso incidentale, tra l’altro facendo valere ulteriori motivi in base ai quali la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla procedura.

Il Collegio ritiene di dover procedere preliminarmente all’esame del ricorso incidentale, stante la sua potenziale natura paralizzante rispetto all’interesse al giudizio sul ricorso principale.

Nell’ambito del ricorso incidentale deve essere esaminato con priorità il quarto motivo di impugnazione. Con tale mezzo la ricorrente incidentale evidenzia come alla luce dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163 del 2006 i raggruppamenti temporanei d’imprese devono indicare, all’atto di partecipazione alla procedura di gara, le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa associata e la quota o percentuale di partecipazione. Avendo la Ricorrente due omesso di indicare del tutto le singole quote di partecipazione la stessa andava perciò solo esclusa dalla gara.

La censura è fondata.

Punto di imprescindibile partenza è il disposto normativo di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 a mente del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (cui si correla il successivo comma 13 dello stesso art. 37 nel senso che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”). Si tratta di disposto normativo chiaro ed esplicito, che non sembra lasciar dubbi alla conseguente necessità che costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato adempimento dell’obbligo di dichiarare le quote di partecipazione all’interno della compagine (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Lo Studio Associato Ricorrente due non ha contestato la mancata indicazione delle quote di partecipazione in sede di offerta ma, nella propria memoria del 3 giugno 2010, ha evidenziato che la previsione di cui all’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non era contenuta nella lex specialis di gara, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente incidentale riguarderebbe solo i lavori e non sarebbe applicabile agli appalti di servizi, che comunque varrebbe solo per i raggruppamenti di tipo verticale e non orizzontale e che nella specie poi si tratterebbe di ancor più peculiare appalto di progettazione.

Ritiene il Collegio che nessuno dei rilievi mossi dalla Ricorrente due sia convincente.

Non può avere alcun rilievo il fatto che il disposto dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non sia stato richiamato nel bando di gara. Infatti si tratta di norma di rilievo pubblicistico di chiara natura imperativa che è volta a porre la stazione appaltante nelle migliori condizioni per verificare i requisiti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, con la naturale conclusione che la sua cogenza è piena a prescindere da un necessario richiamo negli atti di gara.

Né sembra cogliere nel segno il rilievo secondo cui la regola invocata dalla ricorrente incidentale varrebbe solo per gli appalti di lavori. Può ben essere che la previsione di esatta indicazione delle quote di partecipazione assuma ancor maggiore pregnanza con riferimento agli appalti di lavori, stante il particolare regime di qualificazione che li caratterizza, ma ciò non toglie che regola del tutto analoga vale anche con riferimento agli appalti di servizi, come testimonia il chiaro tenore letterale dell’art. 37, comma 4, cit. D’altra parte la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare esplicitamente la necessità di indicazione delle quote di partecipazione con riferimento agli appalti di servizi (TAR Genova, sez. II, 3 febbraio 2010, n. 237; TAR Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910; TAR Torino, sez. II, 8 aprile 2008, n. 603).

Il disposto letterale dell’art. 37, comma 4, cit. non consente neppure di ritenere la regola da esso posta valida solo per un certo tipo di RTI, cioè per quelli verticali e non per quelli orizzontali, interpretazione che non sembra trovare nel disposto letterale della norma alcun aggancio e che è stata esclusa dalla giurisprudenza (TAR Genova, sez. II; 3 febbraio 2010, n. 237).

Infine ritiene il Collegio che “è sicuramente compatibile con la specificità dell’appalto di progettazione la previsione di cui all’art. 37 commi 2 e 4 d.lgs. n. 137 del 2006, dettata per gli appalti di servizi, in tema di raggruppamenti di concorrenti e di specificazione delle parti di servizio o di fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (TAR Genova, sez. II, 29 maggio 2008, n. 1150).

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso incidentale risulta fondato e deve essere accolto, potendo essere dichiarate assorbite le ulteriori censure in esso mosse. L’accoglimento del ricorso incidentale, che evidenzia come la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara di progettazione per mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI da parte dei singoli operatori, rende improcedibile il ricorso principale, nessuna utilità potendo trarre il ricorrente principale dal suo eventuale accoglimento, giacché anche in ipotesi di valutata fondatezza delle censure avverso la sua esclusione dalla gara parte ricorrente principale sarebbe comunque fuori della procedura per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del ricorso incidentale.

