Assunta Russo, sentenza del Giudice di Pace di Salerno sul risarcimento danni

Vingiani Luigi 16/12/10
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Con una recente decisione del Giudice di Pace di Salerno è stata riconosciuta la responsabilità precontrattuale della società  finanziaria per non aver concesso “arbitrariamente”  un modesto finanziamento ad un libero professionista.  

La società riteneva che rientrasse nell’esercizio della libera attività imprenditoriale ogni valutazione sulla concedibilità o meno del finanziamento.

L’attore lamentava un danno all’immagine per il mancato finanziamento soprattutto perchè era già cliente della società che con separata missiva gli aveva attestato affidabilità.  

Il giudice di pace ha ritenuto ,invece, che in applicazione dei doveri di buona fede e correttezza e tenendo conto delle modalità delle trattative , non possa essere consentito nel nostro ordinamento di rifiutare una prestazione senza addurre alcuna motivazione.

Alle norme che regolano, in modo analitico e circostanziato, la formazione e l’esecuzione del contratto si accompagnano altre norme,le quali formulano un generale criterio di comportamento delle parti contraenti. Sono le norme che impongono loro di comportarsi,l’una nei confronti dell’altra, secondo buona fede: buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337); buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366); buone fede nella esecuzione del contratto (art. 1375); buona fede, se si tratta di contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, in pendenza della condizione (art. 1358); buona fede nell’opporre l’eccezione di inadempimento (art. 1460, comma 2°). 

La buona fede nell’esecuzione del contratto importa l’obbligo di informazione su circostanze sopraggiunte che la controparte non è in grado di conoscere. Così se la prestazione di una parte sta per diventare temporaneamente o definitivamente impossibile (si pensi alla somministrazione di beni, come l’energia elettrica, o di servizi, come i trasporti di linea, che viene temporaneamente sospesa o che cessa per ragioni interne all’impresa del somministrante), la parte dovrà darne pronta notizia all’altra, per consentirle di procurarsi altrimenti la prestazione o, comunque, di attrezzarsi in modo da non subire danno. In rapporto alla fideiussione omnibus sono a suo luogo indicati doveri di informazione incombenti sulla banca. 

La violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto può anche configurasi come abuso del diritto: accade quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati. Egli, ad esempio, vuole sciogliersi da una vendita che ritiene per sè non vantaggiosa e, per poterne ottenere la risoluzione, esige il prezzo scegliendo ad arte il momento di una temporanea difficoltà economica del compratore (che non potrà più adempiere dopo l’altrui domanda di risoluzione).

 

Avv. *************

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALERNO

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Giudice di Pace dott. ************** ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. «rg» riservata all’udienza del 2.10.2008

 

TRA

avv. «attore», «avv_Attore» presso il cui studio elettivamente domicilia in «studio»

ATTORE

E

«compagnia» rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati «avv_compagnia» e dom.ta in «studio_2».

CONVENUTA

nonchè

«convenuto» «domicilio»

CONVENUTA

 

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Con atto di citazione debitamente notificato in data «notifica», «attore» conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, «convenuto» e «compagnia», al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e NON PATRIMONIALI riportati a seguito della mancata accettazione di una pratica di finanziamento relativa all’acquisto , preso il negozio Bricocenter di Salerno, di un climatizzatore Samsung del valore di euro 699,00.-

All’udienza di prima comparizione si costituivano i convenuti che impugnavano e contestavano la domanda chiedendone il rigetto. In particolare parte convenuta «convenuto», chiariva che si era limitata a trasmettere la pratica di finanziamento e che non aveva alcuna responsabilità sulla mancata accettazione da parte della Findomestic.

L’altra convenuta «compagnia», eccepiva che il contratto era subordinato all’accettazione e che la stessa era un’esplicazione di un’autonomia decisionale assoluta ed insindacabile.

Assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, acquisita la documentazione prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 2.10.2008 veniva riservata a sentenza

*********

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.-

Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore che la legittimazione passiva delle società convenute.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei confronti soltanto della «compagnia» e nei limiti di cui in motivazione .

Va esclusa invece ogni responsabilità a carico della «convenuto» che si è limitata a trasmettere la domanda di finanziamento senza aver tenuto alcun comportamento causale sulla mancata accettazione.

Nella prova testimoniale espletata, dalla deposizione di «testi» ********************************** sono emerse circostanze chiare e precise, sia sulle circostanze dell’accertamento che sulle circostanze di tempo e di luogo, corrispondenti a quelle indicate nell’atto di citazione. In particolare è emerso che l’attore aveva richiesto un finanziamento ben pubblicizzato all’interno della Bricocenter, e che lo stesso era stato rifiutato senza alcuna motivazione dalla Findomestic.

Il thema decidendum, – esclusa l’applicabilità alla fattispecie di offerta al pubblico di cui all’art.1136 c.c. giacchè nella richiesta di finanziamento era precisato che la richiesta di finanziamento era soggetta ad approvazione – è quello di accertare se nel nostro ordinamento nell’ambito dei rapporti precedenti e contestuali alla stipula di un contratto già prestampato, sia (ancora) consentito ad una sola parte, quella più forte, l’esercizio di un diritto meramente potestativo di accettazione o rifiuto di un contratto senza alcuna motivazione o se invece , contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, nell’ambito delle trattative e nell’esecuzione del contratto sia, invece, obbligatorio comportarsi secondo buona fede e correttezza.

