Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica: ordinanza di rigetto in merito alla richiesta degli imputati a presenziare

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Con una ordinanza che ha fatto – e che farà – molto discutere, il Presidente della Corte d’Assise di Palermo ha rigettato la richiesta, promossa dalle difese, in merito alla partecipazione degli imputati durante l’escussione dibattimentale, in qualità di testimone, del Presidente della Repubblica, presso la sua sede istituzionale, nel processo sulla c.d. “trattativa Stato-mafia”.

Non sono solito anticipare il mio (sommesso) giudizio, demandandolo al suo giusto epilogo ma, in tal caso, premetto che la decisione mi sembra, sotto un profilo squisitamente tecnico-giuridico, corretta (checché antesignana).

Delle brevi premesse giuridiche per delineare l’argomento in discussione.

La qualità di “testimone”  (artt. 194 e ss. c.p.p.) può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto della prova ma che, al tempo stesso, non rivesta una delle qualifiche alle quali il codice di procedura riconduce l’incompatibilità a testimoniare (ad es. la qualifica di imputato). Tra i vari obblighi del testimone vi è quello di “rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”. Se tace su ciò che sa, afferma o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.). La deposizione è resa in dibattimento, nell’aula ove si svolge l’udienza/processo: ivi partecipano le parti processuali (imputati se lo richiedono espressamente, con loro difensori o a mezzo degli stessi; pubblico ministero, parte civile con difensore), l’organo giudicante (in tal caso il collegio della Corte d’Assise) con la presenza del “pubblico”. Infatti uno dei principi fondamentali del dibattimento è la pubblicità. La c.d. “pubblicità immediata” (vedasi Manuale Breve Dir. Proc. Pen. Giuffrè, 2009) è assicurata dalla modalità di svolgimento dell’udienza che, di regola, è aperta al pubblico. La “pubblicità immediata” subisce un’eccezione quando il Giudice dispone che si proceda “a porte chiuse”, in presenza di ipotesi previste tassativamente dalla legge.

 

Come ho anticipato, la deposizione del testimone è resa nell’aula processuale ove, di norma, sono presenti “fisicamente” gli imputati. Ma vi sono delle eccezioni anche in tal caso. La partecipazione al dibattimento nelle aule di udienza da parte degli imputati può avvenire, in alcuni casi previsti dalla legge, “a distanza” (vedasi art. 146 bis disp. att. c.p.p.): essi non sono presenti pragmaticamente nell’aula, bensì assistono alla stessa mediante l’attivazione di un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia carceraria “con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto” (cfr. art. cit.). Questo è il caso degli imputati “eccellenti” (Riina e Bagarella) nel processo in corso a Palermo.

Come la partecipazione degli imputati può avvenire “a distanza” così, in taluni casi, l’audizione del testimone può non intervenire nel luogo deputato, ossia l’aula di udienza, bensì in altra località. Sancisce l’art. 205 cod. proc. pen. che: “La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato”, ossia nel palazzo del Quirinale. Per tale modalità, prescritta dal primo comma dell’articolo citato, non vi è possibilità di derogare. Il codice prevede, per il vero, un altro caso in cui  l’esame (e contro-esame) del teste è in un luogo diverso dall’aula. L’art. 502 c.p.p. dispone, infatti, che: “In caso di assoluta impossibilità di un testimone…a comparire (nota: in udienza) per legittimo impedimento, il Giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova…L’esame si svolge…esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori” (nota: anche l’art. 498 bis c.p.p. che richiama l’art. 398 co. V bis c.p.p. sancisce un ennesimo caso, pur differente). 

Orbene la suddetta premessa giuridica era necessaria per comprendere la querelle in atto nel noto processo che si sta analizzando.

I difensori degli imputati avevano promosso un’istanza alla Corte, a favore dei propri assistiti,. per poter assistere, pur “a distanza”, durante l’audizione del prossimo ventotto ottobre, del Presidente della Repubblica. Richiesto il parere (non vincolante) ai Pubblici Ministeri come prevede la legge, quest’ultimi lo avevo espresso positivo. 