Dunque deve essere accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile per difetto d’interesse il ricorso principale. Ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2807 del 15 luglio 2010 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

 

N. 02807/2010 REG.SEN.

N. 00378/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 378 del 2010, proposto da:
****************, in proprio e quale associato e legale rappresentante di Ricorrente due Studio Associato, anche quale capogruppo e mandatario della costituenda ATI tra Ricorrente due Studio Associato e prof. arch. ****************, ing. ****************** tre, arch. ********************, ing. ***************** quattro, arch. *******************;

contro

Comune di Follonica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso l’avv. ************** in Firenze, via Gustavo Modena 23;

nei confronti di

Controinteressata S.r.l. – ******à di Ingegneria, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con le mandanti prof. arch. ************************ due e ing. ************************** tre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso l’avv. **************** in Firenze, via F. Baracca, 17;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale del 5.2.2010, comunicato via fax alla Ricorrente due con nota prot. 2251 del 5.2.2010, relativo alla gara di “appalto progettazione ex-Ospedaletto” con cui la Commissione di gara ha proceduto, in via di autotutela, all’annullamento del proprio verbale del 16.11.2009 nella parte in cui aggiudicava provvisoriamente alla Ricorrente due la gara per la mancanza di un requisito essenziale per la partecipazione alla gara ed al conferimento dell’incarico e contestualmente aggiudicava al secondo classificato (Controinteressata Srl – ******à di Ingegneria) l’appalto medesimo;

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, in favore della Controinteressata Srl – ******à di Ingegneria, ignoto ai ricorrenti;

– per quanto occorrer possa della nota prot. 959 del 19.1.2010, con cui il Servizio Lavori Pubblici – Servizio Gare e Appalti della città di Follonica richiedeva alla Ricorrente due di “trasmettere entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della presente il provvedimento dell’Università di Parma che, dando conto della natura occasionale dell’attività del Prof.Ricorrente, nell’appalto in oggetto, in relazione anche al fatto che lo stesso sia legale rappresentante di Ricorrente due, rimuova l’incompatibilità alla partecipazione alla gara ed al conferimento dell’incarico. In mancanza i tale provvedimento non saremo in grado di procedere all’aggiudicazione”;

– nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè ignoto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Follonica e di Controinteressata S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Follonica ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva con opzione per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione all’intervento denominato ex Ospedaletto. La gara veniva in una prima fase aggiudicata provvisoriamente al Ricorrente due Studio Associato tuttavia, anche in esito alla impugnazione proposta da Controinteressata srl avverso l’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Follonica con atto del 5 febbraio 2010 provvedeva ad annullare la precedente aggiudicazione provvisoria e a nuovamente aggiudicare provvisoriamente la gara, questa volta alla Controinteressata srl.

Avverso l’atto di annullamento in autotutela e nuova aggiudicazione provvisoria, nonché atti connessi, insorge parte ricorrente con il presente gravame, articolando nei confronti degli atti impugnati il seguente complesso motivo: 1 – “Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 2 del d.lgs. 162/06 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06 – Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Il Comune di Follonica si costituiva in giudizio per resistere al gravame, mentre la controinteressata Controinteressata srl spiegava altresì ricorso incidentale, proponendo le seguenti censure avverso gli atti di gara:

1 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 47, 48 e 49 e 76 e 77 del DPR 28.12.2000, n. 445. Eccesso di potere sotto il profilo della omessa e mendace dichiarazione resa dalla Ricorrente due in sede di gara in relazione alla status del prof. Ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 163/06. Manifesta illogicità. Disparità di trattamento e violazione del principio della par condicio”;

2 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 165/01. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 DPR 382 del 1980. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di legge. manifesta illogicità: disapplicazione e violazione dello stesso regolamento dell’Università di Parma”;

3 “Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara in relazione all’art. 41 del d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità ed irrazionalità. Mancata esclusione della controinteressata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del DPR 34 del 2000”;

4 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163/06 sotto altro profilo. Erronea formulazione della domanda di partecipazione alla gara per mancata indicazione delle quote di partecipazione”;

5 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163/06 sotto altro profilo. Eccesso di potere. Travisamento ed errata applicazione del bando di gara. Manifesta disparità di trattamento”;

6 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266. Mancata produzione DURC”;

7 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 d.lgs. 163/06. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Mancata allegazione del documento Inarcassa e/o di certificato equipollente relativamente alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 163/06”.

Le parti hanno depositato memorie finali.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 giugno 2010, relatore il dr. **************, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha gravato l’atto di annullamento in autotutela di pregressa aggiudicazione di gara a proprio favore e contestuale aggiudicazione provvisoria alla società controinteressata, contestando sotto vari profili il motivo sostanziale posto dalla stazione appaltante alla base dell’atto di annullamento d’ufficio, e cioè la mancata tempestiva autorizzazione del prof. Ricorrente, quale professore universitario a tempo pieno, allo svolgimento di incarico extra-istituzionale. La controinteressata, nuova aggiudicataria della gara, ha poi proposto ricorso incidentale, tra l’altro facendo valere ulteriori motivi in base ai quali la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla procedura.

Il Collegio ritiene di dover procedere preliminarmente all’esame del ricorso incidentale, stante la sua potenziale natura paralizzante rispetto all’interesse al giudizio sul ricorso principale.

Nell’ambito del ricorso incidentale deve essere esaminato con priorità il quarto motivo di impugnazione. Con tale mezzo la ricorrente incidentale evidenzia come alla luce dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 163 del 2006 i raggruppamenti temporanei d’imprese devono indicare, all’atto di partecipazione alla procedura di gara, le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa associata e la quota o percentuale di partecipazione. Avendo la Ricorrente due omesso di indicare del tutto le singole quote di partecipazione la stessa andava perciò solo esclusa dalla gara.

La censura è fondata.

Punto di imprescindibile partenza è il disposto normativo di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 a mente del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (cui si correla il successivo comma 13 dello stesso art. 37 nel senso che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”). Si tratta di disposto normativo chiaro ed esplicito, che non sembra lasciar dubbi alla conseguente necessità che costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato adempimento dell’obbligo di dichiarare le quote di partecipazione all’interno della compagine (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Lo Studio Associato Ricorrente due non ha contestato la mancata indicazione delle quote di partecipazione in sede di offerta ma, nella propria memoria del 3 giugno 2010, ha evidenziato che la previsione di cui all’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non era contenuta nella lex specialis di gara, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente incidentale riguarderebbe solo i lavori e non sarebbe applicabile agli appalti di servizi, che comunque varrebbe solo per i raggruppamenti di tipo verticale e non orizzontale e che nella specie poi si tratterebbe di ancor più peculiare appalto di progettazione.

Ritiene il Collegio che nessuno dei rilievi mossi dalla Ricorrente due sia convincente.

Non può avere alcun rilievo il fatto che il disposto dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non sia stato richiamato nel bando di gara. Infatti si tratta di norma di rilievo pubblicistico di chiara natura imperativa che è volta a porre la stazione appaltante nelle migliori condizioni per verificare i requisiti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, con la naturale conclusione che la sua cogenza è piena a prescindere da un necessario richiamo negli atti di gara.

Né sembra cogliere nel segno il rilievo secondo cui la regola invocata dalla ricorrente incidentale varrebbe solo per gli appalti di lavori. Può ben essere che la previsione di esatta indicazione delle quote di partecipazione assuma ancor maggiore pregnanza con riferimento agli appalti di lavori, stante il particolare regime di qualificazione che li caratterizza, ma ciò non toglie che regola del tutto analoga vale anche con riferimento agli appalti di servizi, come testimonia il chiaro tenore letterale dell’art. 37, comma 4, cit. D’altra parte la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare esplicitamente la necessità di indicazione delle quote di partecipazione con riferimento agli appalti di servizi (TAR Genova, sez. II, 3 febbraio 2010, n. 237; TAR Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910; TAR Torino, sez. II, 8 aprile 2008, n. 603).

Il disposto letterale dell’art. 37, comma 4, cit. non consente neppure di ritenere la regola da esso posta valida solo per un certo tipo di RTI, cioè per quelli verticali e non per quelli orizzontali, interpretazione che non sembra trovare nel disposto letterale della norma alcun aggancio e che è stata esclusa dalla giurisprudenza (TAR Genova, sez. II; 3 febbraio 2010, n. 237).

Infine ritiene il Collegio che “è sicuramente compatibile con la specificità dell’appalto di progettazione la previsione di cui all’art. 37 commi 2 e 4 d.lgs. n. 137 del 2006, dettata per gli appalti di servizi, in tema di raggruppamenti di concorrenti e di specificazione delle parti di servizio o di fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (TAR Genova, sez. II, 29 maggio 2008, n. 1150).

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso incidentale risulta fondato e deve essere accolto, potendo essere dichiarate assorbite le ulteriori censure in esso mosse. L’accoglimento del ricorso incidentale, che evidenzia come la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara di progettazione per mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI da parte dei singoli operatori, rende improcedibile il ricorso principale, nessuna utilità potendo trarre il ricorrente principale dal suo eventuale accoglimento, giacché anche in ipotesi di valutata fondatezza delle censure avverso la sua esclusione dalla gara parte ricorrente principale sarebbe comunque fuori della procedura per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del ricorso incidentale.

Dunque deve essere accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile per difetto d’interesse il ricorso principale. Ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso incidentale, ai sensi di cui in motivazione, e dichiara improcedibile il ricorso principale in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Primo Referendario, Estensore

*******************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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