Articolo 463 bis c.c.: gli aspetti pratici della nuova sospensione dalla eredità

Redazione 03/04/19
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di Elena Briganti*

* Dottoressa in Giurisprudenza

Sommario

Introduzione alla successione ereditaria. Lo stato di giacenza e il ruolo del curatore dell’eredità giacente

Articolo 463bis c.c., natura giuridica e riflessi pratici dell’istituto. La necessità di coordinazione tra diverse giurisdizioni

1. Introduzione alla successione ereditaria. Lo stato di giacenza e il ruolo del curatore dell’eredità giacente.

Con l’istituto introdotto dall’art. 5 della Legge n. 4/2018, rubricato “sospensione dalla eredità”, il legislatore ha aggiunto un fondamentale elemento di raccordo tra giurisdizioni nel campo delle c.d. “indegnità” a succedere.

Appare quindi utile, prima di analizzare le ricadute pratiche della nuova previsione, inquadrare la fattispecie nel più ampio contesto e meccanismo della successione mortis causa.

Ad ogni decesso, si ha l’estinzione dei rapporti personalissimi facenti capo al de cuius, ossia quelli strettamente inerenti alla persona (ad esempio diritto al nome, alla libertà, all’integrità personale etc.) e dei rapporti familiari (come, ad esempio, la potestà genitoriale o il matrimonio). Diversamente, per ciò che attiene ai rapporti patrimoniali, si apre un procedimento complesso volto a far subentrare determinati soggetti nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici[1].

Questo meccanismo può operare sulla base di indicazioni contenute in un testamento o mediante un meccanismo successorio operante ex lege, la c.d. “successione legittima”. Ancora ed in parallelo, la successione può distinguersi tra successione a titolo universale e a titolo particolare[2].

Senza soffermarci sulle peculiarità di ciascun modello, è sufficiente accennare che il momento iniziale è da ravvisarsi, in ogni caso, nella apertura della successione ex art. 456 c.c., al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

È da questo momento che, qualora vi sia una pluralità di eredi chiamati tutti a titolo universale che accettino la chiamata all’eredità, si instaurerà tra di essi una comunione ereditaria[3] che dovrà essere sciolta mediante la divisione di cui all’art. 784 ss c.p.c.

La divisione, ovvero l’atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria, può essere di varie tipologie: testamentaria e fatta direttamente dal de cuius; consensuale con l’accordo di tutti i comproprietari su base contrattuale; consensuale ma, in un’ottica più garantista, con l’intervento di un notaio che si occuperà delle operazioni di divisione e, infine, giudiziale, un procedimento caratterizzato da un litisconsorzio necessario poiché va proposto nei confronti di tutti i comproprietari.

Ad ogni modo, quale che sia il tipo di divisione operante, si giungerà allo scioglimento della comunione ereditaria e, quindi, alla chiusura della successione.

Vi sono casi però, nei quali l’iter appena descritto è caratterizzato da un livello di complessità maggiore.

Ad esempio, può succedere che i chiamati accettino l’eredità con beneficio di inventario. Quest’ultima è una facoltà[4] di carattere personale che permette all’erede di non confondere il proprio patrimonio con quello del defunto, con la conseguenza che, nelle more di una verifica circa la convenienza di una eventuale accettazione, non sarà tenuto al pagamento dei debiti del de cuius.

Ancora, potrebbe succedere che i chiamati a succedere che non siano in possesso dei beni ereditari, non provvedano ad accettare l’eredità o che tutti i chiamati rinuncino alla stessa.

In questi casi, su istanza di chi ne sia interessato, ad esempio di eventuali creditori intenzionati a soddisfarsi sul lascito, verrà nominato dal Giudice della successione un curatore dell’eredità che si trovi nello stato di giacenza.

La giacenza[5], come accennato sopra, concerne, quindi, nella pendenza della delazione, ovvero nella situazione di incertezza circa la destinazione del patrimonio ereditario che può perdurare fino a dieci anni, poiché tale è il termine per assumere una scelta definitiva[6].

I presupposti a fondamento della giacenza si ravvisano, pertanto, nella mancanza di una accettazione da parte dei chiamati, nel mancato possesso dei beni ereditari da parte degli stessi[7] e, infine, nella nomina di un curatore dell’eredità giacente. Quest’ultimo è proprio l’atto che determina lo stato di giacenza.

La nomina del curatore determina, per i chiamati a succedere, la perdita dei poteri di cui all’art. 460 c.c.[8].

Il curatore dell’eredità giacente assume il proprio ufficio di diritto privato dal momento in cui presta il giuramento dinanzi al Giudice delle successioni del Tribunale del circondario in cui è avvenuto il decesso.

