Assemblea “mista”: come si convoca senza una disposizione?

In assenza di specifica disposizione regolamentare, come è possibile convocare una valida assemblea “mista”? Commento a sentenza

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riferimenti normativi: art.  66 disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Padova, Sez. I, Sentenza del 18/03/2022, n. 551

Tribunale di Taranto -sez. I civ.- sentenza n. 574 del 11-03-2025

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Indice

1. La vicenda: la convocazione dell’assemblea in modalità mista


Due condomine ricevevano l’avviso per partecipare a un’assemblea condominiale straordinaria, prevista in modalità mista (presenza fisica e videoconferenza) per discutere vari punti, tra cui una diffida legale, conformità edilizia e la nomina del nuovo amministratore. Successivamente le due condomine si rivolgevano al Tribunale chiedendo espressamente di dichiarare la nullità o disporre l’annullamento della convocazione dell’assemblea straordinaria del medesimo condominio e delle deliberazioni in essa assunte; condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali. Le attrici contestavano la legittimità della modalità mista, sostenendo che questa non fosse prevista dall’art. 66 disp. att. c.c., né dal regolamento condominiale, né approvata da una delibera della maggioranza. Venivano poi sollevate obiezioni circa la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, in particolare per l’assenza di trascrizione dei nomi di tutti gli aventi diritto e per il mancato controllo della legittimazione dei delegati. Le attrici sostenevano pure come le delibere riguardassero beni privati, come il lastrico solare. Infine contestavano la validità della nomina, poiché ritenuta applicabile solo a società di persone. In ogni caso sostenevano che il legale rappresentante della società non possedesse i requisiti di legge. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

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2. La questione


In assenza di specifica disposizione regolamentare, il consenso della maggioranza è essenziale per legittimare la convocazione di un’assemblea mista?

3. La soluzione


Il Tribunale ha respinto la richiesta di annullamento, ritenendo che non ci fossero motivi validi per dichiarare irregolare la convocazione dell’assemblea. Il giudicante ha sottolineato, in particolare, che lo svolgimento delle assemblee in modalità “mista” (sia in presenza che online) non è contrario all’articolo 66 disp. att. c.c. Pur non prevedendo esplicitamente tale modalità, il suddetto articolo non introduce alcun divieto specifico in merito. In ogni caso il Tribunale ha notato che la decisione sulla possibilità di ricorrere alla riunione in videoconferenza era già stata approvata all’unanimità dei presenti, rendendola valida e parte integrante del regolamento condominiale.
Come ha notato il decidente, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale era completo e conforme alle normative, poiché conteneva tutte le informazioni necessarie per consentire ai condomini di partecipare correttamente all’incontro, come il link per la partecipazione online e le istruzioni per accedervi. Inoltre il Tribunale ha notato che i condomini non hanno sollevato obiezioni prima che si svolgesse l’assemblea.
In ogni caso il giudice barese ha sottolineato che coloro che avevano impugnato la convocazione non sono riusciti a provare un danno concreto derivante dalle modalità di convocazione (in modalità mista, cioè sia in presenza che telematicamente). Il Tribunale ha respinto anche tutte le altre obiezioni risultate infondate.

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4. Le riflessioni conclusive


L’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. dispone che “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. Tale diposizione non vieta la convocazione e tenuta delle assemblee condominiali in modalista “mista”, ovvero in presenza e da remoto in videoconferenza.
Come è stato già osservato nell’avviso di convocazione, l’amministratore dovrà indicare, oltre ai requisiti per il collegamento e di abilitazione alla riunione a distanza, anche l’avvertenza che ciascun condomino potrà far pervenire il proprio dissenso entro un certo termine e, in difetto, il silenzio si interpreterà come consenso allo svolgimento con modalità da remoto o, comunque, mista (Trib. Padova 18 marzo 2022, n. 551). Il consenso però potrebbe essere espresso anche verbalmente dai condomini presenti in apertura di assemblea con dichiarazione poi trascritta nel verbale dell’assemblea. In ogni caso nell’assemblea mista le parti sono libere di partecipare in luogo fisico oppure di collegarsi da remoto. L’avviso di convocazione deve indicare quindi sia il luogo fisico della riunione sia la piattaforma. Naturalmente è possibile che l’assemblea finisca per svolgersi solamente con la partecipazione dei condomini in videoconferenza
Nel caso esaminato i condomini (compreso le attrici) hanno avuto la possibilità di sollevare eventuali obiezioni prima dell’assemblea. Non hanno però fornito prove specifiche che dimostrassero che la modalità adottata per l’assemblea (un incontro ibrido, che consente di partecipare sia fisicamente che virtualmente) avesse danneggiato effettivamente i loro diritti o la loro capacità di partecipare all’assemblea.

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