La Corte d’Assise, diversamente pronunciandosi, ha rigettato la richiesta-istanza con una motivazione che, come anticipato dagli organi di stampa, pone – secondo alcuni – una pietra miliare nella storia giudiziaria, regolando le modalità di deposizione in un processo penale che, per l’occasione, diventa “a porte chiuse” (nota: al di fuori dei casi già previsti dall’art. 472 c.p.p.)  I Giudici, per rigettare la richiesta in merito alla presenza degli imputati (detenuti e non) presso il Quirinale, ove si deve svolgere inderogabilmente l’audizione del teste, hanno richiamato l’ipotesi prevista dall’articolo 502 sopra citato. Se ho compreso bene il loro ragionamento, per quanto diffuso dalla stampa, hanno richiamato il combinato disposto degli artt. 205 e 502 sancendo che, in caso di testimonianze rese “nel luogo in cui si trova” il testimone (in tal caso presso il Quirinale),“l’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori”, ossia non devono esser necessariamente presenti. Per sostenere la presente circostanza hanno rilevato che la presenza degli imputati “in videoconferenza” è un sistema “previsto soltanto per le attività svolte nell’aula d’udienza e non per le attività processuali da svolgersi al di fuori di essa”. Infatti “altre attività” quali ad esempio “l’esperimento giudiziale” esterno, ovvero “l’ispezione dei luoghi” già non prevedono la necessità e l’obbligatorietà – della presenza – degli imputati (“e tra queste rientra un esame testimoniale che dev’essere reso, per legge, in una sede in cui gode di una particolare immunità di “natura istituzionale”). L’altro richiamo della Corte d’Assise è, come visto, all’art. 205 c.p.p., ossia al luogo particolare in cui il processo si trasferirà per un giorno: il palazzo del Quirinale ove il Presidente della Repubblica esercita le sue funzioni. Anche in tal caso esiste “una immunità riconosciuta alla sede” che impedisce l’accesso delle Forze dell’Ordine “esterne”, invece presenti durante i processi nelle ordinarie aule giudiziarie. La conseguenza sarebbe, in tal caso, l’impossibilità per il Giudice di “assicurare l’ordine durante l’udienza”. Per quanto concerne, poi, il divieto alla presenza del pubblico, sarebbe sancito non solo dall’art. 502 co. II c.p.p., come già richiamato dalla Corte nella sua ordinanza  – che “esclude la presenza del pubblico” – ma, a mio avviso, anche dall’art. 472 c.p.p. con cui il Giudice può disporre che il dibattimento, od alcuni atti di questo, possano svolgersi “a porte chiuse” (ad es. quando “può nuocere al buon costume” ovvero “quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato” ma anche per altre circostanze).

Soffermandoci sull’iter logico-giuridico che ha seguito la Corte d’Assise con la sua ordinanza, è stato interpretato, richiamandolo, l’art. 502 del codice di procedura penale per “impedire” secondo le difese, ovvero legittimamente rigettare secondo l’organo giudicante, la richiesta degli imputati di presenziare durante l’escussione, in qualità di teste, del Presidente della Repubblica, essendo “il diritto di difesa comunque adeguatamente assicurato dall’assistenza tecnica e dalla facoltà di proporre domande da parte dei difensori che lo esercitano anche in forza di un potere di rappresentanza legale e convenzionale”. 

Legittimamente, ad avviso dei difensori degli imputati e di autorevoli giuristi che si sono pronunciati sul punto, questa ordinanza presta il fianco a più censure (suscitando perplessità anche nei Pubblici Ministeri – dicitur) giacché va a comprime il diritto di difesa sfociando conseguentemente in una nullità prevista dall’art. 178 c.p.p. (nello specifico lett. c) che coinvolgerà l’intero procedimento penale.

Come ho già anticipato, personalmente ritengo (giudizio scevro da ragioni di “opportunità”) che la deliberazione sia corretta. 

La Corte d’Assise, nel pronunciarsi in tal modo, ha esteso l’interpretazione (del combinato disposto) degli articoli 205 e 502 c.p.p. Non trattasi, a mio avviso, di interpretazione analogica (nota: procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non previsti espressamente dalla legge, estendendo ad essi la disciplina dettata per circostanze simili o altrimenti desunta da principi generali del diritto) che peraltro è vietata dall’art. 14 delle pre-leggi (disp. sulla legge) del codice penale ma è discutibile, nella sua applicazione, per la “procedura penale”. 

Il contenuto di tale decisione – nello specifico un’ordinanza – potrebbe tranquillamente paragonarsi a quello di una sentenza allorché l’organo giudicante, nel pronunciarsi, delibera su un fatto-reato con una nuova interpretazione, differente dalle precedenti . Nulla di cui “scandalizzarsi” dal momento che le ordinanze, così come le sentenze, possono esser impugnate nelle giuste sedi. Non ritengo, ancora, che la Corte d’Assise abbia deciso in tal senso per “ragion di Stato” ovvero di “opportunità” istituzionale: il presente rilievo è suffragato dalla circostanza che, a richiesta di parte, la stessa Corte aveva in precedenza ammesso come teste il Presidente della Repubblica. Certo trattasi di una interpretazione che fa discutere ma affronta un nuovo ed “anomalo” caso, colmando quel presunto horror vacui che nel diritto non dovrebbe esistere. Si aggiunga, a conclusione e come corollario, che “l’oggetto” (rectius: le circostanze) su cui il Presidente della Repubblica dovrà deporre, non riguardano “direttamente” il processo in corso: nulla vieta, peraltro, che un teste possa, astrattamente, esser risentito in udienza qualora ve ne fosse la necessità.

 

Alessandro Continiello, avvocato del Foro di Milano

Alessandro Continiello

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