Le condizioni di applicabilità dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. possono essere valutate d’ufficio anche dalla Corte di Cassazione? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
Il Tribunale di Sassari, all’esito di udienza predibattimentale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: applicabilità dell’art. 554-ter
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui le condizioni di applicabilità dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., in astratto, possono essere valutate d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche dalla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità, sulla base di quanto emergente dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (tra le altre, Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2020; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le condizioni di applicabilità dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.[1] possono essere valutate d’ufficio anche dalla Corte di Cassazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la Corte di Cassazione può valutare d’ufficio l’applicabilità dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di legittimità, sulla base delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata.
Siffatto provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta la Cassazione effettui una valutazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
4. Note
[1] Ai sensi del quale: “Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
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