Da questo momento egli si pone quale ausiliario del Giudice stesso, con obblighi molteplici: preliminarmente sarà tenuto a redigere l’inventario del patrimonio ereditario e, unitamente, dovrà svolgere tutti gli atti ritenuti urgenti. Egli, inoltre, assume la legittimazione processuale in nome e per conto dell’eredità e amministra il patrimonio per tutta la durata della giacenza.

La curatela cessa in caso di abbandono dell’ufficio da parte del curatore, nel caso di accettazione dell’eredità, nel caso di accertato esaurimento dell’attivo ereditario e, infine, nel caso di accertamento della mancanza di chiamati all’eredità.

[1] La cosiddetta “eredità” che, come detto, consta nel complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi del de cuius, esistenti al momento della sua morte. In base a ciò che è disposto dal legislatore agli artt. 587 e 588 c.c., tra le situazioni giuridiche patrimoniali che vengono devolute a terzi possiamo citare: i rapporti patrimoniali personali, salvi quelli c.d. “intuitu personae” (essi implicano, difatti, un legame inscindibile rispetto alla persona che ne è titolare come, ad esempio, il diritto agli alimenti); i rapporti patrimoniali di natura reale (e contemporaneamente la legittimazione attiva rispetto alle azioni poste a loro tutela) e, ancora, i contratti in corso di esecuzione, salvo che la tipologia e natura del contratto non renda impossibile la devoluzione della posizione giuridica del defunto in capo all’erede.

[2] Una delle principali differenze tra queste ultime tipologie di successione, è da ravvisare nel fatto che solo l’erede (non il successore a titolo particolare o legatario) subentra in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, compresi, quindi, anche gli eventuali debiti e solo egli è legittimato nei procedimenti che aveva instaurato in vita il de cuius. Questa fondamentale differenza si riflette direttamente sull’istituto dell’accettazione dell’eredità, istituto previsto come regola per la sola eredità. Al contrario il legato, poiché sostanzialmente solo attribuzione patrimoniale e, quindi, lascito migliorativo della posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.

[3] Tale è la situazione di contitolarità del patrimonio ereditario che si instaura tra gli eredi che abbiano accettato l’eredità. Trattasi di una tipologia di comunione ordinaria, da disciplinarsi ai sensi degli artt. 1100 ss c.c., ma con la fondamentale differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell’asse ereditario.

[4] Da esercitare mediante dichiarazione scritta, ad substantiam, che dovrà essere ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale territorialmente competente e, in seguito, inserita nel registro delle successioni e trascritta. Vi sono alcuni casi in cui la legge prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario sia obbligatoria e non una facoltà. Questa imposizione ha lo scopo di tutelare i soggetti giuridicamente più deboli di cui agli artt. 471, 472 e 473 c.c., ovvero i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Tale scelta è obbligata ma non automatica: per i minori e gli interdetti dovranno compiere la dichiarazione i genitori o i tutori dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; per gli inabilitati e i minori emancipati, ai quali la legge riconosce una limitata capacità di agire, è sufficiente il consenso dei curatori e del giudice tutelare, potendo loro stessi prestare la dichiarazione.

[5] Tale stato va differenziato rispetto alla c.d. “vacanza” dell’eredità. Quest’ultima potrà essere definita tale solo una volta accertata l’assenza di successibili, momento dal quale l’eredità potrà essere destinata allo Stato.

[6] Ciò nel caso in cui i chiamati non si trovino nel possesso dei beni ereditari. In quest’ultimo caso, infatti, il soggetto dovrà assumere una decisione entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario dei beni di cui ha il possesso (adempimento questo da farsi entro tre mesi dall’apertura della successione).

[7] Secondo la giurisprudenza maggioritaria il “possesso” a cui fa riferimento l’art. 528 c.c. non richiede il c.d. animus possidendi, essendo sufficiente il possesso del bene a qualsiasi titolo e, quindi, anche la mera detenzione di fatto.

[8] Posto che, nella maggior parte dei casi, è proprio l’inerzia degli stessi che va a innescare l’istanza per la nomina del curatore stesso.

2. Art. 463bis c.c., natura giuridica e riflessi pratici dell’istituto. La necessità di coordinazione tra diverse giurisdizioni.

Giungendo al punto nevralgico della questione, nel 2018 è stata introdotta, nel codice civile, una nuova previsione all’art. 463 bis c.c.

Con questa novità il legislatore ha ritenuto necessario arricchire la normativa riguardante le indegnità a succedere con una norma di raccordo, una norma avente lo scopo di regolare una fase intermedia nella quale le sorti del lascito sono indefinite.

L’articolo è rubricato, appunto, “sospensione dalla successione”.

Ivi si stabilisce che: “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’art. 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”.