La “buona fede” esprime un dovere: il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. Ha perciò, il medesimo significato di quel più generale dovere di correttezza che il codice civile impone al debitore e al creditore (art. 1175). Per distinguere questo concetto della buona fede come dovere di comportamento dalla buona fede come stato soggettivo si parla comunemente di buona fede contrattuale o di buona fede oggettiva. 

Il dovere generale di buona fede contrattuale ha, come quello ancor più generale di correttezza fra debitore e creditore (che vale per tutte le obbligazioni, e non solo per le obbligazioni da contratto), la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge, per analitica che sia, non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l’una a danno dell’altra.

La legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta (“la legge non lo vieta, dunque posso farlo”), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio (“la legge non lo impone, dunque posso non farlo”).

Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge; si realizza, come si dice, la “chiusura” del sistema legislativo, ossia offre criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale.

Le regole, non scritte, della correttezza e della lealtà sono regole di costume: corrispondono a ciò che un contraente di media correttezza o lealtà si sente in dovere di fare o di non fare; e si dovrà tenere conto del livello medio di correttezza di quel dato settore economico o sociale cui il contratto si riferisce (ad esempio, il settore del credito, quello delle assicurazioni, quello della compravendita delle automobili usate e così via).

Spetta al giudice stabilire, in concreto, ciò che è secondo buona fede o è contrario alla buona fede; ma il giudice non si avvale di un proprio concetto di correttezza o di lealtà; deve tenere conto delle regole del costume, che possono essere molto più elastiche e spregiudicate del suo personale concetto di correttezza. 
L’applicazione della clausola generale di buona fede non è, se non in senso quanto mai lato, applicazione della legge; è, propriamente, applicazione di regulae iuris create dal giudice, a ciò abilitato dalla legge. 

Diritto giurisprudenziale significa diritto che nasce dalla considerazione dei casi concreti, ma non equivale a giustizia caso per caso. L’uso che la nostra giurisprudenza ha fatto della clausola generale del danno ingiusto di cui all’art. 2043 mostra come anche la giurisprudenza, non meno della legislazione, proceda per grandi tipizzazioni della fattispecie: essa ha, in successione di tempo, creato la regula iuris per cui è danno ingiusto la lesione di un diritto assoluto, poi quella per cui è tale anche la lesione di un diritto relativo, ora manifesta la tendenza a ravvisare l’ingiustizia del danno nella lesione di un interesse meritevole di tutela. 

Alle norme che regolano, in modo analitico e circostanziato, la formazione e l’esecuzione del contratto si accompagnano altre norme,le quali formulano un generale criterio di comportamento delle parti contraenti. Sono le norme che impongono loro di comportarsi,l’una nei confronti dell’altra, secondo buona fede: buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337); buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366); buone fede nella esecuzione del contratto (art. 1375); buona fede, se si tratta di contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, in pendenza della condizione (art. 1358); buona fede nell’opporre l’eccezione di inadempimento (art. 1460, comma 2°).

La buona fede nell’esecuzione del contratto importa l’obbligo di informazione su circostanze sopraggiunte che la controparte non è in grado di conoscere. Così se la prestazione di una parte sta per diventare temporaneamente o definitivamente impossibile (si pensi alla somministrazione di beni, come l’energia elettrica, o di servizi, come i trasporti di linea, che viene temporaneamente sospesa o che cessa per ragioni interne all’impresa del somministrante), la parte dovrà darne pronta notizia all’altra, per consentirle di procurarsi altrimenti la prestazione o, comunque, di attrezzarsi in modo da non subire danno. In rapporto alla fideiussione omnibus sono a suo luogo indicati doveri di informazione incombenti sulla banca.

La violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto può anche configurasi come abuso del diritto: accade quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati. Egli, ad esempio, vuole sciogliersi da una vendita che ritiene per sè non vantaggiosa e, per poterne ottenere la risoluzione, esige il prezzo scegliendo ad arte il momento di una temporanea difficoltà economica del compratore (che non potrà più adempiere dopo l’altrui domanda di risoluzione).

Nessun dubbio può sussistere per l’ipotesi in cui la trattativa sia stata preceduta da un programma contrattuale, che è già di per sé un contratto: in tal caso, il comportamento delle parti in pendenza della trattativa potrà essere valutato come esecuzione di un contratto, e si potrà parlare di responsabilità contrattuale se è nella misura in cui l’omessa informazione o la rottura della trattativa possa essere qualificata come inadempimento di una obbligazione nascente dal programma di contratto. Ed altrettanto va detto per la violazione degli ulteriori doveri, che talvolta sono previsti nel programma contrattuale, spesso in modo molto minuzioso.

Una specifica ipotesi di responsabilità precontrattuale è prevista dall’art. 1338: la parte che, conoscendo, o dovendo conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza, l’esistenza di una causa di invalidità del contratto (si è accorta, ad esempio, dell’errore nel quale è incorsa), è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità o nell’efficacia del contratto.

Orbene nel caso in esame la società convenuta senza alcun motivo ha rifiutato un finanziamento ad un professionista nonostante un reddito adeguato al prestito richiesto e nonostante lo stesso fosse già suo cliente.

Con tale illecito comportamento, reiterato nel tempo, determinato dall’abuso di una posizione dominante, ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando la violazione sia dell’art. 1175 cc che della legge 281/98 posta a tutela del consumatore .

La stessa ,inoltre,va condannata , anche al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non causati all’attore per l’illegittimo comportamento tenuto e per la palese violazione delle norme di correttezza e buona fede a cui era tenuta nella conclusione e nell’adempimento del contratto.

Il risarcimento dei danni,in conformità all’orientamento giurisprudenziale più recente, può essere riconosciuto in tutti quei casi in cui sussistano le seguenti condizioni: ingiustizia del danno secondo i parametri dell’art. 2043 c.c.;nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenze dannose; consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno. (Trib.Milano 21/10/1999).

Tutte queste condizioni possono essere ravvisate nel caso di specie che, incidendo sull’esplicazione delle normali attività connesse, non solo con i rapporti lavorativi, ma anche sociali e familiari, può essere ricondotto sia al danno alla vita di relazione che al danno alla serenità familiare.

Il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 cc. Anche equitativamente .

Relativamente all’art. 1226 c.c. si osserva che alla liquidazione dei danni in via equitativa si può ricorrere sia nell’ipotesi in cui manchi la prova del loro preciso ammontare per la possibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, sia in caso di notevole difficoltà di una precisa quantificazione.(Cass. 11.2.1998 n.1382).

La suddetta prova può essere conseguita anche con le presunzioni semplici previste dagli artt.2727 e 2729 c.c. e con apprezzamenti di probabilità con riferimento all’id quod plerumque accidit. (Cfr. Cass. 18.10.1984 n.5259;Cass.29.4.1986 n. 2957;Cass.23.1.1988 n.836).-

La prova del danno non patrimoniale può essere data invero anche a mezzo di presunzioni [ v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ) , le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità ( v. Cass., Sez, Un. , 24/3/2006, n. 6572 ) e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio dì rango wsecondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e «più debole» rispetto alla prova diretta o rappresen­tativa.

Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stre­gua di quella legale la presunzione vale invero nel ca­so a sostanzialmente facilitare 1’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova con­traria.

La Suprema Corte ha più volte affermato che «la pre­sunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbiso­gna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata ( cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova ) , essa ha la medesima effica­cia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto 1’una e 1 ‘al­tra trasferiscono a colui, contro il quale esse depon­gono, 1 ‘ onere della prova contraria» ( così Cass., 27/11/1999, n. 13291 ).

Da tale considerazione consegue il ritenere la par­te onerata ex art. 2697 cc. sollevata dal provare il fatto previsto { che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il «fatto base» ) . Ed altresì che, come per quella lega­le, anche per la presunzione semplice in assenza di prova contraria ( quando, come nel caso, ammessa ) il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

In definitiva:

a) va quindi dichiarata la esclusiva responsabilità della «compagnia» «veicolo_Conv»«targa_Conv» nel verificarsi dei danni per cui è causa , stante la colpevolezza per non aver tenuto un comportamento idoneo alle circostanze e per la violazione delle norme di correttezza e buona fede nell’adempimento di un contratto.

b) Riconosciuta l’esistenza del danno esistenziale , precisato che detto danno è poi suscettibile di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze sopra descritte, ritiene questo giudicante che il danno esistenziale sofferto dall’attore, vada quantificato complessivamente nella misura di euro 250,00.

c) A detto importo devono aggiungersi gli interessi al tasso legale diretti a coprire ed a compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene. Tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell’arricchimento e comunque dal fatto «giorno» e fino all’effettivo soddisfo.

d) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

e) Per le ragioni della decisione. sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l’attore e la Bricocenter.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. **************, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da «attore» nei confronti di «compagnia» e di «convenuto», così provvede:

  1. Accerta la responsabilità precontrattuale della «compagnia» per violazione delle norme di buona fede e correttezza ed abuso di posizione dominante nel contratto di finanziamento per cui è causa.

  2. Condanna «compagnia» al risarcimento dei danni in favore di «attore» nella misura di complessivi «danno_a_cose_liquidato» euro 250,00 oltre gli interessi legali dal fatto fino al saldo;

  3. Condanna «compagnia» alla rifusione in favore di «attore» delle spese processuali da quest’ultimo sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi €. «totale_competenze» 500,00 di cui Euro 50,00 «totale_spese» per spese Euro 250,00 «diritti» per diritti ed €. «onorari» 200,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (soltanto sull’importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili .

  4. Rigetta la domanda nei confronti di «convenuto».

  5. Compensa interamente tra l’attore «attore» e «convenuto» le relative spese di giudizio.

 

Così deciso in SALERNO lì 13/12/2010 Il Giudice di Pace

Avv. **************

Vingiani Luigi

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