Approvata la legge che prevede il concordato per le piccole imprese

Redazione 20/01/12
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Anna Costagliola

La Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”. Singolare la procedura seguita in Parlamento, mediante lo «spacchettamento» in due tronconi del pacchetto di norme recate dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 diretta a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento in cui possono venirsi a trovare consumatori e piccole e medie imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali e nei confronti dei quali soggetti sono unicamente esperibili le azioni esecutive individuali.

Con l’emanazione del citato decreto legge, obiettivo del Governo è stato quello di consentire l’accesso ad una procedura «soft» per risolvere le situazioni di crisi in cui dovessero incorrere i «piccoli», siano essi imprese o famiglie (consumatori), offrendo a questi soggetti la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale «esdebitazione» del soggetto in crisi. In questa prospettiva, le disposizioni relative a imprese e famiglia sono andate di pari passo (quanto alle condizioni di ammissibilità del concordato, all’oggetto del piano, alle maggioranze necessarie per la sua approvazione, al ruolo degli organismi di composizione della crisi), anche in considerazione della medesima ratio di intervento, volta a predisporre un efficace strumento per la gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono i soggetti «deboli».

Successivamente, nel dibattito parlamentare le misure per le imprese hanno seguito una corsia preferenziale, accelerandosi per esse l’iter di un disegno di legge già presente in Parlamento e approvato dalle Camere. Viceversa, le misure per i debiti dei consumatori proseguiranno il loro iter in Aula e saranno oggetto di emendamenti in sede di conversione del D.L. 212/2011.

La nuova legge, pertanto, contempla un procedimento di componimento delle crisi da sovraindebitamento che mira ad introdurre nel nostro ordinamento uno strumento volto a far fronte, sul terreno stragiudiziale, alla situazione di eccessivo indebitamento in cui dovessero trovarsi le aziende al di sotto della soglia di fallibilità, vale a dire quelle che per ricavi, attivo patrimoniale o volume dei debiti non sono sottoponibili a fallimento e alle altre procedure concorsuali. Tale strumento rievoca quelli disciplinati in altri Paesi europei, coma la Francia o la Germania, e rinviene il suo immediato precedente normativo nella procedura di concordato preventivo e, più ancora, negli «accordi di ristrutturazione dei debiti» di cui all’art. 182bis della legge fallimentare.

Il fine ultimo è quello di evitare il ricorso all’espropriazione forzata, con un indubbio ritorno in termini economici tanto per il debitore che per il sistema giudiziario nel suo complesso.

Quanto ai presupposti di ammissibilità dell’istituto, il debitore:

a) non deve essere assoggettabile al fallimento o alle altre procedure concorsuali;

b) non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi nei tre anni precedenti.

In presenza di tali presupposti, il debitore può proporre un piano per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di redditi futuri. Il ruolo di assistenza alle parti nella predisposizione del piano, di supporto all’ufficio giudiziario e di garanzia di trasparenza per i creditori è affidato agli Organismi di composizione della crisi, che potranno essere costituiti mediante iscrizione al costituendo registro da parte di professionisti in possesso di adeguati requisiti, nonché di quelli abilitati, ai sensi dell’art. 28 della legge fallimentare, ad esercitare la funzione di curatore.

Il procedimento si svolge sotto la vigilanza del giudice, al quale è anche demandata la decisione di omologazione dell’intesa. Per maggiori dettagli in ordine allo svolgimento della procedura per risolvere l’insolvenza delle piccole imprese si veda l’articolo su questo stesso sito.

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