Per ciò che riguarda le c.d. indegnità a succedere, è opportuno segnalare, senza entrare nel merito, che vi è un acceso dibattito circa la natura di questo istituto, disciplinato all’art. 463 c.c.

Per alcuni, l’indegnità è da considerarsi alla stregua di una vera e propria sanzione civile per il successibile che si sia reso autore di condotte riprovevoli. Trattasi, in questa ottica, di una ipotesi di rimozione dalla successione, operante successivamente, dalla relativa pronuncia giudiziale e non una ipotesi automatica di incapacità a succedere al pari della diseredazione[9].

Secondo un differente e contrario orientamento, l’indegnità costituirebbe una ipotesi vera e propria di incapacità a succedere, con la conseguenza che, nei confronti dell’indegno, non si aprirebbe mai una successione legittima[10].

Da una lettura del nuovo art. 463 bis c.c., sembrerebbe avallata la seconda di queste tesi poiché, a seguito di una sentenza di condanna o di patteggiamento, il responsabile “è escluso dalla successione ai sensi dell’art. 463 c.c.”. Oltre alla sentenza di nell’ambito del giudizio penale, difatti, non è richiesta alcuna pronuncia ah hoc circa l’accertamento della qualità di indegno e, quindi, circa l’esclusione dalla successione ereditaria.

Parimenti e a conferma di ciò, l’art. 537 c.p.p., introdotto sempre con la riforma su menzionata del 2018, stabilisce che “quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere”.

Posto ciò, appaiono ancora più chiari il ruolo e la ratio legis del nuovo istituto della sospensione dalla successione. Tale norma va a raccordare e coordinare due momenti temporalmente distanziati tra loro, nonché due giurisdizioni differenti.

Essa, primo su tutti, ha lo scopo di impedire che i soggetti indagati per i gravi fatti di cui sopra, perpetrati ai danni di persone a cui sono legati da stretti vincoli di parentela, possano, nelle more di un processo a loro carico, compiere atti di gestione relativi al patrimonio ereditario.

Sostanzialmente il legislatore ha, quindi, voluto sospendere, “congelare”, la delazione dell’eredità a soggetti che si trovino in tali condizioni[11].

Ciò permette la coordinazione tra il procedimento penale e lo sviluppo della successione ereditaria sulla quale ha competenza a statuire il diverso Giudice delle successioni, coordinazione che ha origine dall’onere posto, dal novello articolo 463 bis c.c., in capo al Pubblico Ministero di comunicare, alla cancelleria civile competente, l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Dal punto di vista pratico, intervenuta la sospensione, il Giudice delle successioni del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione provvederà a nominare il curatore ai sensi dell’art. 528 c.c.[12].

In conclusione, questa nuova previsione all’interno del Codice Civile e, contemporaneamente il novello art. 537 inserito nel Codice di Procedura Penale, segnano un punto di svolta rispetto al passato.

Difatti, superata la fase di sospensione ed accertata la responsabilità dell’imputato con sentenza di condanna, la pronuncia nata in sede penale, nei fatti, potrà essere qualificata come sentenza dichiarativa di effetti anche civili[13].

Con questa “sinergia” tra giurisdizioni dall’inizio delle indagini sino alla conclusione del processo, ad oggi, pare possibile una deroga al principio sancito all’art. 651 c.p.p. sull’autonomia e separazione dei giudizi civile e penale.

[9] Così anche, L. FERRI, Successioni in generale, artt. 456-511, in Comm. Cod. Civ., a cura di Scialoja e Branca, 1980, p. 166.

[10] La successione testamentaria, invece, ben sarebbe possibile posto che il testatore potrebbe scegliere di riabilitare sia espressamente che tacitamente l’indegno.

[11] Nel merito, il legislatore ha ritenuto di reagire, sulla scia del fenomeno del c.d. “femminicidio”, inserendo una sanzione civilistica di matrice pubblica di carattere preventivo, operando una presunzione di temporanea indegnità a succedere

[12] La nuova previsione, è opportuno sottolineare, pare abbia implicitamente riconosciuto la legittimità della giacenza dell’eredità pro-quota, da sempre argomento dibattuto in dottrina e giurisprudenza. La dottrina maggioritaria ha più volte ribadito la fattibilità di una giacenza pro-quota, ritenendo che, nel caso in esame, qualora vi sia una pluralità di eredi, il curatore nominato dovrebbe occuparsi soltanto dell’amministrazione dei soli beni destinati al/ai soggetti indagati. Oltre a ciò, in questo caso peculiare, ai fini della giacenza, l’opinione maggioritaria ritiene che non sia necessario il rispetto del requisito del mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato.

[13] Dichiarativa ma non costitutiva, posto che gli effetti si sono già prodotti ope legis in capo al reo.

Redazione

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