Ancora sulle note “sostitutive” della partecipazione all’udienza da remoto nel processo amministrativo: riflessioni (critiche) a margine dei primi arresti giurisprudenziali

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SOMMARIO 1. 1. Note “sostitutive” della partecipazione all’udienza e termine per il deposito 2. Soluzione giurisprudenziale e sue criticità 3. La perentorietà del termine 4. Le note “sostitutive” della partecipazione e la necessaria preservazione della sequenza processuale 5. Conclusioni

Le udienze da remoto, introdotte nel recente tessuto processuale del giudizio amministrativo in ragione del perdurante incedere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno profondamente caratterizzato l’esperienza giurisdizionale del G.A. (e dei relativi operatori) negli ultimi mesi.

Allo stato dell’arte, tale speciale modalità di celebrazione delle interlocuzioni processuali parrebbe destinata alla definitiva estinzione in data 31 gennaio 2021, ma non può ad oggi escludersi (ed anzi parrebbe auspicabile) che nuovi interventi normativi proroghino l’attuale regime.

Intanto, dopo primi mesi di assestamento, si sono recentemente poste alcune questioni operative sulla gestione delle udienze da remoto e in particolare delle note scritte “sostitutive” della partecipazione all’udienza previste dall’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020. Tali questioni sono state risolte con provvedimenti giurisdizionali che qui si richiamano e portano a sintesi, unitamente ad alcune necessarie osservazioni critiche.

Note “sostitutive” della partecipazione all’udienza e termine per il deposito

Anzitutto, l’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020, richiamato dall’art. 25, d.l. n. 137 del 2020 prevede espressamente che, qualora sia stata disposta l’udienza da remoto (e solo in quel caso), il difensore ammesso alla discussione possa, in luogo di parteciparvi, depositare brevi note ovvero un’istanza per chiedere il passaggio in decisione. Con il deposito delle brevi note o dell’istanza, il difensore viene considerato presente in udienza[1].

Si prescinderà in questa sede da uno specifico esame della richiesta di passaggio in decisione, per concentrarsi sulle sole brevi note ma, con tutta evidenza, la maggior parte delle considerazioni saranno estensibili a entrambi le ipotesi.

Le brevi note (o la richiesta per il passaggio in decisione), per espressa previsione normativa, devono essere depositate entro le “ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza”. Va specificato che tale segmento dell’art. 4 del d.l. 28/2020 è stato oggetto di modifica in sede di conversione, operata con L. 25 giugno 2020, n. 70. In particolare, la nuova formula sostituisce la precedente, che consentiva il deposito delle note persino fino alle ore “9 antimeridiane” del giorno stesso dell’udienza[2].

Il primo dubbio emerso a proposito della novella è se le ore “12” siano anch’esse da intendersi come antimeridiane, essendo stata espunta la precisazione in tal senso che caratterizzava la precedente formulazione. Di tale opinione è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana[3], che ha espressamente sciolto il nodo interpretativo leggendo come “mezzogiorno” e non “mezzanotte” il riferimento normativo.

Se tale conclusione appare comunque condivisibile, la motivazione addotta si espone però a una riflessione critica. Il Consiglio ritiene infatti ritenendo che siffatta interpretazione sia resa necessaria al fine di garantire i tempi tecnici (21 ore prima dell’udienza) per la visione delle note da parte del collegio.

Soluzione giurisprudenziale e sue criticità

Le “note” svolgono una funzione “sostitutiva” della partecipazione all’udienza e, dunque, dovrebbero essere visionate dal collegio nel momento stesso dell’udienza e non prima, talché la richiesta di uno scarto temporale per il loro esame finisce per tradirne la natura.

Il che è confermato dalla previgente previsione che ne consentiva il deposito addirittura fino alle ore 9 del giorno stesso dell’udienza.

Diversamente opinando, le note finirebbero per essere esaminate come una memoria, prima dell’udienza, e si incasellerebbero quindi in un frangente del procedimento decisionale del giudice diverso da quello a loro fisiologicamente riservato.

Semmai, un’opportuna accortezza imporrebbe di ribadire che tali “note”, sostituendo l’intervento orale, dovrebbero essere ragionevolmente sintetiche, tanto da poter essere esaminate dal collegio in sede di udienza anche da remoto senza intralci o eccessiva dilatazione dei tempi.

