Assegno di divorzio: riduzione in caso di nuovo matrimonio e sopraggiunta paternità del soggetto onerato

Scarica PDF Stampa

“Ove a sostegno di una richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri”.

Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria”.

Questi i principi di diritto che la Corte di Cassazione ha ribadito con sentenza Cass, I sez. civ., del 19/03/2014 n. 6289, attraverso la quale ha ritenuto correttamente motivata, cosi confermandola in pieno, la sentenza con la quale la Corte d’Appello disponeva la riduzione pari alla metà dell’assegno divorzile, tenuto conto, principalmente, dei sopravvenuti maggiori oneri a carico del soggetto obbligato, determinati  dal nuovo matrimonio e dalla sopraggiunta paternità.

 

La vicenda giunta all’esame del Supremo Collegio prende l’avvio da una sentenza con la quale il tribunale  pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile, disponendo l’affidamento congiunto del figlio con collocazione presso la casa paterna, mentre riconosceva alla ex moglie il diritto all’assegno di divorzio. Avverso la sentenza ricorreva in appello l’ex marito, ottenendo  una pronuncia con la quale i giudici, premessa la disparità economica tra le parti, disponevano la riduzione pari alla metà dell’assegno divorzile sulla base di elementi giustificativi costituiti dal sopraggiunto aggravio economico dell’onerato e dalla sussistenza della concreta attitudine al lavoro della ex moglie, in rapporto alla giovane età, al possesso della specializzazione come parrucchiera, alle conoscenze linguistiche, e tenuto conto della proprietà dell’immobile da lei abitato  e  della durata del matrimonio.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in Cassazione la ex moglie, lamentando  la violazione della art 5, comma 6 legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d’Appello basato la determinazione dell’assegno su apprezzamenti astratti e probabilistici e sostenendo altresì come la nascita di un figlio non  potesse comprimere il diritto all’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado, ritenuta correttamente motivata in quanto, si legge in sentenza: nella specie, la circostanza di un nuovo matrimonio e della nascita di un figlio è stata correttamente valutata come giustificativa della modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento, in correlazione con l’altra circostanza dell’essere il F. onerato in via esclusiva del mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio, e di una situazione reddituale.

Nella sentenza in commento  viene affrontata  la materia concernente  l’assegno di divorzio, che rappresenta uno dei  diritti patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio,   la cui  disciplinata è contenuta nell’art. 5, comma 6, della legge del 1970 n. 898, il quale  stabilisce che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi  e valutati tutti questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo a carico di un coniuge di versare un assegno periodico a favore dell’altro quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive. Detto assegno assolve ad una funzione  eminentemente assistenziale, che si   ripercuote sulla identificazione dei parametri che ne permettono la quantificazione. Si precisa che, secondo la Cassazione , i criteri di cui al citato articolo 5   servono a moderare e diminuire la somma determinata in astratto potendo pure azzerarla, qualora il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio risulti incompatibile con detti parametri (Cass.  16.05.2005 n. 10210).

Fatta questa premessa, si  evidenzia come dalla sentenza n. 6289  si evince che  il  ragionamento condotto  dal Supremo Collegio verte su tre punti fondamentali.

–         Il primo punto è costituito dalla determinazione dell’assegno.

 A tal riguardo  la Cassazione sottolinea come   sia esente da censure la pronuncia dei giudici di secondo grado, i quali,  correttamente,  hanno accertato, in via preliminare, l’inadeguatezza di mezzi della ex moglie, per poi procedere alla quantificazione dell’assegno divorzile, giustificatamente rimodulato nella sua misura, in funzione non di astratti e probabilistici apprezzamenti come pure lamentato della donna,  ma di elementi concreti, dando così applicazione ai  parametri di riferimento forniti dall’art. 5, comma 6, della legge del 1970 n.898,  in conformità ai principi espressi in materia  dalla Cassazione, nella sentenza n. 20582 del 2010 nella quale si legge: il giudice  chiamato a decidere sull’attribuzione dell’assegno di divorzio, deve innanzi tutto verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio (Cass. 19 marzo 2003 n. 4040).

E’ dunque solo la nozione di adeguatezza dei redditi a postulare un esame comparativo della – attuale – situazione reddituale e patrimoniale del richiedente con quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza (che tenga peraltro conto anche dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, i quali, quantunque successivi alla cessazione della convivenza, costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio,Cass. 17 novembre 2006 n. 24496).

-Il secondo punto trattato dal Supremo Collegio riguarda l’incidenza, sulla misura dell’assegno, degli eventi relativi alla costituzione di una nuova famiglia e conseguente paternità del soggetto onerato.

 A tal proposito   va precisato  come  l’assegno divorzile può subire variazioni non solo per il mutato potere di acquisto della moneta , ma anche in seguito al cambiamento della situazione di bisogno del creditore o delle condizioni economiche del debitore. La liquidazione dell’assegno è infatti soggetta alla clausola rebus sic stantibus, secondo una regola comune a tutte le prestazioni volte a soddisfare i bisogni di vita della persone (Auletta. Diritto di famiglia, terza ed. 1995, con richiamo a App. Palermo 30.11.88).

La sentenza n. 6289 in esame, nel ribadire principi già enunciati nella sentenza  n. 4551 del 2012,  coma già precisati in apertura del presente commento,  riconferma il pieno distacco da quell’indirizzo di segno opposto, tendente  a negare rilevanza alla costituzione di una nuova famiglia del soggetto obbligato, che si era delineato in passato e del quale appare significativa   la sentenza Cass., civ., sez. I  22/11/2000 n.15065, nella quale si legge: la  formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole.

 Da tale orientamento il Supremo Collegio si era già discostato con successive pronunce, tra le quali si può segnalare la sentenza Cass civ  12.10.2006 n. 21919 dove si afferma il principio secondo il quale: ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio assume rilievo la circostanza che l’ex coniuge, onerato della corresponsione dell’assegno, abbia formato una nuova famiglia, nei cui confronti derivano obblighi riconosciuti dalla legge. In tali circostanze occorre adeguare la misura dell’assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia, nei limiti in cui questo temperamento non produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia.

 

-Infine, e venendo al terzo punto, il giudice di legittimità nella sentenza n.6289 in commento, ribadisce, come già precisato, che il diritto alla costituzione della famiglia rappresenta un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9),  e, pertanto,  non può degradare, a causa del divorzio, a  semplice  scelta individuale non necessaria.

Tiziana Crispoli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento