L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è un’autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, inizialmente con competenze limitate al settore dell’energia elettrica e del gas. In seguito, le sue funzioni sono state estese ai servizi idrici (D.lgs. 201/2011), al ciclo dei rifiuti urbani (legge di bilancio 2018) e al settore del teleriscaldamento.
Indice
1. Cos’è ARERA?
L’ARERA si configura come ente pubblico dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, funzionale e contabile, e non risponde gerarchicamente al Governo, pur essendo soggetta a controlli di legittimità contabile e a obblighi di rendicontazione verso il Parlamento.
2. Finalità e principi di azione
L’ARERA ha lo scopo di tutelare gli interessi di utenti e consumatori, garantendo l’efficienza, l’equilibrio economico e la sostenibilità dei servizi di pubblica utilità nei settori di competenza. La legge istitutiva impone all’Autorità di operare secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, pubblicità e proporzionalità. Essa agisce con atti di natura regolatoria, provvedimentale e consultiva, adottando decisioni che producono effetti giuridici verso l’esterno, sebbene formalmente non qualificate come atti amministrativi tipici.
3. Competenze principali
Le competenze di ARERA si articolano in funzioni regolatorie, consultive, di controllo e sanzionatorie:
- Regolazione delle tariffe: l’Autorità definisce criteri e metodologie per la determinazione delle tariffe dei servizi energetici, idrici e ambientali, assicurando l’equilibrio tra costi del servizio e tutela del consumatore.
- Promozione della concorrenza: interviene per favorire l’apertura e la liberalizzazione dei mercati, contrastando pratiche anticoncorrenziali, in coordinamento con l’AGCM.
- Tutela dei consumatori: garantisce trasparenza delle informazioni, qualità del servizio, sistemi di reclamo e risoluzione delle controversie tra utenti e gestori tramite strumenti come il Servizio Conciliazione.
- Controllo e vigilanza: svolge attività ispettiva e di monitoraggio sui soggetti erogatori dei servizi, con potere di diffida e, nei casi più gravi, di sanzione amministrativa pecuniaria.
- Funzioni consultive: fornisce pareri a Governo e Parlamento su disegni di legge e atti normativi, oltre a formulare segnalazioni di iniziativa propria su criticità del sistema.
4. Struttura organizzativa e funzionamento
L’ARERA è composta da un collegio di cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti. I componenti durano in carica sette anni, non rinnovabili, e non possono esercitare attività professionali o commerciali durante il mandato. Il collegio adotta le deliberazioni dell’Autorità, mentre l’apparato tecnico-amministrativo è organizzato in direzioni e uffici con competenze settoriali.
5. Indipendenza, responsabilità e sindacato giurisdizionale
L’indipendenza di ARERA è garantita da una disciplina che ne tutela l’autonomia funzionale e di bilancio. Le sue decisioni sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio – Roma), secondo i canoni della giurisdizione di legittimità. Le sanzioni pecuniarie sono soggette al controllo della Corte dei Conti per quanto attiene alla gestione economica-finanziaria. L’Autorità è tenuta a presentare annualmente una relazione al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, assicurando così un sistema di accountability democratica.
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