La perentorietà del termine

Sempre il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana[4] ha poi ribadito che il termine di cui all’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020 (nel testo risultante dalla conversione in L. n.70/2020) debba essere inteso come perentorio[5], a prescindere dall’assenza di espressi riferimenti in tal senso.

La motivazione addotta è nel senso che l’udienza “risulterebbe pesantemente intralciata dalla necessità di acquisire continuamente contezza di depositi sopravvenuti”.

Ancora una volta, la conclusione appare condivisibile, giacché la formulazione della norma depone per la perentorietà del termine, come per altre analoghe previsioni del processo amministrativo, dovendosi però spendere un’osservazione critica sulla motivazione.

In effetti, premesso che le note “sostituiscono” la partecipazione all’udienza e che il collegio ne dovrebbe prendere contezza al momento della discussione da remoto, non si configurerebbe affatto l’intralcio di consultare più volte il fascicolo telematico. Al momento di ciascuna chiamata, il collegio, nel medesimo compartimento temporale in cui procede all’audizione verbale dei difensori collegati da remoto, prenderebbe visione delle relative note depositate dagli avvocati non presenti, indi si determinerebbe in ordine al giudizio.

Le note “sostitutive” della partecipazione e la necessaria preservazione della sequenza processuale

Pur consapevoli che tale modalità inevitabilmente (e in qualche misura) “appesantisce”, come ipotizzato dallo stesso giudice siciliano, l’udienza, essa assicura la contestualità tra la discussione orale da remoto e le note “sostitutive” di tale discussione. In definitiva, è questa l’unica soluzione interpretativa ipotizzabile in cui vi è una effettiva “sostituzione” tra discussione e note, senza alterare l’ordine delle sequenze processuali.

L’esperienza del giudizio civile in presenza corrobora la possibilità di una tale lettura: in quella sede avviene sovente la trascrizione di note a verbale, anche ampie, al momento dell’udienza, ovvero di recente persino mediante la trasmissione mediante applicazioni che consentono la redazione delle deduzioni difensive degli avvocati e la loro diretta trasmissione alla “consolle magistrato”. Né da tale modalità operativa sembrerebbe essere derivata una rilevante doglianza di appesantimento dell’udienza.

È ovvio che la celebrazione di quest’ultima sarebbe agevolata, come premesso, ove le note siano contenute nell’estrema sintesi.

Conclusioni

In generale e per dato dell’esperienza, almeno di norma, le brevi note appaiono confacenti alla strategia difensiva quando si voglia sostanzialmente spedire l’affare in decisione, con puntiformi precisazioni, mentre la discussione orale da remoto sarebbe comunque da preferire per più ampie considerazioni, per il maggior livello complessivo di garanzia dell’effettività del contraddittorio.

È dunque opportuno, al fine di evitare la surrettizia creazione di un ulteriore onere defensionale, evidenziare che la natura delle note non deve essere confusa con quella della memoria e degli scritti difensivi, ma deve essere interpretata in relazione alla sua funzione sostitutiva della discussione orale, conservando dunque funzioni e (soprattutto) limiti di quest’ultima.

 

[1] C.G.A.R.S., sez. giurisd., ord. 18 dicembre 2020, n. 816, che sarà di seguito esaminata, qualifica tale “presenza” quale fictio iuris.

[2] Termine che evidentemente appariva estremamente a ridosso dell’udienza stessa e confermava ulteriormente la natura “sostitutiva” delle note rispetto alla discussione orale.

[3] C.G.A.R.S., sez. giurisd., ord. 18 dicembre 2020, n. 816.

[4] C.G.A.R.S., sez. giurisd., ord. 18 dicembre 2020, n. 826.

[5] Talché, ad esempio, la memoria di costituzione depositata da parte resistente dopo tale termine non può qualificarsi né memoria, in quanto tardiva rispetto ai termini ordinari per l’attività defensionale, né quali “note” sostitutive dell’udienza, dovendosi degradarla a mero atto di costituzione, cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., ord. 21 dicembre 2020, n. 858.

Avv. Gambetta Davide

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